Con ricorso ex art. 1137 ce. depositato in data 30.03.2007, la ‘Clausim s.r.l.’ in persona del suo legale rappresentante p.t., C.B., quale condomina del condominio di ‘via C.d.R.’ di Roma, impugnava la deliberazione assunta dall’assemblea nella seduta di seconda convocazione del 25.01.2007 e con cui, delibando sul tema iscritto al n. 6 del relativo ordine del giorno avente ad oggetto: ‘cancelli metallici di sicurezza per l’accesso alle scale A, B, C e D e collari con punte metalliche ai tubi del gas nel cortile interno; discussioni e decisioni in merito’, aveva deciso l’installazione degli stessi rassegnando mandato, all’amministratore, di reperire preventivi da successivamente sottoporre all’assemblea che avrebbe, indi, proceduto alla relativa scelta in base a criteri di economicitàà e convenienza estetica; deduceva la nullitàà del deliberato perché avente ad oggetto una innovazione da ritenersi vietata poiché avrebbe importato nocumento al decoro e all’estetica dello stabile; asseriva, poi, l’inutilitàà dei cancelli in ragione dell’esistenza, nello stabile, di servizio di portierato e di portoni atti a garantire la sicurezza, ulteriormente affermando che essi avrebbero comportato difficoltàà al libero accesso dei fruitori degli uffici in esso insediati. (Conclusivamente instava per la relativa giudiziale declaratoria di invaliditàà, vinte le spese processuali.
Si è costituito in giudizio il condominio di ‘via C.d.R.’ di Roma in persona del suo amministratore p.t., (C. V., ed ha contestato la domanda, eccependo: che l’eventuale vizio afferente il deliberato fatto oggetto di impugnazione doveva ricondursi alla mera annullabilitàà della cui giudiziale denuncia parte attrice era decaduta per decorso del relativo termine di impugnazione; che, nella successiva seduta del 23.05.2007, l’assemblea aveva deciso di differire quanto deciso nel precedente dictum del 25.01.2007 alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza dello stabile sì da non potersi ravvisare possibilitàà alcuna di nocumento; che, in ogni caso, la presenza dei cancelli non avrebbe, comunque, alterato l’estetica dell’edificio stante la presenza di ulteriori costrutti, quali la guardiola del custode e l’impianto ascensore, che ne avevano giàà modificato la prospettiva esteriore; ha concluso chiedendone il rigetto, con salvezza degli esborsi di lite.
Istruita in via esclusivamente documentale, sulle conclusioni rassegnate come a verbale in atti, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza dell’11.03.2009, previa fissazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Sulla base di quanto riportato nella superiore parte descrittiva, il gravame oggetto del presente procedimento si incentra su di una determinazione assembleare con cui l’assise del condominio convenuto decideva l’installazione di cancelli a protezione degli ingressi dello stabile che, quanto a pertinenti caratteristiche, sarebbero state successivamente individuate, previa acquisizione, a cura dell’amministratore all’uopo incaricato, di preventivi da ditte operanti nel settore.
Escluso che lo scrutinio decisionale possa abbracciare i profili di convenienza della scelta in tal modo patrocinata dall’assemblea che parte ricorrente pure censura ritenendola superflua ed inutile, trattandosi di valutazioni involventi il merito della determinazione che non è suscettibile di sindacato giudiziale, istituzionalmente ristretto alla sola legittimitàà, quanto ai dedotti profili di nullitàà, concernenti, nello specifico, la lesione del decoro dello stabile in tal modo perpetrata, essi non appaiono concretamente ravvisabili.
Atteso, invero, che, per espressa ammissione attorca resa su conforme espressione contenuta nel verbale impugnato, l’esatta individuazione delle caratteristiche dei cancelli era differita ad un momento successivo all’acquisizione dei relativi preventivi, deve osservarsi che sintantoché detti profili non vengano in concreto determinati ogni valutazione circa la compatibilitàà estetica degli installandi cancelli con le linee architettoniche dell’edificio risulta non praticabile se non su di un piano di mera astrattezza.
Deve, altresì, escludersi che la presenza di cancelli possa ritenersi limitativa del diritto di ciascun condomino, e, in particolare, della societàà attrice, proprietaria di unitàà immobiliari adibiti ad uffici, all’utilizzo delle parti comuni dello stabile – nella specie degli ambiti di accesso – poiché trattasi di una opzione gestoria che si rapporta alla regolamentazione dell’utilizzo della res condominiale ex artt. 1102, 1130 n. 2 e 1135 cc. cc. cui è alieno aspetto alcuno totalmente limitativo del diritto di condominio che non può ritenersi compromesso dalla presenza dei detti cancelli.
La domanda va, pertanto, rigettata non ravvisandosi, nella delibera con essa impugnata, i dedotti profili di radicale invaliditàà.
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza, con loro addebito a carico di parte attrice e liquidazione, in dispositivo, in favore del condominio convenuto.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Clausim s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t., C.B., nei confronti del condominio di ‘via C.d.R.’ di Roma in persona del suo amministratore p.t., C. V., con ricorso depositato in data 30.03.2007, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna Clausim s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t., C.B. al pagamento in favore del condominio di ‘via C.d.R.’ di Roma in persona del suo amministratore p.t., delle spese processuali che liquida in euro 140,00 per esborsi, euro 650,00 per diritti ed euro 1.600,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Roma, lì 30.06.2009