1. – Con ricorso notificato alla Direzione Generale Territoriale dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Terni presso la sede reale dell’Amministrazione, in Terni, e presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, il sig B. ha impugnato il provvedimento di revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, registrato in data 22 novembre 1999, e notificatogli il 29 settembre 2010.
Espone che il provvedimento in questione è motivato nella considerazione che il giorno 5 giugno 1999 aveva causato un incidente stradale in Orvieto, perdendo il controllo dell’autoveicolo a causa della velocità eccessiva; a seguito di ciò i Carabinieri redigevano verbale con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 141, commi 3 e 8, del codice della strada.
Precisa che detta sanzione è stata successivamente annullata dal Tribunale di Orvieto con sentenza 2 maggio 2000, n. 150.
Deduce, a sostegno del ricorso avverso il provvedimento disponente la revisione della patente di guida, la censura di eccesso di potere per erronea presupposizione, essenzialmente nella considerazione che l’infrazione posta a fondamento del provvedimento impugnato è stata annullata con sentenza passata in giudicato.
2. – Deve essere rilevata la nullità della notificazione effettuata presso la sede reale dell’Amministrazione statale intimata e presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Ed infatti, in base al combinato disposto dell’art. 11, comma 1, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come sostituito dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260) e dell’art. 10, comma 3, della legge 3 aprile 1979, n. 103, il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato all’Amministrazione statale presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l’organo giurisdizionale innanzi al quale è incardinata la causa.
Ne deriva che è nulla la notifica eseguita nella sede dell’Amministrazione, come pure quella effettuata presso l’Avvocatura Generale, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale di Perugia.
È pure vero che si tratta di una nullità sanabile (Corte cost., 26 giugno 1967, n. 97), ma nel caso di specie l’Amministrazione intimata non ha inteso costituirsi in giudizio.
D’altro canto, con l’entrata in vigore del cod. proc. amm., non è più applicabile al giudizio amministrativo l’art. 46, comma 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che estendeva l’art. 291 del c.p.c. anche a questo processo, imponendo al giudice di fissare un termine perentorio per rinnovare la notificazione.
Attualmente, l’art. 44, comma 4, del cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di fissare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla solamente ove dipendente da causa non imputabile al notificante, circostanza non rinvenibile nella fattispecie in esame.
3. – Deve conseguentemente essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, proprio in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DIC. 2010.