1. Con ricorso iscritto al n. 132/2009, gli attuali ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale e danno ambientale reso dalla Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, protocollo n. 177177 dell’8.10.2008 ai sensi dell’art. 23, parte II, d.lgs. n. 152/2006, con il quale è stato espresso un giudizio di compatibilità ambientale favorevole, con prescrizioni, sul progetto per la realizzazione di una "Centrale Elettrica della potenza di 40 Mw, alimentata a gas di sintesi derivato dal CDR" da ubicarsi nel Comune di Albano Laziale, in località Cecchina, presentato dal Consorzio Ecologico Massimetta (CO.E.MA.).
Hanno altresì impugnato i provvedimenti, conosciuti contestualmente al provvedimento di cui sopra, con i quali il Direttore del Dipartimento del Territorio ha disposto la sospensione degli effetti, e la successiva proroga della sospensione, del provvedimento negativo di valutazione di impatto ambientale sul medesimo progetto di realizzazione della stessa centrale elettrica reso dallo stesso Ente in data 25 marzo 2008, prot. n. D2/25/04/52744.
Nell’ambito di tale giudizio, hanno quindi impugnato, con motivi aggiunti, gli atti, meglio indicati in epigrafe, adottati nel contesto dell’emergenza dichiarata con d.P.C.M. 19 febbraio 1999 (successivamente integrata dall’O.P.C.M. n. 3249 dell’11.11.2002), ed in particolare l’approvazione, da parte del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio, del progetto definitivo relativo alla centrale, risalente al dicembre del 1997, nonché il decreto del medesimo Commissario n. 24 del 24.6.2008 avente ad oggetto "Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con d.P.C.M. del 19.2.1999", nonché, ancora, gli atti, allo stato non conosciuti, con cui è stata inserito nella pianificazione di emergenza per il territorio della Regione Lazio anche l’impianto del CO.E.MA.
Il presente ricorso è stato proposto in via autonoma ma ha oggetto identico ai suindicati motivi aggiunti.
Con essi, i ricorrenti hanno spostato la loro attenzione sulla fase procedimentale, precedente a quella oggetto del ricorso n. 132/2009, caratterizzata dalla perdurante situazione di emergenza ambientale dichiarata nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 225 del 1992.
In particolare, richiamano il parere favorevole reso dalla Commissione tecnico – scientifica, ex art. 4 O.P.C.M. dell’8.11.2002, n. 3249, sul progetto inizialmente presentato dal Consorzio Ecomed (31.1.2007).
Rappresentano altresì che, con decreto n. 95 del 18.10.2007 del Commissario Delegato, è stato modificato il Piano di interventi di emergenza, presumibilmente – sostengono i ricorrenti – in funzione degli interessi del CO.E.MA., divenuto, nel frattempo, promotore della Centrale di Albano.
La Commissione tecnico – scientifica ha "riconsiderato" il progetto e, successivamente, con decreto n. 116 del 21.11.2007, il Soggetto Attuatore ha preso atto del progetto preliminare esaminato dalla Commissione medesima, invitando il promotore a redigere il progetto definitivo, e a verificare, tra l’altro, che "le caratteristiche del CDR utilizzato dalla ditta giapponese licenziataria del processo e di quelle del CDR che sarà utilizzato nell’impianto di Albano per acquisire una ragionevole certezza che la concentrazione di gas acidi dei fumi alimentati alla caldaia di questo impianto non comportino fenomeni di corrosione del surriscaldatore nelle condizioni di esercizio previste dal progetto […]".
In data 28.12.2007, il progetto definitivo è stato approvato dal Commissario Delegato, con la precisazione, tuttavia, "che, in ogni caso, la realizzazione degli interventi previsti dal progetto e la successiva messa in esercizio dei medesimi è subordinata all’espletamento del procedimento di cui al d.lgs. n. 59/2005, a conclusione del quale questa amministrazione procederà al rilascio della prevista autorizzazione integrata ambientale".
Le vicende relativa al procedimento di VIA E di AIA formano oggetto del ricorso n. 132/2009.
I ricorrenti proseguono evidenziando che, scaduto il periodo di emergenza, in un crescendo di irrazionalità ed illegittimità, la Regione Lazio ha autorizzato anche (con provvedimento di cui si ignorano gli estremi), l’inizio dei lavori della Centrale elettrica.
