Per il suo contenuto generale, la delibera di G.R. n. 980 del 6 giugno 2008 recante gli indirizzi generali per l’applicazione della l.r. Campania n. 11 del 1986, alla luce dei nuovi principi introdotti dall’art. 10 comma 4, d.l. n. 7 del 2007 convertito dalla l. n. 40 del 2007, non richiede una comunicazione o notificazione individuale, e il termine per l’impugnazione decorre, ai sensi dell’art. 21 legge Tar, per i terzi interessati, non dal momento della sua piena conoscenza, bensì dal momento della sua pubblicazione avvenuta nel B.U.R.C..
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 dicembre 2008 e depositato il successivo giorno 23, il ricorrente sindacato UILtucs-UIL delle guide e degli accompagnatori turistici ha impugnato la delibera di giunta regionale n. 980 del 6 giugno 2008 (e il successivo d.d. n. 285 dell’11 giugno 2008) pubblicata sul B.U.R.C. n. 26 del 30.6.2008, recante gli indirizzi generali per l’applicazione della l.r. n. 11/1986 alla luce dei nuovi principi introdotti dall’art. 10, comma 4, del decreto legge n. 7/2007 convertito dalla legge n. 40/2007.
In particolare, con il predetto art. 10, che si colloca nell’ambito di misure statali volte alla liberalizzazione di alcune attività economiche per tutelare i consumatori e promuovere la concorrenza, sono state stabilite nuove disposizioni per la professione di guida e accompagnatore turistico.
Nello specifico il comma 4, dell’art. 10 prevede che l’esercizio dell’attività di guida e accompagnatore turistico:
– non può essere subordinato all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametrici numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionali previsti dalle normative regionali;
– non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, per i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento (attività di guida);
– non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, per i soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi (attività di accompagnatore).
Le Regioni, ai sensi del comma 7, dell’art. 10 dovevano inoltre adeguare le proprie disposizioni normative entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legge n. 7/2007.
Con l’impugnata delibera n. 980 la Giunta regionale, nelle more del perfezionamento dell’iter legislativo di recepimento dei richiamati principi statali, ha ritenuto necessario indirizzare l’attività degli uffici amministrativi per agevolarli nell’applicazione delle disposizioni recate dalla normativa regionale (l.r. n. 11/1986) con la sopravvenuta normativa statale in materia di professioni turistiche.
Il sindacato ricorrente, dopo aver argomentato in ordine, alla tempestività del ricorso, avendo avuto conoscenza della delibera impugnata solo in un secondo tempo, nonché con riguardo alla propria legittimazione attiva, alla luce della giurisprudenza consolidata che consente alle organizzazioni sindacali di far valere in giudizio anche interessi riconducibili alla categoria di cui hanno la rappresentanza, deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 117 della Costituzione, incompetenza ed eccesso di potere in quanto, rientrando la materia delle professioni nell’ambito di quelle a legislazione concorrente, sussiste una riserva di legge regionale per la disciplina di dettaglio dei principi recati dalla legge statale e, comunque, l’atto impugnato, che contiene prescrizioni generali e astratte, ha natura regolamentare e non può essere adottato dalla Giunta essendo competente ai sensi dello statuto vigente (artt. 19 e 20) il Consiglio;
2) contraddittorietà, eccesso di potere, violazione dell’art. 97 C e della l.r. n. 11/1986 in quanto le modalità di verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento (un colloquio) non consentono un serio accertamento delle capacità professionali e in quanto l’atto impugnato introduce nuove regole per la nomina di Commissioni d’esame in contrasto con quelle ancora in vigore di cui all’art. 5 della legge regionale n. 11/1986.
È intervenuto nel giudizio con atto notificato in data 23 febbraio 2009 l’Associazione Nazionale Guide Turistiche – A.N.G.T. per sostenere le ragioni del ricorrente.
Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Campania che ha eccepito in rito l’irricevibilità del gravame per tardività e l’inammissibilità dello stesso per mancanza di legittimazione attiva del sindacato, per omessa notifica ai controinteressati e per carenza di interesse in quanto l’atto impugnato non impinge sulle "attività professionali già riconosciute".
Con ordinanza n. 567 del 26 febbraio 2009 è stata respinta la domanda di tutela cautelare.
Nell’imminenza dell’udienza del 21 ottobre 2010, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, il ricorrente ha depositato una memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
DIRITTO
1. Il ricorso è irricevibile.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente sindacato delle guide e degli accompagnatori turistici ha impugnato la delibera di G. R. n. 980 del 6 giugno 2008 (e il successivo decreto dirigenziale n. 285 dell’11 giugno 2008 di adozione del relativo avviso pubblico) pubblicata sul B.U.R.C. n. 26 del 30.6.2008, recante gli indirizzi generali per l’applicazione della l.r. n. 11/1986 alla luce dei nuovi principi introdotti dall’art. 10, comma 4, del decreto legge n. 7/2007 convertito dalla legge n. 40/2007.
