Sussistono i presupposti per fare applicazione dell’art. 26 comma 2, d.lg. n. 104 del 2010, ove la decisione si fondi su ragioni manifeste e consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Visto il ricorso in epigrafe con il quale il ricorrente, si è gravato avverso l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dell’originale stato dei luoghi che l’amministrazione comunale di Ariccia gli ha ingiunto a seguito della realizzazione di opere abusive consistenti in "un prefabbricato di lastre di alluminio coibentate, tetto a due falde con struttura portante in ferro delle dimensioni di mt 7,50 x 7,50 ed altezza di mt 3,30 ancorato su piattaforma di cemento armato accertamento … adibito ad ufficio con vano servizi … completo di impianto elettrico e idrico";
Visti i motivi di ricorso;
Ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del giudizio;
Visto gli artt. 55 e 60 del D.Lvo n. 104/2010;
Ritenuto il ricorso infondato per le considerazioni che seguono:
a)il manufatto in questione, per la sua consistenza, dimensione, modalità di ancoraggio al suolo, nonché durevolezza della sua destinazione d’uso si caratterizza per essere una costruzione con il crisma della fissità, come tale bisognevole di titolo edilizio (art. 3, DPR n. 380/2001);
b)nella fattispecie, il manufatto di che trattasi è stato realizzato senza titolo edilizio (nelle forme del Permesso di costruire);
c)ove anche ritenuta l’assoggettabilità dell’intervento a S.C.I.A., le opere de quibus, siccome ricadenti in zona vincolata (paesaggistica ed ambientale) nonché dichiarata sismica, avrebbero dovuto scontare i relativi atti di assenso preventivo in mancanza dei quali legittimamente sono state ritenute abusive e sanzionate nei divisati termini;
d)il provvedimento monitorio legittimamente è stato adottato e notificato nei confronti del solo ricorrente comproprietario del suolo sul quale insiste l’opera, affatto non rilevando chi l’abuso avesse materialmente commesso, dovendo egli adoprarsi, in ragione della causa ripristinatoria e non sanzionatoria dell’atto, per eliminare l’illecito onde sottrarsi – salvo provare l’indisponibilità effettiva del bene (ciò che non è stato dimostrato e/o allegato) – al pregiudizio della perdita della propria quota ideale di comproprietà;
e)ad ogni modo, e comunque, essendo la notifica/comunicazione una condizione legale di efficacia dell’ordinanza di demolizione (atto recettizio, siccome impositivo di obblighi: art. 21 bis, L. n. 241/1990) – vale a dire un presupposto di operatività dell’atto nei confronti del suo diretto destinatario – la sua omissione, pur assumendo un valore sostanziale e non meramente procedimentale o processuale, è censurabile, in termini di illegittimità dei successivi atti, esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è posta; ciò, in ragione della funzione assolta dall’istituto consistente nella esigenza di portare a conoscenza dell’atto il suo destinatario onde ottenere da lui la sua personale e soggettiva collaborazione necessaria per il conseguimento del fine;
f)l’avvio del procedimento è stato comunicato con nota raccomandata del 2 luglio 2010; non è motivo di illegittimità la circostanza che il ricorrente abbia avuto pochi giorni per presentare osservazioni dovendosi coniugare, nella particolarità della fattispecie, la garanzia partecipativa con l’esigenza di assicurare una immediata tutela al primario interesse pubblico mediante il celere ripristino dell’ordine urbanistico;
g)ad ogni modo, e comunque:
g1)la ristrettezza del termine non è stata certo preclusiva alla presentazione di osservazioni e/o memorie procedimentali che il ricorrente ben avrebbe potuto depositare in comune nella prospettiva di chiarire, a beneficio della situazione di fatto e dell’utile prosieguo dell’iter scandito per legge, la propria posizione;
g2)il vizio di forma del procedimento lamentato dal ricorrente s’appalesa del tutto irrilevante a fronte di attività del tutto vincolata e deprocedimentalizzata quale quella esercitata nella fattispecie dall’amministrazione comunale atteso che nella particolarità del caso il provvedimento finale altro contenuto non avrebbe potuto avere che quello licenziato dall’amministrazione;
Ritenuto sussistenti i presupposti per fare applicazione dell’art. 26, c. II, D.Lvo n. 104/2010 fondandosi la decisione su ragioni manifeste e consolidati orientamenti giurisprudenziali;
Ritenuto, per tutto quanto sopra argomentato, il ricorso infondato mentre nulla si dispone in ordine alle spese processuali causa la mancata costituzione in giudizio del comune di Ariccia.
 
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 DIC. 2010.