Avverso il complesso di tali determinazioni, deducono:
1) Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 9, 32 e 114 della Costituzione; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di cui al d.lgs. 18/2/2005 n. 59; d.lgs. 11.5.2005, n. 133 in materia di incenerimento dei rifiuti; d.lgs. 3.4.2006, n. 152 con particolare riferimento alle norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; violazione e falsa applicazione del d.m. del 29.1.2007 relativo alle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti; eccesso di potere per sviamento, difetto ed omessa istruttoria, contraddittorietà della motivazione, falsità dei presupposti, violazione e contraddittorietà rispetto ai piani regionali regolatori dei rifiuti e relativi criteri, ed in particolare del criteri di "massificazione dei recuperi compreso quello energetico"; irrazionalità, omessa acquisizione dei pareri delle Autorità competenti; contraddittorietà rispetto alle linee guida di cui al d.m. 29.1.2007, sopra citato.
I poteri straordinari attribuiti ad Autorità eccezionali debbono in ogni caso essere esercitati ed interpretati nel rispetto dei principi fondamentali della Carta Costituzionale; in particolare, della tutela della salute e dei valori del paesaggio.
Il Commissario Delegato avrebbe comunque dovuto verificare prima dell’approvazione del progetto l’esistenza di interessi pubblici ostativi e non rinviare tali valutazioni a fasi successive (VIA e AIA).
Essi ritengono, comunque, che non sia stata condotta una esaustiva verifica tecnico – economica circa la necessità dell’impianto in questione, sia esso da 40 o 24 MW (tale essendo divenuto dopo le correzioni apportate in sede di VIA, ed in particolare dopo l’introduzione di un sistema di raffreddamento ad aria).
Illegittime sarebbero, comunque, la convocazione e la composizione della Commissione tecnico – scientifica ministeriale che ha reso il parere favorevole in data 18.12.2007.
Essa non avrebbe esaminato il progetto sotto il profilo del rapporto tra l’impianto ed il Piano paesistico regionale nonché in rapporto alla situazione di criticità idrica della zona.
Pure omessa sarebbe stata la disamina della tecnologia proposta dal CO.E.MA., con particolare riguardo ai dati relativi all’emissione di diossine e furani, alla produzione e alla necessità di smaltimento di migliaia di tonnellate di scorie vetrificate, all’utilizzo, nell’ambito del processo, di circa 10.000 tonn/anno di carbon coke.
Si stigmatizza altresì il fatto che il Commissario abbia dato per acquisito il consenso, invece insussistente, del Comune di Albano.
2) Violazione delle norme indicate nei precedenti motivi; eccesso di potere per falsità dei presupposti. Sviamento di potere.
Pure censurato è il provvedimento del 24.6.2008 con il quale il Commissario Delegato ha dato atto della stato di attuazione dei programmi di rientro dall’emergenza.
In esso, infatti, si riporta come in corso di istruttoria un impianto per il quale, in quel momento, esisteva solo una VIA negativa.
3) Violazione e falsa applicazione di tutte le norme e i principi nonché delle O.P.C.M. aventi ad oggetto la disciplina delle emergenze rifiuti nella Regione Lazio; eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà e sviamento di potere.
Con provvedimento non conosciuto, la Regione Lazio avrebbe autorizzato l’avvio dei lavori di cantierizzazione e trasformazione del sito destinato alla realizzazione della centrale, nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, in una data, però, in cui erano ormai scaduti i poteri extra ordinem attribuiti al Presidente della Regione.
Ad ogni buon conto, vengono dedotti vizi di illegittimità derivata avverso tutti i provvedimenti adottati dopo il giudizio negativo ambientale, in quanto sugli stessi si riverberano i vizi che affliggono l’illegittima riapertura del procedimento di VIA.
Si sono costituiti, per resistere, la Regione Lazio e il Consorzio controinteressato.
Il Comune di Albano, invece, si è costituito a sostegno delle ragioni dei ricorrenti.
Le parti hanno depositato articolate memorie e ampia documentazione di carattere tecnico – scientifico.
Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 27 ottobre 2010.