Come fondatamente eccepito dalla difesa regionale il ricorso è tardivo.
In proposito, l’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 stabilisce che il termine decadenziale per l’impugnazione decorre per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
Nella fattispecie l’impugnata delibera di G. R. n. 980 è indubbiamente un atto amministrativo a contenuto generale non soggetto all’obbligo di personale notificazione. A seguito dell’introduzione delle disposizioni statali che regolano in via di principio (trattandosi di materie attinente alle "professioni" rimessa ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato) l’attività di guida e accompagnatore turistico, la Regione con l’atto in questione ha ritenuto necessario, nelle more del perfezionamento dell’iter legislativo di recepimento dei richiamati principi, indirizzare l’attività degli uffici amministrativi per agevolarli nell’applicazione delle disposizioni recate dalla vecchia normativa regionale (l.r. n. 11/1986) con la sopravvenuta norma statale. Quest’ultima ha soppresso, per l’attività di guida e accompagnatore turistico, ogni autorizzazione regionale preventiva, i parametri numerici ed i requisiti di residenza considerandoli ostacoli al libero svolgimento delle indicate attività, facendo salve solo le condizioni di qualificazione professionale previste dalla legislazione regionale. Inoltre, la legge statale ha riconosciuto ai titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia, o titolo equipollente, la facoltà di esercitare liberamente l’attività di guida turistica, sopprimendo ogni esame abilitante (fatta salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento), nonché ai titolari di laurea o di diploma universitario in materia turistica, o titolo equipollente, la facoltà di esercitare liberamente l’attività di accompagnatore turistico, salva la verifica delle conoscenze specifiche, quando non sono state oggetto del relativo corso di studi.
Nel richiamato atto di indirizzo la Regione, in aderenza agli indicati principi ha regolato in via generale le modalità per "l’avvio dell’attività professionale" di guida e accompagnatore turistico, dettando, in particolare, i criteri per l’accertamento delle conoscenze linguistiche e del territorio dei laureati in lettere e turismo ai fini dell’iscrizione all’Albo.
La delibera giuntale si rivolge, dunque, a una pluralità indeterminata di soggetti (coloro che vogliono intraprendere l’attività de qua) e non contempla in alcun modo, neanche in via indiretta, il sindacato ricorrente o i soggetti i cui interessi sono da questo rappresentati (le guide e gli accompagnatori turistici già iscritti all’Albo). Da quanto precede si ricava che, per il suo contenuto generale l’atto non richiedeva una comunicazione o notificazione individuale, e il termine per l’impugnazione è decorso ai sensi del citato art. 21 , per i terzi interessati, non dal momento della piena conoscenza, bensì dal momento della sua pubblicazione avvenuta sul B.U.R.C. n. 26 del 30 giugno 2008. Infatti, la pubblicazione sul B.U.R.C. degli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione Campania è imposta dall’articolo unico della legge regionale n. 61/1975. Come già avuto modo di affermare questo Tribunale, la pubblicazione nei giornali ufficiali, quale nella specie il Bollettino Ufficiale della Regione, risponde ad un’esigenza di ordine generale dell’ordinamento circa la legale conoscenza degli atti amministrativi e rileva anche ai fini della decorrenza dei termini per proporre impugnazione giurisdizionale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 12823/2003).
Ciò stante il ricorso, a fronte della pubblicazione in data 30 giugno 2008, sia dell’atto di indirizzo, sia del conseguente decreto dirigenziale n. 285 dell’11 giugno 2008 di adozione dell’avviso pubblico relativo alla procedura di ammissione all’esercizio della professione, è stato notificato in data 15 dicembre 2008, palesemente oltre i prescritti termini decadenziali.
2. Le spese processuali sostenute dalla Regione sono regolate in dispositivo alla stregua del principio della soccombenza. L’effettivo ruolo rivestito nel processo giustifica, invece, la compensazione delle spese con riguardo all’Associazione interveniente (scusa Paola, si compensano le spese tra parti processualmente in conflitto, non tra il ricorrente e l’interveniente adesivo; nella specie, puo disporsi "nulla per le spese dell’interveniente, stante la soccombenza del ricorrente").
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 07153/2008), così provvede:
– lo dichiara irricevibile;
– condanna la UILtucs-UIL a rifondere alla Regione Campania le spese del giudizio che si liquidano in complessivi 1.000,00 (mille), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge;
– restano a suo caricocompensa le spese sostenute daltra la Regione e l’interveniente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Paola Palmarini, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 DIC. 2010.