(art. 132 c.p.c. come modificato dall’art. 45 L. 18.6.2009, n. 69)
Il Sig. N.F., comproprietario per 1/3 del locale ad uso magazzino sito in via D.R. – Roma in comunione con S.G., proprietario per i rimanenti 2/3, ha impugnato le delibere adottate all’assemblea del 13.2.2006 della comunione con il voto favorevole dello S.G. ed il voto contrario del delegato dell’attore, mediante le quali venivano approvati il rimborso di spese straordinarie di ristrutturazione dell’immobile in comproprietà per l’importo di euro 230.500,00, fatte dal conduttore Sig. C. ed oggetto di cessione del credito a tale J.V.(punto 1 dell’O.D.G.), nonché la cessione del contratto di locazione, con sostituzione del conduttore (punto 2 dell’O.D.G.).
L’attore ha lamentato l’insufficienza dell’ordine del giorno e la violazione dell’art. 1109, 1° e, n. 1 cod. civ., assumendo che dette delibere arrecherebbero grave pregiudizio alla cosa comune. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto. Osserva il giudicante che la delibera di cui al punto 1 dell’O.D.G., con la quale è stato approvato il rimborso delle spese sostenute dal conduttore è illegittima ai sensi della norma di cui all’art. 1109, 1° e, n. 1 cod. civ.
Il riconoscimento del credito in essa contenuto, infatti, deve ritenersi gravemente pregiudizievole per la cosa comune, come precisato nell’ordinanza riservata 2.4.2007, le cui motivazioni devono intendersi integralmente recepite, con specifico riferimento alla conclamata improduttività del bene in comunione per un lungo periodo.
Per i motivi illustrati la delibera di cui al punto 1 dell’O.D.G. va annullata.
Mentre va rigettata la domanda di annullamento della delibera di cui al punto 2 dell’O.D.G., non avendo l’attore fornito la necessaria prova circa il prospettato grave pregiudizio derivante dall’approvazione della delibera.
Le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
annulla la delibera di cui al punto 1 dell’O.D.G., adottata dall’assemblea della comunione S.G. – N.F. in data 13.2.2006; rigetta nel resto la domanda e condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attore dei 2/3 delle spese processuali, che liquida per l’intero in complessivi euro 1.950,00, di cui euro 1.200,00 per onorari ed euro 700,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma, il 7.7.2009