L’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta nel presente procedimento dal condominio di "via L." di Roma in persona del suo amministratore p.t., Luigi Terracciano, avverso il decreto ingiuntivo n. 13247/05 emesso, nell’ambito del giudizio iscritto al n. 42270/2005 R.G., in data 23.07.2005, ad istanza di "Studio Gestioni Immobili s.n.c." in persona del suo legale rappresentante p.t., S. P., che ne aveva curato la gestione a mezzo del proprio precedente amministratore, rag. Pietro Savi, sino al 12.02.2004 – profilo in fatto, questo, ammesso dal medesimo condominio in citazione- è infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma dell’opposto titolo monitorio.
Deve, invero, osservarsi che, come evincibile sia dal testo dell’ingiunzione che della documentazione prodotta a suo corredo in fase monitoria e riproposta nella presente dalla società convenuta, il credito esatto in via ingiuntiva, avente ad oggetto anticipi effettuati in costanza ed a causa del rapporto gestorio di amministrazione, trovava fondamento probatorio nella deliberazione assembleare del condominio opponente del 14.10.2004 che approvava il bilancio consuntivo per l’esercizio 2003/2004 e dal quale emergeva detta posta debitoria pari ad euro 8.634,96 di cui veniva chiesta, in via ingiuntiva, la minor parte di euro 7.398,38.
Detta approvazione, cui l’assise assembleare procedeva in adempimento delle proprie istituzionali competenze come stabilite all’art. 1135 c.c., comporta che le movimentazioni pecuniarie indicate nei pertinenti documenti debbano riguardarsi come legittima esplicazione, da parte del soggetto a ciò preposto, ossia dell’amministratore, del governo delle parti e dei servizi comuni i cui pertinenti oneri debbono gravare, nella proporzione individuale dettata dall’art. 1123 c.c., in capo ai singoli condomini.
La circostanza cui l’ente di gestione convenuto ha dato evidenza per negare al richiamato deliberato tale significanza probatoria, ossia la riserva che è in esso riportata e che operava rimando ad un successivo più approfondito esame dei conti comunque approvati, non può essere validamente addotta per elidere detta valenza dimostrativa. Deve, al riguardo, rilevarsi che detto deliberato contiene l’espressa menzione dell’intervenuta approvazione dei bilanci consuntivi, ordinario e straordinario, nonché del servizio di riscaldamento per l’esercizio 2003/2004 dai quali emergeva, quale minor somma tra le uscite iscritte e gli introiti registrati, una cifra compresa in quella oggetto della gravata ingiunzione giudiziale di pagamento, approvazione che, in difetto di rettifica o modificazione alcuna che sarebbe dovuta intervenire in attuazione della formulata riserva, validamente comprova l’azionato credito oggetto del gravato titolo monitorio.
Nessuna indicazione e/o prova è stata resa circa l’esistenza di successivi deliberati validamente assunti in funzione modificativa del predetto del 14.10.2004 nel mentre va osservato che con la successiva delibera del 17.10.2005 – acquisita al giudizio dal condominio convenuto ai sensi dell’art. 210 c.p.c.- la precedente del 14.10.2004 trovava conferma quanto agli importi a debito residuanti dai detti conti consuntivi già approvati e in detta sede rivisitati (come s’evince dai totali dei relativi elaborati contabili, per l’esercizio 2003/2004 risulta approvato un debito che per la gestione ordinaria assomma ad euro 8.520,52 per la gestione straordinaria ad euro 1.414,79 e per il servizio di riscaldamento ad euro 5.245,97) e nulla essendo stato dedotto, se non in termini estremamente generici, e comunque residuati del tutto carenti di prova o di mera offerta di prova, circa eventuali successivi interventi emendativi cui i condomini pure venivano invitati da tale delibera da ultimo citata, sì da poter ritenere le riportate sue risultanze incontrovertibili.
La ragione di credito azionata in sede ingiuntiva deve, quindi, trovare conferma perché risultata validamente provata anche nella presente sede di opposizione.
La esposte ragioni motive escludono, poi, fondatezza alle doglianze rappresentate in citazione da parte opponente circa una mala gestio dell’opposto conseguente, nel bilancio della gestione del riscaldamento, all’iscrizione di importi non aventi conforme riscontro documentale giustificativo, avendo l’assemblea comunque approvato detti resoconti contabili che nulla è stato dedotto e provato circa eventuale loro impugnativa e riforma giudiziale; quanto all’ulteriore deduzione proposta nella medesima linea argomentativa e afferente un avviso d’accertamento emesso dall’amministrazione finanziaria per un ritardo nel pagamento dei tributi erariali, trattasi di atto che, di per sé solo considerato, nulla essendo comprovato circa la fondatezza della pretesa sazionatoria pubblica con esso esercitata, non può ritenersi idoneo ad esprimere, a livello dimostrativo, negligenza gestoria. L’opposizione va, pertanto, rigettata e il condominio opponente condannato al rimborso, in favore di parte opposta, delle spese processuali nella misura che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal condominio di "via L." di Roma in persona del suo amministratore p.t., L. T. nei confronti di Studio Gestioni Immobili s.n.c. in persona del suo legale rappresentante p.t., Santina Proietti, con atto di citazione notificato il 31.10.2005, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma l’opposto decreto ingiuntivo n. 13247/05 emesso, nell’ambito del giudizio iscritto al n. 42270/2005 R.G., in data 23.07.2005; condanna il condominio di "via L." di Roma in persona del suo amministratore p.t., L. T. al pagamento in favore dello Studio Gestioni Immobili s.n.c. in persona del suo legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida in euro 700,00 per diritti ed euro 1.350,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Roma, li 11.08.2009
Il Giudice
Depositato il 27/08/09