Il condominio ricorrente si grava, chiedendone l’annullamento, avverso l’ordinanza di rimessione in pristino di data 29.9.2008, a firma dell’assessore all’urbanistica del comune di Bolzano, emanata in seguito al verbale di constatazione del Servizio controllo costruzioni dell’Ufficio tecnico comunale (avviato in esito ad esposto di un condominio confinante), in base al quale è stato accertato che "l’area contraddistinta dalla p.f. 35/2 C.C. Bolzano è stata abusivamente trasformata da orto in parcheggio automezzi con realizzazione di una pavimentazione in piastre di cemento e di un cancello elettrico".
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Travisamento dei fatti. Difetto di pubblico interesse, carenza di motivazione ed eccesso di potere in relazione al provvedimento adottato.
Si è costituito il Comune di Bolzano con comparsa dd. 12.1.2009, chiedendo il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.
Con ordinanza n. 12/2009, assunta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2009, questo Tribunale accoglieva la richiesta di sospensione del provvedimento, avanzata dal condominio C..
In data 6.5.2009 il ricorrente produceva copia della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata al comune e successivamente depositava memoria ad illustrazione delle proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 27.5.2009 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO
Oggetto della vertenza in esame è l’ordinanza di rimessione in pristino del Comune di Bolzano in seguito a verbale di constatazione del Servizio Controllo Costruzioni dell’Ufficio tecnico comunale, nel quale è stato accertato che l’area contraddistinta dalla p.f. 35/2 C.C. Bolzano, di proprietà del condominio ricorrente, sarebbe stata abusivamente trasformata da orto in parcheggio automezzi, con la realizzazione di un cancello elettrico e la pavimentazione di una parte del terreno con plotte di cemento forate.
Il ricorso è fondato.
Assume il condominio ricorrente che già il precedente proprietario (o forse conduttore), la giardineria G., aveva utilizzato parte della p.f. come parcheggio delle autovetture della ditta e dei clienti e che esisteva fin dagli anni 60 nella stessa posizione un cancello con gli stessi pilastri in cemento e le stesse dimensioni, che il condominio C. ha solo provveduto ad elettrificare, inoltre le plotte in cemento forate permettono la crescita dell’erba, non sottraendo verde al terreno in questione.
In riferimento al provvedimento adottato dal Comune di Bolzano il condominio C. lamenta, con un unico articolato motivo, travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse, carenza di motivazione ed eccesso di potere. L’amministrazione non avrebbe preso in considerazione che l’utilizzazione di parte del terreno anche come parcheggio autovetture risaliva a periodo antecedente gli anni 80 ed il cancello risaliva agli anni 60 (ed era solamente stato elettrificato), che gli interventi del condominio non avevano rilevanza urbanistica, che in ogni caso dopo un tale lasso di tempo difettava il pubblico interesse al ripristino e sarebbe stata necessaria una puntuale motivazione a sostegno del provvedimento ripristinatorio assunto.
Le doglianze colgono nel segno.
Il terreno in questione è situato nel centro storico di Bolzano, in zona residenziale ed è circondato da diversi condomini. Il ricorrente ammette che parte di tale area era stata adibita ad orto (ma tale destinazione risulta agli atti solamente da una visura catastale del 13.12.2007, che indica coltura "orto", derivante dalla dichiarazione fatta dal proprietario all’epoca, peraltro non nota) mentre altra porzione, a suo dire, era già utilizzata fino al 1986, data dell’acquisto da parte del condominio C., a parcheggio autovetture. La modifica apportata dal ricorrente consisterebbe quindi unicamente nella pavimentazione con le plotte forate nella parte già utilizzata come parcheggio.
L’intervento di pavimentazione con le plotte forate per permettere la crescita dell’erba di una parte del terreno di pertinenza del condominio non ha rilevanza urbanistica, non potendo annoverarsi tra le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale, così come l’elettrificazione di un vecchio cancello preesistente, avente le stesse dimensioni.
Il Comune di Bolzano deduce che la pavimentazione, pur se permette la crescita dell’erba, è indubbiamente al servizio della modifica di destinazione da orto in parcheggio e che, rispetto alla censurata carenza di interesse pubblico, con relativo difetto di motivazione sulla permanenza dell’interesse pubblico ed il sacrificio dell’interesse privato, nonostante il legittimo affidamento del privato, stante il lungo tempo trascorso dal presunto abuso, non vi è prova sul preesistente utilizzo a parcheggio di autovetture di quella parte di terreno. La difesa dell’amministrazione, tra l’altro, a sostegno della necessità di formale assenso amministrativo per la modifica della destinazione da orto a parcheggio (modifica di destinazione che non pare provata), cita giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, ad avviso del Collegio, non s’attaglia alla situazione in esame.
Nel caso di specie siamo di fronte ad una porzione di terreno condominiale, senza particolari vincoli, che viene utilizzato dai condomini anche per parcheggiare le proprie autovetture. Non sono state realizzate opere murarie, non è stato eliminato verde preesistente, non è stato urbanizzato il terreno: siamo nell’ambito di modalità di esplicazione dell’esercizio del diritto di proprietà del cittadino che non implica trasformazioni urbanistiche necessitanti il rilascio di una concessione. Lo stesso dicasi per l’elettrificazione di un cancello, che non modifica le dimensioni di quello preesistente, posto che si rientra nell’ambito della manutenzione ordinaria.
Se le circostanze fattuali sono quelle dedotte dal ricorrente, sia in relazione alla preesistenza da oltre trent’anni dell’utilizzo anche a parcheggio privato di una parte della p.f., sia a quella da quasi cinquant’anni (tale circostanza non è stata contestata dal Comune) di un cancello in loco delle stesse dimensioni di quello successivamente elettrificato, sarebbe stata necessaria un’indagine sulla sussistenza di un pubblico interesse, con consequenziale specifica motivazione sul punto, per addivenire ad un provvedimento ripristinatorio, non apparendo sufficiente in tale ipotesi l’esigenza della pubblica amministrazione di ripristino della legalità eventualmente violata (cfr. TAR Liguria Genova 26.6.2007, n. 1236; TRGA Bolzano 29.8.2000, n. 243 e 12.1.2000, n. 2).
E se a ragione il Comune afferma che il condominio C. non è stato in grado di documentare le circostanze di fatto dedotte in giudizio, va rilevato che neppure l’amministrazione ha svolto un’istruttoria diretta a provare gli elementi di fatto ed i contorni temporali dell’eventuale abuso. Non vi è prova, infatti, che l’area in oggetto sia stata trasformata in parcheggio autovetture: pare rientrare nell’ambito del diritto di utilizzo di un terreno di proprietà anche l’eventuale sosta delle proprie autovetture.
Ed in ogni caso, come già dianzi rilevato, ad avviso del Collegio l’utilizzo parziale di un appezzamento di terreno a servizio di un condominio costituisce una normale modalità di esercizio del diritto di proprietà senz’alcuna rilevanza urbanistica e non necessita pertanto di autorizzazione, così come l’elettrificazione di un cancello.
La fondatezza delle censure svolte ed esaminate determina l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra le parti, ad eccezione del contributo unificato che, per legge, va posto a carico della parte soccombente.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza 22.9.2008.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato che va rimborsato al ricorrente da parte dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 27.5.2009.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 AGO. 2009.