Ai sensi dell’art. 77, d.lg. n. 104 del 2010, norma che richiama la precedente disposizione contenuta nell’art. 41, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, chi deduce la falsità di un documento, deve provare di aver già proposto la querela di falso e domandare la fissazione di un termine entro cui proporla dinanzi al Tribunale ordinario competente (nel caso di specie, non era stata proposta la querela di falso, sicché doveva ritenersi fidefaciente quanto operato dai verbalizzanti, non potendo il giudice amministrativo sindacare in via autonoma la veridicità di quanto affermato dalla ricorrente).

al minimo stabilito dal bando.
Con il ricorso introduttivo ha quindi impugnato gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
– 1. VioLa ricorrente, dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la qualifica di direttore coordinatore C3 super, ha partecipato al concorso per titoli ed esami, indetto con D.D. 1 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale del 9/3/07, e poi integrato con D.D. 18 maggio 2007, a quattro posti di dirigente, professionalità Storico dell’Arte, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
La ricorrente non ha superato le prove scritte, avendo conseguito nella prima prova il voto di 5 e nella seconda prova il voto di 6, entrambi inferiori lazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 5, del D.Lgs. 165/01 e dell’art. 4 del D.P.R. 272/04. Falsa applicazione del D.P.R. 487/94. Violazione del bando di concorso, così come modificato dal provvedimento di "integrazione bando e riapertura dei termini del concorso a 4 posti di dirigenti di seconda fascia, professionalità storico dell’arte, indetto con decreto direttoriale 1° marzo 2007. Eccesso di potere per falso presupposto in diritto, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, comportamento perplesso della P.A. e sviamento.
Lamenta la ricorrente l’illegittima costituzione della Commissione esaminatrice, in quanto la Dott.ssa S. M., membro effettivo, il Prof. C. S. e la Dott.ssa C. B. di V. (membri supplenti) sarebbero dirigenti di seconda fascia nominati in qualità di esperti; il Prof. B. T., qualificato come Ordinario di storia dell’arte moderna presso la Facoltà di Lettere di Roma Tre, sarebbe professore emerito.
– 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 97 Cost. nonché violazione dell’art. 51 c.p.c. riprodotto nel verbale della riunione preliminare del 10 ottobre 2007. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e dell’attività amministrativa e par condicio tra i concorrenti. Violazione dell’art. 13, comma 6 Dir. CE/92/50, art. 92, comma 5, D.P.R. 554/99.
Sussisterebbero, secondo la ricorrente, situazioni di incompatibilità per il Prof. T. rispetto alla candidata dott.ssa R. e per il Dott. S. rispetto alla candidata Dott.ssa G..
– 3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 272/04. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 165/01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento dell’attività amministrativa e di trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell’art. 5 del bando di gara di cui al decreto di modificazione del 18 maggio 2007.
Violazione dei principi di legalità, imparzialità e ragionevolezza, eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione del giusto procedimento.
Lamenta la ricorrente che la Commissione avrebbe stabilito i criteri per la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento delle prove scritte; i punteggi assegnati ai titoli sarebbero carenti di motivazione essendo stato indicato soltanto un punteggio numerico; la Commissione avrebbe omesso di valutare taluni suoi titoli.
– 4. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 272/04. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 165/01, Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi generali di buon andamento dell’attività amministrativa e di trasparenza. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità. Violazione dell’art. 5 del bando di concorso di cui al decreto di modificazione del 18 maggio 2007.
Deduce la ricorrente: che la Commissione non avrebbe predeterminato i criteri per la valutazione delle prove scritte; che le tracce sarebbero state preparate senza la necessaria riflessione; che il giudizio negativo sulla prima traccia sarebbe errato e non rispondente ai criteri adottati dalla Commissione stessa; che il giudizio sulla seconda traccia sarebbe inidoneo a giustificare la votazione insufficiente.
Lamenta, infine, alcune irregolarità formali nella verbalizzazione.
La graduatoria del concorso, approvata con D.D. 15/12/09, è stata annullata in autotutela, ed il Ministero ha pubblicato una nuova graduatoria approvata con D.D. 30/3/2010, impugnata dalla ricorrente con motivi aggiunti riproduttivi di quelli proposti con il ricorso principale, notificati anche ai controinteressati vincitori del concorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si sono costituiti anche i controinteressati che hanno eccepito, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso principale, tenuto conto dell’annullamento in autotutela della graduatoria approvata con D.D. 15/12/09, oggetto dell’impugnazione originaria.
Hanno poi eccepito l’improcedibilità del ricorso per incompletezza del contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio tutti i soggetti inseriti nella graduatoria come idonei.
Nel merito hanno poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno meglio precisato le loro tesi difensive.
