Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.2.2007, E. C. conveniva in giudizio il condominio indicato in epigrafe esponendo: di aver rivestito l’incarico di amministratore del predetto condominio fino al 16.2.2004; di aver nel corso della gestione effettuato anticipazioni per euro 3.662,31 in favore del medesimo relative a spese indicate nel bilancio 2002/2003 regolarmente approvato dal condominio; di non avere ricevuto il compenso di euro 449,34 per l’opera prestata dal 1.10.2003 al 16.2.2004.
Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna del condominio al pagamento in suo favore di euro 4.111,65, oltre interessi come per legge.
Il condominio nel costituirsi formalmente, contestava la domanda in fatto e in diritto, chiedendone pertanto il rigetto.
Sosteneva, in primo luogo, la mancata approvazione del bilancio consuntivo 2002/2003 a causa della mancata consegna della relativa documentazione da parte dell’attrice.
Assumeva, altresì, il difetto di prova in relazione alle asserite anticipazioni, anche in considerazione del fatto che della relazione di cassa, da dove emergeva l’asserito credito, non si poteva tenere conto, essendo stata predisposta dalla stessa amministratrice. Quanto alla mancata dazione del compenso, riteneva sussistere i presupposti per l’eccezione di inadempimento, per una serie di gravi irregolarità ascrivibili all’ex amministratrice ed in relazione ai quali formulava domanda riconvenzionale.
In particolare, in via riconvenzionale, formulava domanda per la restituzione della somma di euro 4.473,60 attribuita dall’ex amministratrice al condominio, pur riferendosi a lavori mai autorizzati e/o ratificati, eseguiti nell’esclusivo interesse del proprietario dell’int. 1, in quanto aventi ad oggetto il balcone di pertinenza esclusiva del medesimo. Chiedeva, altresì, la restituzione della somma di euro 1.778,69 relativa al pagamento della polizza Milano Assicurazioni autonomamente stipulata dall’ex amministratrice, pur avendo il fabbricato condominiale copertura assicurativa con la Generali S.p.A. fino al 2013, nonché la restituzione della documentazione condominiale debitamente trattenuta dall’attrice dopo la cessazione del mandato.
La causa, sulla base dei documenti versati in atti, veniva trattenuta in decisione, con termini di legge per note conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE
E. C., quale amministratore uscente del condominio indicato in epigrafe, ha richiesto il rimborso di somme asseritamente anticipate nel corso della sua gestione, sulla base di dati contabili dalla stessa predisposti e, secondo il suo assunto, approvati dall’assemblea.
E’ bene all’uopo premettere che i dati contabili predisposti unilateralmente dall’amministratore – situazione di cassa – non possono chiaramente assumere alcuna valenza probatoria.
Quanto alla asserita approvazione assembleare, si osserva che non è stata fornita alcuna prova della medesima, anzi al contrario il bilancio consuntivo 2002/2003 nel quale sono indicate le spese che l’amministratrice sostiene effettuate nel periodo della sua gestione e che, secondo la sua prospettazione, proverebbe il suo credito, non è stato approvato.
Ed in più, parte attrice, sull’assunto che i condomini eseguivano i versamenti esclusivamente a mezzo di assegni bancari o bonifici, ritiene che i rapporti di dare e avere con il condominio siano ricostruibili attraverso l’esame degli estratti conto, e che ogni pagamento non transitato sul conto sia stato dalla stessa anticipato. Tale impostazione non merita alcuna condivisione perché, fra l’altro, si basa su una circostanza non provata e su cui non è stata articolata alcuna prova, ossia che il pagamento non avveniva mai in contanti. Oltretutto, non è stata depositata la documentazione relativa a tutte le spese che si assumono eseguite in detto periodo. E’ pur vero che al riguardo l’attrice ha chiesto l’ordine di esibizione al condominio, ma è anche vero che non si è dato ingresso a tale strumento probatorio per la genericità della richiesta, anche in considerazione del fatto che non tutti i documenti erano stati restituiti al condominio come si dirà nel proseguo.
Per quanto fin qui detto, la domanda di rimborso delle somme asseritamene anticipate deve essere rigettata per difetto di prova.
La consulenza tecnica richiesta da parte attrice non è stata disposta, in quanto sarebbe stata superflua, per l’assorbente rilievo che dovendosi il consulente basare sui documenti versati in atti e quindi sulla relazione di cassa e sugli estratti conto non avrebbe potuto accertare alcunché per i motivi di cui sopra.
La domanda di condanna al pagamento della somma di euro 449,34 per l’opera prestata dal 1.10.2003 al 16.2.2004 è fondata.
Il condominio ha infatti riconosciuto di non aver corrisposto detto compenso, sia pure ritenendo giustificato il suo comportamento per le molteplici inadempienze dell’amministratrice, di cui si dirà nel proseguo.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale relativa al rimborso di euro 4.473,60 si osserva quanto segue.
Parte attrice, sul presupposto che il ripristino del balcone di pertinenza esclusiva dell’int. 1 dovesse far carico al condominio, ha autonomamente fatto eseguire i lavori attribuendone la relativa spesa al condominio, che però non ha mai ratificato detta spesa ritenendosi estraneo alla medesima. Il condominio chiede il rimborso nel presente giudizio, ma non prova di avere concretamente eseguito il pagamento, donde non può accogliersi la relativa domanda ed è anche superfluo esaminarla nel merito.
Quanto alla richiesta di condanna alla consegna di documentazione, risulta per tabulas che non tutti i documenti sono stati restituiti in originale, in particolare i documenti attestanti le spese relative al periodo ottobre 2003 / aprile 2004 sono stati consegnati in copia, così come in copia è stata consegnata la documentazione attestante il contratto di assicurazione stipulato con la Milano Assicurazioni.
Ebbene, si osserva che l’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato, donde, a norma dell’art. 1713 c.c., alla scadenza l’amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio, tra cui i documenti concernenti la gestione, chiaramente in originale. Pertanto, la domanda deve accogliersi, e, per l’effetto, parte attrice deve essere condannata alla restituzione in favore del condominio dei documenti in originale attestanti le spese relative al periodo ottobre 2003/aprile 2004, nonché della documentazione in originale attestante il contratto di assicurazione stipulato con la Milano Assicurazioni.
Ed infine, quanto a quest’ultimo contratto ed in particolare alla domanda di restituzione della somma di euro 1.778,69 corrisposta alla predetta società, si osserva che successivamente alla stipula del contratto di assicurazione in esame non risultano versamenti alla Generali, posto che il documento depositato da parte convenuta attestante l’avvenuto pagamento alla suddetta compagnia si riferisce ad una rata scaduta il 10.1.2004 e quindi antecedentemente alla stipula del nuovo contratto di assicurazione.
Ne discende che non è stato provato alcun danno legato alla stipula de qua.
La domanda deve quindi rigettarsi.
Appare equo compensare le spese di lite, in considerazione dell’esito del giudizio.

P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa;
condanna il condominio indicato in epigrafe al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 449,34;
rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice;
condanna parte attrice alla restituzione in favore del condominio dei documenti in originale attestanti le spese relative al periodo ottobre 2003/aprile 2004, nonché della documentazione in originale attestante il contratto di assicurazione stipulato con la Milano Assicurazioni;
rigetta le ulteriori domande riconvenzionali;
compensa le spese di lite.
ROMA 25.6.2009