DIRITTO
1. Sono impugnati gli atti relativi all’approvazione del progetto definitivo della Centrale per la produzione di energia elettrica mediante gassificazione ad alta temperatura del CDR, sita nel Comune di Albano Laziale, località Cecchina, adottati dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nella Regione Lazio, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali (in particolare, il decreto commissariale in data 24.6.2008, recante "Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con d.P.C.M. del 19.2.1999, e successive modificazioni" e l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio, in data 22 ottobre 2008, che ha autorizzato, in via provvisoria, l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione della centrale).
1.1. In via preliminare, occorre verificare la legittimazione dei ricorrenti.
Il ricorso risulta infatti promosso anche da due associazioni dichiaratamente costituite, in ambito locale, al fine di contrastare la realizzazione dell’impianto di cui si controverte.
1.2. È noto che il legislatore (l. 8 luglio 1986, n. 349), ha attribuito la legittimazione ad agire in giudizio "per l’annullamento di atti illegittimi", (art. 18, comma 5) – e quindi avverso qualunque provvedimento che leda in modo diretto e immediato l’interesse ambientale – alle "associazioni individuate in base all’art. 13 della presente legge".
Si tratta delle associazioni di protezione ambientale nazionali, formalmente riconosciute (e non delle loro strutture o articolazioni territoriali – cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1403).
Tale assetto normativo è sostanzialmente rimasto immutato anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, che rinvia alle norme ora citate negli artt. 309, comma 2, e 318, comma 2, lett. a).
La giurisprudenza è tuttavia concorde nel ritenere che la legittimazione ad agire può spettare anche ad associazioni di protezione ambientale diverse da quelle riconosciute formalmente con decreto ministeriale, purché effettivamente rappresentative dell’interesse pregiudicato dall’atto impugnato.
Il ricorso è cioè proponibile anche da associazioni prive di riconoscimento che perseguano statutariamente e non in maniera occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un elevato grado di stabilità e rappresentatività nonché un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene che si assume leso.
Il mero scopo associativo non è quindi sufficiente a personificare un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, quando tale scopo si risolva, senza mediazione alcuna di altre finalità, nell’utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l’azione giurisdizionale.
È stato chiarito, ad esempio, che forme associative temporanee, volte alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non hanno legittimazione a ricorrere avverso atti di localizzazione di impianti ritenuti pregiudizievoli, essendo prive, oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all’art. 13, l. n. 349 del 1986, del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio.
La giurisprudenza amministrativa è parimenti unanime nel ritenere che la legittimazione al giudizio deve essere rigorosamente dimostrata dalla parte ricorrente per consentire al giudice di accertare, in via assolutamente preliminare, se sussistono tutte le condizioni sostanziali e processuali, necessarie per avviare il giudizio (Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2010, n. 885).
1.2.1. Nel caso di specie, se può convenirsi circa il collegamento tra le associazioni ricorrenti e il territorio nel quale è localizzato l’impianto di termovalorizzazione, non vi è tuttavia evidenza alcuna circa un loro preesistente radicamento nel medesimo territorio, nonché circa la sussistenza di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità.
È incontestato (ed è anzi orgogliosamente rivendicato dalle associazioni ricorrenti), che esse si sono costituite all’esclusivo e principale fine di contrastare la realizzazione dell’inceneritore (cfr. art. 2 dello Statuto, in atti).
Esse, pertanto, in quanto prive del carattere di ente "esponenziale", quale sopra delineato, sono conseguentemente carenti di legittimazione ad agire e debbono essere estromesse dal presente giudizio.
1.2.2. Non vi è invece motivo di dubitare, a parere del Collegio, della legittimazione a ricorrere delle persone fisiche che dichiarano e documentano di essere residenti nel Comune di Albano.
Al riguardo, sia la Regione Lazio che il Consorzio controinteressato hanno invocato il criterio della c.d. "vicinitas", ed in particolare la giurisprudenza secondo cui la mera vicinanza di un’abitazione ad un impianto di discarica, ovvero di trattamento e smaltimento di rifiuti, non legittima sic et simpliciter il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera, essendo al riguardo necessario la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica, o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze; da ciò conseguendo che il mero collegamento di un fondo con il territorio sul quale è localizzato l’impianto non è da solo sufficiente a legittimare il proprietario a provocare "uti singulus" il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione (per tali considerazioni, cfr., in particolare, Cons. St., sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192).