All’udienza pubblica del 20 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
– 1. Preliminarmente occorre dare atto dell’intervenuto annullamento in autotutela della graduatoria approvata con D.D. 15/12/09 – originariamente impugnata – e dell’approvazione di una nuova graduatoria con D.D. del 30 marzo 2010, impugnata anch’essa con motivi aggiunti di identico tenore di quelli contenuti nel ricorso principale.
Occorre poi rilevare che i motivi aggiunti sono stati notificati a tutti i vincitori del concorso, che peraltro hanno provveduto a costituirsi in giudizio.
Ritiene il Collegio – in considerazione dell’infondatezza nel merito del ricorso – che non sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli idonei.
– 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, sostenendo che:
– due membri supplenti (il Prof. S. e la Dott.ssa C. B. di V.) non avrebbero potuto essere nominati in quanto dirigenti di seconda fascia del Ministero;
– due componenti effettivi (il Prof. T. e la Dott.ssa M.) non avrebbero potuto essere nominati in quanto il primo sarebbe un Professore Universitario emerito e non un ordinario dell’Università Roma Tre, e la seconda sarebbe anch’essa una dirigente di seconda fascia.
Ritiene il Collegio di dover preventivamente respingere l’eccezione di tardività della censura sollevata dalla difesa erariale nella propria memoria.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che i vizi di nomina della Commissione possano farsi valere al momento dell’impugnazione dei risultati della procedura concorsuale, e che il provvedimento di nomina dei componenti di una commissione giudicatrice possa essere impugnato dal partecipante alla selezione che si ritenga leso solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato.
Infatti, nei concorsi a posti di pubblico impiego il termine per l’impugnazione degli atti di concorso, diversi dall’esclusione dalla partecipazione o dai giudizi negativi formulati dalla commissione sulle prove, decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, coincidente con il provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da tale atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2009, n. 7683, T.A.R. Lazio sede Roma, sez. III, 19 gennaio 2009, n. 277; T.A.R. Abruzzo Sez. Pescara 11 marzo 2010 n. 170).
Passando ad esaminare la censura, deve rilevarsi innanzitutto l’inammissibilità del motivo con riferimento ai due componenti supplenti, atteso che non sono mai intervenuti nei lavori della Commissione.
Per quanto concerne, invece, la Dott.ssa M. – componente effettivo della Commissione – è sufficiente richiamare l’orientamento del Consiglio di Stato Sez. VI (cfr. sentenze 24/6/2010 n. 4007, n. 4008 e n. 4011 rese proprio con riferimento ad un analogo concorso per dirigenti di seconda fascia bandito dello stesso Ministero per i Beni e le Attività Culturali e relativo alla professionalità "Archeologi"), secondo cui "i membri della Commissione possono essere, ove ne sia dimostrata la particolare qualificazione, anche dirigenti di seconda fascia non essendo ciò vietato da alcuna disposizione normativa, non potendosi escludere che, accanto a dirigenti di prima fascia, in ogni caso in possesso di doti culturali specifiche nelle materie di concorso, vi siano dirigenti di seconda fascia che abbiano attinto nelle stesse materie un particolare prestigio per percorso di carriera e di studi, risultando irragionevole che la commissione debba privarsi del loro apporto soltanto perché dirigenti non di prima fascia e venendo con ciò comunque rispettato il principio per cui aspiranti dirigenti sono valutati da dipendenti interni di qualifica non inferiore".
Del resto la Dott.ssa M., è stata nominata dal Ministero in qualità di "esperto" , essendo soggetto di comprovata qualificazione come ben noto agli addetti ai lavori.
Quanto alla nomina del Prof. T., è sufficiente rilevare che l’art. 4 comma 3 del D.P.R. 272/04 non vieta espressamente la nomina dei professori a riposo, atteso che i professori emeriti, ancorché non siano più in servizio, dispongono comunque della necessaria qualificazione professionale.
Il motivo deve essere quindi complessivamente respinto.
– 3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la situazione di incompatibilità tra alcuni membri della Commissione e due candidati risultati poi vincitori del concorso.
Il motivo è infondato poiché secondo la giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, le cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., oltre che dall’art. 290 t.u. approvato con r.d. 4 febbraio 1915 n. 148 e dagli art. 16 e 279, t.u. approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383 – estensibili, in omaggio al principio di costituzionalità, a tutti i campi dell’azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale – rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici; sicché, prendendo le mosse da tale premessa, deve ritenersi che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, implicanti le conseguenti manifestazioni di giudizio, non sono idonee ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la volontaria astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c. Non costituisce pertanto ipotesi d’incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione di concorso, né la conoscenza personale del candidato né la collaborazione nei rapporti accademici; per cui la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari (cfr. tra le tante, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 29 maggio 2009 , n. 1249; Cons. Stato Sez. VI 26/1/09 n. 354).
