L’elenco degli artisti quale interprete ed esecutore di brani musicali costituisce un atto amministrativo ricognitivo del diritto dell’artista al pagamento del compenso essendo la finalità di detto elenco inequivoca in tal senso.

Con sentenza n. 21986 in data 12 novembre 2007 il Tribunale di Roma respingeva la domanda, proposta con citazione notificata il 13 novembre 2003 dal signor M.G., autore e interprete di numerosi brani musicali, contro l’IMAIE per l’accertamento del suo diritto al pagamento dei compensi ex art. 73 L.d.A. ed art. 71 septies L.d.A. per la riproduzione privata di fonogrammi di cui all’art. 71 sexies L.d.A. a lui dovuti quale artista interprete ed esecutore per tutte le opere musicali dal 1976 in poi, la cui riscossione è demandata ex artt. 5 e 6 della legge n. 92 del 1993 all’istituto, nonché per il pagamento degli importi dovuti e per il risarcimento del danno subito per la violazione da parte dell’IMAIE di atti dovuti.
Il Tribunale osservava che l’artista interprete ed esecutore può esigere dall’IMAIE il pagamento dei compensi in quanto l’ente li abbia effettivamente riscossi dai produttori, abbia determinato l’importo spettante a ciascun artista e abbia provveduto alla pubblicazione del suo nome sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso concreto il M.G. non aveva neppure indicato quali fossero state le utilizzazioni secondarie dei brani da lui indicati, né aveva provato la riscossione da parte dell’ente dei compensi da riversare all’artista e l’effettiva esigibilità del credito. Quanto all’avvenuta pubblicazione da parte dell’IMAIE sulla GU del 1° febbraio 2001 di un elenco di nominativi di artisti aventi diritto a compenso per utilizzazioni secondarie ex art. 73 LA per gli anni dal 1976 al 1991 il tribunale osservava che si trattava in tutta evidenza di una pubblicazione diversa da quella prevista dall’art. 5 della legge 93/1992 perché non riferita a un trimestre ma ad un periodo molto più lungo e non individua il credito di ciascun artista e non concretante un riconoscimento di debito.
Il M.G. proponeva appello con atto notificato il 6 maggio 2008 lamentando l’erroneità della decisione;
al rigetto della domanda pur in presenza di avvenuto perfezionamento della procedura di cui alla legge n. 93/1992 e di dichiarazione dell’IMAIE di essere pronta a pagare le somme dovute all’appellante con conseguente riconoscimento di debito;
al rigetto delle istanze istruttorie dell’appellante;
al rigetto della domanda di danni per violazione degli obblighi della IMAIE nei confronti dell’artista.
L’appellante concludeva chiedendo quindi l’accoglimento delle domande di pagamento dei compensi e del risarcimento del danno.
L’IMAIE si costituiva con comparsa depositata all’udienza di prima comparizione dell’I 1 novembre 2008 chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Esaurita la trattazione, la causa era posta in decisione sulle precisate conclusioni all’udienza del 10 febbraio 2009 con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ..
 
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello va accolto in relazione all’accertamento sull’an della pretesa per gli anni dal 1976 al 1991 e alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dal M.G., in relazione all’an per il periodo successivo e al quantum per tutto il periodo dal 1976 in poi, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo per l’ulteriore corso in relazione alle istanze istruttorie formulate. L’elenco degli artisti aventi diritto al pagamento di compensi quale interprete ed esecutore di brani musicali con inclusione del nome del maestro M.G. per il periodo dal 1976 al 1991 pubblicato sulla GU del 7/12/2000 costituisce atto amministrativo ricognitivo del diritto dell’appellante al pagamento dei compensi ai sensi dell’art. 73, comma 1°, della legge sul diritto d’autore. La censura mossa dall’appellante è fondata perché la finalità dell’elenco è inequivoca, stante l’espresso riferimento alla legge, ed è privo di rilievo il fatto che vi sia stata una pubblicazione unica per un periodo di quindici anni perché la pubblicazione si riferiva solo al periodo anteriore all’entrata in vigore della legge 93/1992 per il riconoscimento del diritto al compenso di cui all’art. 6 della legge.
La titolarità del diritto del M.G. al pagamento di compensi per il periodo in questione è anche confermata dalla condotta processuale dell’IMAIE che all’udienza di precisazione delle conclusioni ha prodotto lettera inviata dall’ente al M.G. con cui è riconosciuta la spettanza di compensi determinati per il periodo controverso nella somma di 29,87 euro.
In relazione al periodo successivo la titolarità del diritto non appare allo stato provata, ma è fondato il motivo di appello con cui è lamentato il mancato accoglimento dell’ordine di esibizione dei documenti relativi al maestro M.G., di cui appare indubbia l’esistenza, trasmessi dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 della legge citata.
Si tratta, infatti, di documenti in possesso dell’appellato e necessari per l’accertamento del diritto al pagamento dei compensi per il periodo dal 1992 in poi e per la liquidazione dei compensi per tutto il periodo dal 1976 in poi.
La causa va quindi rimessa sul ruolo per l’ulteriore corso.
 
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Roma così provvede senza definire il giudizio:
in accoglimento dell’appello proposto da M.G. e riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 21986 in data 12 novembre 2007, dichiara il diritto di M.G. al pagamento da parte dell’IMAIE del compenso maturato ex art. 6 della legge n. 93/I992 dal 1976 al 1991 quale interprete di registrazioni musicali; dispone con separata ordinanza per l’ulteriore corso;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2009.