La domanda va rigettata poiché inammissibilmente proposta oltre il termine decadenziale di cui all’art. 1137 cc. ritualmente fatto oggetto di eccezione di parte convenuta. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, T.E. ha proposto impugnativa della deliberazione assembleare assunta dall’assise del condominio di ‘via T.’ di Roma nella seduta dell’11.12.2007 sulla decisione intervenuta sull’argomento iscritto al n. 2 del relativo ordine del giorno e con cui, a conferma di precedente deliberato del 15.06.2007 fatto oggetto di ulteriore ed autonomo gravame giudiziale, la spesa relativa agli interventi manutentivi di un lastrico era suddivisa tra i condomini facendo applicazione dei criteri dettati dall’art. 1126 ce. in luogo della sua ripartizione in quote di eguale importo, come auspicato dalla parte impugnante.
Parte convenuta, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha eccepito che il gravame era stato tardivamente proposto con atto di citazione la cui notifica era intervenuta il 17.01.2008 nel mentre il deliberato impugnato era stato trasmesso al condomino attore – dato, questo, invero comprovato dalla di lui non disconosciuta sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento del relativo plico postale raccomandato, all. 2 produzione condominio il 17.12.2007, ossia oltre il termine decadenziale di giorni trenta, a tal fine normativamente imposto dall’art. 1137, comma III, cc.
Il richiamato precetto codicistico impone, invero, ai fini eminenti di certezza nell’assetto delle relazioni giuridiche condominiale, l’osservanza del detto termine per la proposizione di gravame giudiziale avverso le relative deliberazioni assembleari che siano illegittime poiché contrastanti con pertinenti precetti di legge o del regolamento di condominio.
Nel caso in esame è indubbio che il vizio oggetto di denuncia attorea ricada nell’alveo della mera illegittimitàà e non giàà della radicale nullitàà, sostanziandosi nella lamentata erronea applicazione di un criterio ripartitorio di una spesa di incontestata rilevanza condominiale.
Deve, pertanto, escludesi che le ragioni attoree addotte quali motivi di gravame possano integrare nullitàà dell’impugnato deliberato assembleare la cui denuncia giudiziale sarebbe stata svincolata dal rispetto del termine decadenziale dell’art. 1137 cc.
La rilevata causa di inammissibilitàà dell’impugnativa preclude la disamina delle ulteriori questioni prospettate dalle parti nei rispettivi scritti processuali.
La domanda va, pertanto, rigettata e parte ricorrente, in applicazione della regola della soccombenza, condannata al rimborso, in favore del condominio convenuto, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T.E. nei confronti del condominio di ‘via A.T.’ di Roma in persona del suo amministratore p.t., L.F., con atto di citazione notificato il 17.01.2008, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, cosàà provvede:
rigetta la domanda:
condanna T.E. al pagamento in favore del condominio di ‘via A. T.’ di Roma in persona del suo amministratore p.t., delle spese di lite che liquida in euro 1.850,00 (di cui euro 1.250,00 per onorario ed euro 610,00 per diritti) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Roma, làà 9.07.2009
Il Giudice