Quando due giudizi tra le stesse parti fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi è stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante avverso il Ministero della Giustizia per l'annullamento dei giudizi negativi di non idoneità espressi dall'apposita Commissione in relazione alle prove scritte di diritto civile e di diritto amministrativo da lei sostenute nel concorso a trecentocinquanta posti di uditore giudiziario indetto con D.M. in data 12 marzo 2002.
Il T.A.R. ha ritenuto in particolare infondati:
- il primo motivo d'impugnativa, con cui la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'azione amministrativa da una presunta mancanza di serenità da parte dell'intera commissione, dovuta alla presenza della dott.ssa Renna, che potrebbe aver turbato il giudizio di non idoneità espresso sugli elaborati;
- il secondo motivo, con cui la ricorrente ha prospettato la violazione dell' art. 125 ter del R.D. n. 12/1941, per l'assenza di docenti universitari delle materie oggetto delle prove scritte nella sottocommissione che ha proceduto alla correzione dei suoi elaborati;
- l'ultimo motivo d'impugnativa, con il quale la ricorrente ha contestato il difetto di motivazione del giudizio di non idoneità attribuitole.
Il T.A.R. ha quindi ritenuto inammissibili le ulteriori censure, "relative all'illegittima presenza del commissario dott.ssa Renna o di altri commissari nella seduta pomeridiana del 19 marzo 2003 ... in quanto proposte con la memoria depositata il 10 marzo 2007, non ritualmente notificata sotto forma di motivi aggiunti" ( pag. 10 sent. ).
2. - La sentenza è appellata dall'originaria ricorrente, che rileva come il T.A.R. non abbia tenuto in debito conto la particolarità del suo ricorso, con il quale venivano richiesti l'annullamento degli atti impugnati e la ricorrezione degli elaborati della ricorrente, in ragione della affermata sussistenza dei macroscopici vizii ed errori del procedimento denunciati con il ricorso introduttivo, come deducibili dai fatti in esso esposti, che hanno visto coinvolto il commissario d'esame dr.ssa Renna.
Si è costituito in giudizio, per resistere, il Ministero della Giustizia.
Non si è costituita la controinteressata evocata.
Con memoria in data 16 ottobre 2007 l'appellante insiste sull'illegittimità della condotta della Commissione, che ha valutato in data 19 marzo 2003 i suoi elaborati.
Con Ordinanza n. 5409/2007, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2007, è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.
Con ulteriore memoria in data 6 dicembre 2009 l'appellante ha richiamato i precedenti scritti difensivi, quanto è stato statuito da questo Consiglio col disporre in caso asseritamente analogo la ricorrezione degli elaborati ed infine quanto accertato in sede penale in relazione ai fatti, di cui sopra.
Con decisione interlocutoria n. 766/2010, resa all'ésito della chiamata e passaggio in decisione della causa all'udienza pubblica del 18 dicembre 2009, il Collegio, sottolineato "che la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata, nel processo amministrativo, attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso ( cui in grado d'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice per la loro reiezione ) e sulla base di esse e che, quando venga in discussione un provvedimento amministrativo ( nella fattispecie quello di mancata ammissione alle prove orali del concorso di cui sopra ), che sia stato già oggetto di un diverso giudizio definito con sentenza passata in giudicato, tale sentenza è idonea ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo, nel quale sia stata resa" ( pagg. 4 - 5 ) e rilevato che "nel caso di specie, per effetto della sentenza del T.A.R. Lazio n. 7277/07, non appellata, di reiezione di analogo ricorso proposto tra gli altri dall'odierna appellante avverso il citato provvedimento, si è formato un giudicato suscettibile di spiegare i propri effetti anche sull'odierno processo, chiaramente in relazione ai motivi del ricorso deciso con detta sentenza, che siano coincidenti con quelli oggetto del presente giudizio" ( pag. 5 ), riteneva necessario "acquisire agli atti del giudizio prova che la citata sentenza del T.A.R. Lazio sia passata effettivamente in giudicato ... attraverso la produzione della sentenza stessa con il relativo attestato di Segreteria" ( pag. 7 ).
Il relativo onere veniva ivi posto a carico della "parte più diligente entro il termine del 28 febbraio 2010" ( ibidem ).
Né nell'indicato termine, né successivamente alla sua scadenza le parti provvedevano ad adempiere al disposto incombente istruttorio.
Con memoria in data 16 aprile 2010 il Ministero della Giustizia, riassunto il "lungo e complesso iter giudiziale che ha visto la ricorrente impugnare via via tutte le delibere di esclusione della stessa dai successivi concorsi", ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile "per essersi al riguardo formato un giudicato" e che comunque lo stesso sia respinto in quanto infondato.
