Eventuali condotte illegittime dell’Amministrazione non possono essere considerate alla stregua di parametri di valutazione dell’eccesso di potere per disparità di trattamento e per travisamento dei fatti.
La decisione impugnata, pronunciandosi sui ricorsi e sui connessi motivi aggiunti proposti dall’attuale appellante, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Sanità, ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibili le domande proposte dall’interessato, dirette ad ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, come medico dell’area funzionale di chirurgia, presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo di Potenza.
L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR.
L’amministrazione resiste al gravame.
L’appellante, ricorrente in primo grado, espone di essere risultato idoneo, ma non vincitore, del concorso per titoli ed esami, bandito dall’amministrazione sanitaria appellata, per la copertura di un posto di assistente medico.
In tale veste, contesta il silenzio serbato dall’amministrazione in ordine alle richieste di assunzione, nonché le determinazioni con cui l’Azienda ha stabilito di procedere alla copertura del posto mediante l’indizione di un nuovo concorso.
L’appello è infondato.
Con riguardo alla contestata estromissione dal giudizio del Ministero della Sanità, va osservato che tale amministrazione pubblica non assume alcun ruolo nell’ambito della presente vicenda contenziosa, a nulla rilevando la asserita titolarità di generali poteri di controllo e di coordinamento nella materia.
Nel merito, le determinazioni impugnate in primo grado resistono alle censure articolate dall’appellante.
Infatti, come esattamente evidenziato dalla pronuncia impugnata, la decisione dell’amministrazione si basa, correttamente, su due concorrenti ragioni:
a) l’operatività del divieto sancito dall’articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 1994, non possono essere utilizzate per al copertura di posti vacanti le esistenti graduatorie concorsuali degli idonei, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei, non rinnovabili, e comunque non superiori a otto mesi;
b) l’impossibilità di utilizzare la graduatoria del precedente concorso, in presenza di una nuova disciplina concorsuale che definisce le modalità di accesso alla posizione iniziale nell’ambito della dirigenza sanitaria.
Come ha esattamente rilevato il TAR, queste due ragioni non sono superate dalla normativa speciale che, nell’ambito sanitario, consente, eccezionalmente, il superamento del blocco delle assunzioni (art. 1, comma 45 della legge n. 662/1996).
Non contraddice questa conclusione nemmeno la circostanza che il nuovo assetto della disciplina concorsuale su sia completato solo in seguito all’entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. Infatti, già prima dell’adozione di tale atto doveva considerarsi operante la nuova disciplina riguardante lo status del personale medico dirigenziale.
L’esattezza di questo rilievo non potrebbe essere contrastata facendo riferimento alla circostanza di fatto, secondo cui l’amministrazione, in altre occasioni, avrebbe approvato le graduatorie dei concorsi in itinere al momento delle entrata in vigore del decreto legislativo n. 502/1992.
È noto, infatti, che eventuali condotte illegittime dell’amministrazione non potrebbero essere mai considerate alla stregua di parametri di valutazione dell’eccesso di potere per disparità di trattamento e per travisamento dei fatti.
In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Respinge l’appello, compensando le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 DIC. 2010.