– 4.1 Per ragioni logiche ritiene il Collegio di dover esaminare preventivamente il quarto motivo con il quale la ricorrente lamenta – innanzitutto – la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte prima del loro espletamento, e l’esiguità del tempo impiegato dalla Commissione per la redazione delle tracce.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura dei verbali depositati in giudizio si evince che i criteri di valutazione delle prove scritte sono stati stabiliti dalla Commissione nella riunione preliminare del 10 ottobre 2007; il giorno della prima prova scritta (15 ottobre 2007), e prima dell’inizio della prova stessa, la Commissione si è limitata a ribadire i criteri in precedenza elaborati.
Ne consegue che la censura è destituita di fondamento in punto di fatto, essendo smentita dalla disamina dei verbali prodotti in giudizio dalla stessa difesa della ricorrente.
Quanto al tempo impiegato dalla Commissione, trattandosi di quasi due ore, non sembra al Collegio che possano sussistere dubbi in merito alla sua adeguatezza per la predisposizione delle tracce.
– 4.2 Con lo stesso quarto motivo censura poi la ricorrente la motivazione resa dalla Commissione sulle sue prove scritte.
Occorre preventivamente rilevare che l’attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell’ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 22/9/05 n. 4989; Cons. Stato Sez. V 14/4/08 n. 1698), che nel caso di specie non sussiste, avendo la Commissione utilizzato criteri di valutazione chiari e pertinenti.
Nel caso di specie, poi, i criteri adottati dalla Commissione devono ritenersi del tutto adeguati così come appare sufficiente ed esplicativa la motivazione resa dalla Commissione sugli elaborati della ricorrente; il voto di 5 assegnato alla prima prova è stato motivato dalla commissione rilevando che la candidata "diffondendosi su vari esempi, si discosta dall’argomento proposto dalla traccia o quando lo affronta non esce dallo scolastico e dal generico"; il voto di 6 assegnato al secondo elaborato è stato motivato dalla Commissione rilevando che "lo svolgimento è piuttosto convenzionale, l’argomentazione è di buon senso".
La motivazione è pienamente congruente con il punteggio assegnato, ed il Collegio non può sostituire il suo giudizio a quello reso dalla Commissione come pretenderebbe invece la ricorrente.
In materia di pubblici concorsi, il giudizio della Commissione esaminatrice comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, qualora sia inficiata in maniera evidente da superficialità, incompletezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, tali da configurare un eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione, non essendo configurabile la sostituzione dell’autorità giurisdizionale all’organo amministrativo appositamente competente; le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi dei fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio), e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione (Cons. Stato Sez. IV 15/2/2010 n. 835; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 giugno 2010 , n. 2392).
Nel caso di specie non paiono sussistere vizi di illogicità ed irrazionalità, né sussiste alcun difetto di motivazione, avendo scelto la Commissione di integrare il punteggio numerico con la motivazione per esteso in modo da rendere ancor più chiaro il proprio giudizio.
– 4.3 Sempre con il quarto motivo denuncia la ricorrente alcune irregolarità nella verbalizzazione delle attività della commissione (duplicazione di taluni verbali).
La censura non può essere accolta atteso che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), norma che richiama la precedente disposizione contenuta nell’art. 41 del R.D. 17/8/1907 n. 642, chi deduce la falsità di un documento deve provare di aver già proposto la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui proporla innanzi al tribunale ordinario competente; non essendo stata proposta la querela di falso deve ritenersi fidefacente quanto operato dai verbalizzanti non potendo il giudice amministrativo sindacare in via autonoma la veridicità di quanto affermato dalla ricorrente.
Ne consegue l’infondatezza complessivamente del quarto motivo.
– 5. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta la mancata valutazione di taluni suoi titoli.
La censura è inammissibile: la ricorrente non ha superato le prove scritte e quindi non ha interesse a dolersi dell’attribuzione di punteggi relativi ai titoli, che assumono rilievo ai fini della graduatoria per i soli soggetti che le hanno superate; il punteggio attribuito dalla Commissione ai suoi titoli, in considerazione del mancato superamento delle prove scritte non ha quindi concorso a ledere la sua sfera giuridica e l’eventuale attribuzione di un maggior punteggio non potrebbe arrecarle alcun concreto beneficio.
Ciò comporta la declaratoria di inammissibilità del motivo.
– 6. In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
così dispone:
– dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti;
– condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 1.500 (millecinquecento/00) a favore dell’Amministrazione resistente ed 1.500 (millecinquecento/00) a favore dei controinteressati oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 DIC. 2010.