A tali, condivisibili argomentazioni, va tuttavia soggiunto che la "vicinitas", ovvero il collegamento del ricorrente con l’ambiente che si vuole proteggere, deve essere indagato caso per caso e che, in tale indagine rileva la dimensione dell’intervento che si vuole realizzare (cfr. TAR Lecce, sez. I^, 6 maggio 2008, n. 1290).
Laddove, inoltre, entri in gioco la tutela di interessi di carattere particolarmente sensibile (quali i diritti fondamentali), il giudizio deve essere orientato, nelle ipotesi dubbie, nel senso di estendere e non di limitare la legittimazione a ricorrere (così ancora, il TAR Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758).
Nel caso in esame, l’intera impugnativa ruota sulla valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dal CO.E.MA., il cui studio, al riguardo, risulta esteso a tutto il territorio comunale, quantomeno sotto il profilo dell’assetto idrogeologico, della qualità dell’aria e della programmazione territoriale.
Tale circostanza, a parere del Collegio, conferisce, da un lato, naturale legittimazione ad agire a tutti i cittadini ivi insediati, o che, comunque, possano vantare uno specifico radicamento nel territorio (ad esempio, in virtù dell’attività ivi svolta), dall’altro evidenzia la sussistenza di un concreto interesse a ricorrere avverso atti potenzialmente lesivi della tutela e valorizzazione del territorio nel quale gli stessi vivono e lavorano.
2. Nell’esame dell’impugnativa della sequenza procedimentale posta in essere dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio, si prescinde dalle eccezioni di irricevibilità e/o inammissibilità sollevate dalle parti resistenti in quanto la stessa impugnativa si appalesa inammissibile e comunque infondata, per le ragioni che di seguito si sintetizzano.
In primo luogo, la maggior parte delle censure svolte dai ricorrenti avverso l’approvazione del progetto definitivo si incentrano sulla valutazione della compatibilità ambientale del progetto presentato dal CO.E.MA. e sulla tecnologia utilizzata.
Per quanto qui interessa è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 2992 del 1999 nonché dell’art. 12 dell’O.P.C.M. n. 3520/2006 (confermata, sul punto, dall’art. 1, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3616/2007), il potere di approvare il progetto e rilasciare l’autorizzazione prevista dal d.lgs. n. 59/2005, è attribuita al "Presidente della regione Lazio – Commissario delegato per l’emergenza ambientale della regione Lazio", e che tale approvazione "sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" (art. 9, O.P.C.M. 2992/1999, cit.).
Ai sensi del richiamato art. 12 dell’O.P.C.M. n. 3520/2006, restano comunque ferme "le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale", ancorché sia contestualmente previsto che il Commissario venga coadiuvato, nell’attuazione degli interventi, anche da una Commissione tecnico – scientifica (disciplinata, ratione temporis, dall’art. 4, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3249/2002).
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3616 del 4 ottobre 2007, il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, ove necessario, "alle disposizioni di cui agli articoli 182, 191, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 227, 229 e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".
Nel caso in esame, il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario Delegato, ha proceduto ad approvare il progetto presentato dal Coema, "fermo restando", tuttavia "quanto di seguito prescritto" e cioè "che, in ogni caso, la realizzazione degli interventi previsti dal progetto e la successiva messa in esercizio dei medesimi è subordinata all’espletamento del procedimento di cui al d.lgs. n. 59/2005, a conclusione del quale questa amministrazione procederà al rilascio della prevista autorizzazione integrata ambientale", con l’ulteriore precisazione che "questa amministrazione si riserva, nell’ambito del procedimento di cui al d.lgs. n. 59/2005 di richiedere gli adeguamenti progettuali che si rendessero eventualmente necessari alla luce dei pareri espressi dalle altre amministrazioni competenti intervenute nel procedimento di cui al d.lgs. n. 59/2005, ovvero del giudizio di compatibilità ambientale reso dal competente ufficio regionale" (così il dispositivo del decreto commissariale n. 147/2007, alle lett. a, b e c).
