Con sentenza 20 febbraio – 8 marzo 2004 la Corte di appello di Napoli, pronunziando sull’appello proposto da A.G. e S.M. contro F.A., F.F., FO.An., F.D., FO.Fe. e F.M.P., (nella loro qualità di eredi di F.D. e di SA.Mi.), nonchè sull’appello incidentale da costoro proposto, avverso la sentenza 30 novembre 2001 – 29 gennaio 2002 del tribunale di Napoli ha accolto l’appello principale e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta nei confronti di A.G. e S.M. da F.A., F.F., FO.An., F.D., FO.Fe. e F.M.P., (nella loro qualità di eredi di F.D. e di SA.Mi.) con atto 9 ottobre 1981, domanda diretta all’accertamento del riscatto, per intervenuto esercizio del diritto di prelazione, dell’appezzamento di terreno agricolo in (OMISSIS) venduto da AS.Gi. a A.G., con atto (OMISSIS).
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso affidato a tre motivi F.A., F.F., FO.An., F.D., FO.Fe. e F.M.P., (nella loro qualità di eredi di F.D. e di SA.Mi.) con atto notificato il 15 aprile 2005 e illustrato da memoria, assumendo che la sentenza impugnata non era stata notificata.
Resiste, con controricorso, A.G. eccependo, in limine, la inammissibilità dell’appello avversario, atteso che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione è stata notificata, in tante copie quanti sono gli odierni ricorrenti, il 3 maggio 2004 all’avv. DE MARTINO, difensore dei F. in grado di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come riferito in parte espositiva parte controricorrente invoca, in limine, la inammissibilità, per tardività, del proposto ricorso tenuto presente che la sentenza ora oggetto di ricorso è stata notificata il 3 maggio 2004 all’avv. DE MARTINO, difensore dei F. in grado di appello, nel domicilio eletto in (OMISSIS) mediante consegna di tante copie quanti gli odierni ricorrenti, a mani di C.A., incaricato della ricezione degli atti, tale qualificatosi, mentre il ricorso è stato notificato esclusivamente il 15 aprile 2005 e, quindi, ben oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.
2. Oppone la difesa di parte ricorrente – con la memoria ex art. 378 c.p.c. – che non vi è stata nella specie – da parte sua – alcuna violazione del precetto di cui all’art. 325 c.p.c., stante la nullità e, quindi la sua non idoneità a far decorrere i termini di cui all’art. 326 c.p.c., della notificazione 3 maggio 2004 invocata dalla controparte.
Si osserva, infatti, che i pieghi, contenenti copia della sentenza 8 marzo 2004, sarebbero stati consegnati a mani di certo C.A. che, da accertamenti eseguiti, risulta essere il portiere dello stabile in (OMISSIS) come da certificazione dell’amministratore di tale condominio e nella specie non sono siate osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia.
In particolare – si evidenzia – l’ordine delle persone successivamente previste come possibili consegnatari della notificazione, dall’art. 139 c.p.c., commi 2, 3 e 5, va seguito rigorosamente e il passaggio da una categoria all’altra è ammesso solo in caso di assenza o rifiuto del consegnatario precedente.
Perchè nella specie la notificazione è stata eseguita a mani del portiere (cui il destinatario del piego non aveva mai rilasciato alcun incarico per il ritiro dei pieghi a lui diretti) in assenza della attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., conclude la difesa del ricorrente, è evidente la nullità della notificazione invocata da controparte della sentenza 8 marzo 2004.
3. L’assunto da ultimo riferito è manifestamente infondato e va – per l’effetto – dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Ribadito che nella specie – contrariamente a quanto del tutto apoditticamente assume parte ricorrente – i pieghi contenenti copia della sentenza ora oggetto di ricorso sono stati consegnati a C.A. non nella qualità di portiere dello stabile in cui è il domicilio del destinatario della notificazione nella quale eventualità le difese della parte ricorrente avrebbero avuto un qualche spessore ma nella sua, tale dichiarata all’Ufficiale Giudiziario, qualità di incaricato dal destinatario della notificazione della ricezione degli atti, in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice deve ribadirsi, ulteriormente, che nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale addetto alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull’originale che riporta la relata dell’Ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da parte del destinatario.
La carenza di tale prova comporta l’applicazione alla fattispecie notificatoria della disciplina prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 2, e non di quella speciale fissata dal comma 4, della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario (In termini, ad esempio, Cass. 24 novembre 2005, n. 24798; Cass. 15 aprile 2005, n. 7827; Cass. 9 aprile 2003, n. 5541; Cass. 7 agosto 2002, n. 11882; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14191).
Sempre al riguardo si osserva, ancora una volta in termini opposti rispetto a quanto invoca la difesa dei ricorrenti, altresì, che non è – palesemente – sufficiente, al fine di. vincere la presunzione detta sopra, nè la circostanza che l’addetto alla ricezione eserciti, altresì, le funzioni di portiere dello stabile, nè una dichiarazione scritta resa dal destinatario della notifica di non avere conferito alcun incarico (quanto alla ricezione degli atti), trattandosi di dichiarazione proveniente dallo stesso soggetto avente interesse alla invalidazione della notifica (in questo senso, ad esempio, Cass. 24 novembre 2005, n. 24798).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell’avv. Michele Borrelli che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge, distratte in favore dell’avv. Michele Borrelli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2009