È dunque evidente che il Commissario ha condizionato la definitiva approvazione del progetto (con gli effetti previsti dall’art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 59/2005, nonché dall’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006), al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale da parte degli Organi regionali ordinariamente competenti, previo espletamento delle procedure di VIA.
L’unico effetto "proprio" ed autonomo riconducibile all’atto commissariale rimane perciò soltanto quello relativo alla verifica della coerenza dell’impianto in progetto con la programmazione riveniente dal Piano di interventi di emergenza, avendo il Commissario verificato che detto impianto "consente di completare il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale corrispondente ai Comuni di Roma, Fiumicino e Ciampino, mediante il recupero energetico del CDR prodotto dagli impianti di Albano Laziale e Roma", e che "il predetto intervento contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno impiantistico necessario per consentire una più efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti su base regionale."
I ricorrenti (atteso anche l’elevato tasso di discrezionalità che connota, al riguardo, la pianificazione commissariale), non sono stati in grado di contestare seriamente che l’impianto in questione concorra al perseguimento dell’obiettivo di completare, nella Regione Lazio, ovvero in uno specifico bacino di utenza, il c.d. ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani
Ad ogni buon conto, le uniche censure compiutamente sviluppate riguardano i concreti profili progettuali, localizzativi e gestionali, che sono stati successivamente scrutinati in sede di VIA e di AIA.
2.1. Non miglior sorte meritano poi i rilievi che stigmatizzano la composizione della Commissione tecnico – scientifica di cui all’O.P.C.M. n. 3249/2002, e l’espressione del relativo parere, in quanto anch’essi rimasti irrimediabilmente generici.
2.2. Relativamente all’ultimo atto della sequenza "emergenziale", rappresentato dal decreto commissariale del giugno 2008, denominato "stato di attuazione della azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con d.P.C.M. del 19.2.1999", reputa il Collegio che si tratti di un atto di natura dichiaratamente ricognitiva, di talché la circostanza che in esso il procedimento di VIA relativo al progetto presentato dal CO.E.MA. figuri ancora "in istruttoria", appare priva di qualsivoglia effetto lesivo.
Tale atto, non possiede comunque valenza programmatoria diversa dal Piano degli interventi di emergenza adottato dal Commissario Delegato, in relazione al quale, come già evidenziato, non sono state avanzate censure sufficientemente specifiche.
2.3. Meritano invece condivisione i rilievi svolti avverso il provvedimento con cui il Presidente della Regione Lazio ha autorizzato, in via d’urgenza e "nelle more del procedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. n. 59/2005", la realizzazione del progetto presentato dal CO.E.MA (ordinanza n. 3 del 22 ottobre 2008)
Si tratta, infatti, di un atto adottato da soggetto ormai divenuto del tutto incompetente atteso che lo stato di emergenza nel settore ambientale, nella Regione Lazio, è cessato il 30 giugno 2008 (l’ultima proroga essendo stato disposta con d.P.C.M. 25 gennaio 2008).
Non è quindi dato comprendere su quali basi normative il Presidente della Regione Lazio abbia ritenuto di rilasciare siffatta, atipica, autorizzazione provvisoria.
Si precisa che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consorzio controinteressato, in relazione alla pubblicazione sul BURL di siffatto ordinanza sin dal 21 novembre 2008, deve essere rigettata.
Come noto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della l. n. 1034/71, come modificata dalla l. n. 205/2000, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il termine per ricorrere decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, "se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento". Analoga disposizione è oggi contenuta nel codice del processo amministrativo, il cui art. 41, comma 2, precisa che la pubblicazione deve essere prevista dalla legge o "in base alla legge".
Nel caso di specie, l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio è un atto la cui pubblicazione non è prevista dalla legge, oltre ad essere esclusivamente diretto allo stesso Consorzio controinteressato,
3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso merita parziale accoglimento, dovendo disporsi l’annullamento del solo provvedimento in data 22.10.2008, di autorizzazione all’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto.
In considerazione della peculiarità della fattispecie, e della parziale, reciproca, soccombenza, sembra equo, peraltro, disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie il ricorso limitatamente all’impugnativa dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 3 del 22.10.2008 e lo dichiara inammissibile e infondato per il resto;
2) annulla, per l’effetto, l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 3 del 22.10.2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 DIC. 2010.