Con decisione interlocutoria n. 3248/2010, resa all'ésito della chiamata e discussione della causa all'udienza pubblica del 27 aprile 2010 ( alla quale le parti hanno rispettivamente depositato memoria con la quale si evoca "il possibile conflitto di giudicati che scaturirebbe dall'ignorare le risultanze del processo penale" e "certificato di non proposto appello" avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7277/2007 rilasciato dall'Ufficio Ricevimento Ricorsi del Consiglio di Stato ), il Collegio, "ribadita l'applicabilità nel caso di specie, già affermata nella citata decisione interlocutoria, del principio del giudicato esterno ( che, com'è noto, trova applicazione quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, giacché in tal caso l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto: Cass., SS.UU., n. 13916/2006; e ciò anche nel processo amministrativo, la cui struttura classica è caratterizzata da un meccanismo d'instaurazione imperniato sull'impugnazione di un provvedimento amministrativo ed il cui oggetto è rigorosamente circoscritto al controllo di legittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato nei limiti delle contestazioni sollevate dal ricorrente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado, sì che in tal caso le eventuali statuizioni vincolanti derivanti dal giudicato, idonee a fungere da motivazione precostituita che può essere riutilizzata in caso di replica della stessa controversia, sono soggette al previo riscontro della coincidenza della pretesa fatta valere nei due giudizi alla stregua dei motivi in essi enunciati )" e sottolineato "non solo che l'esistenza di un giudicato esterno può essere rilevata d'ufficio sulla base degli atti acquisiti al processo e della documentazione istituzionale interna all'ufficio giudiziario ( come già ritenuto nella predetta decisione interlocutoria ), ma che la sua interpretazione deve essere operata alla stregua delle interpretazioni delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, in quanto esso costituisce la regula iuris del caso concreto ( Cass. Civ., sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22100 ), con la conseguenza che il Giudice può direttamente accertarne l'esistenza e la portata con cognizione piena e facendo ricorso ai poteri acquisitivi suoi propri", alla luce della ravvisata "necessità di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia ( v. Corte Giustizia CE, sez. II, 3 settembre 2009 )", ordinava, "in presenza dell'inadempimento delle parti all'ordine istruttorio dato con la precedente decisione n. 766/2010 ... direttamente al Direttore della Segreteria della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, di depositare presso la Segreteria della Sezione, entro il 31 luglio 2010, n. 6 copie conformi all'originale della sentenza di quel T.A.R. n. 7277/2007, munite di attestazione circa l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza stessa" ( pag. 8 sent. ).
In data 3 agosto 2010 il Dirigente della Prima Sezione del T.A.R. per il Lazio ha provveduto al richiesto adempimento istruttorio.
All'udienza pubblica del 15 ottobre 2010 la causa è stata nuovamente chiamata e trattenuta in decisione.
3. - Il Collegio deve preliminarmente respingere l'istanza di rinvio a data da destinarsi della discussione del ricorso, avanzata dal difensore dell'appellante in data 12 ottobre 2010 ( e depositata in data 14 ottobre 2010 ), da questi fondata sull'assunto che "l'avviso di udienza è stato comunicato dalla cancelleria tardivamente ... senza così neppure concedere la possibilità di predisporre memorie difensive, che, allo stato degli atti, si reputano indispensabili a garantire il diritto di difesa".
Se è vero, infatti, che detto adempimento procedurale risulta in realtà effettuato oltre il termine di cui al comma 3 dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ( applicabile ratione temporis al presente giudizio ), nessuna violazione del diritto di difesa della parte ne è derivata, giacché la stessa era a conoscenza della data di prosecuzione della trattazione della causa sin dalla intervenuta conoscenza da parte sua ( come da comunicazione della Segreteria della Sezione in data 26 maggio 2010, della quale v'è prova in atti ) della decisione interlocutoria n. 3248/2010, che appunto, tra l'altro, fissava "per il prosieguo della trattazione la prima udienza pubblica del mese di ottobre 2010" ( pag. 9 dec. ).
Né siffatta modalità di fissazione della nuova data di trattazione della causa può ritenersi in qualche modo affetta da genericità, atteso che, in presenza di detta formula, con un minimo di diligenza, certamente esigibile dalla difesa tecnica esercitata a livello professionale, il difensore della parte avrebbe potuto avere accesso, sin dal mese di maggio 2010, al calendario delle udienze della Sezione del IV trimestre 2010, disponibile sia presso la Segreteria della Sezione che sul sito Internet della Giustizia Amministrativa.
Peraltro, il citato adempimento risulta essere effettuato ad abundantiam ( sì che ogni inosservanza delle formalità e dei termini per lo stesso prescritti non è in grado di incidere sulla validità del procedimento ), dovendo l'avviso di udienza ritenersi superfluo nell'ipotesi, per l'appunto ricorrente nella fattispecie, di cui all'ultimo comma dell'art. 44 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Nessuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in conseguenza della difettosa comunicazione alla parte appellante dell'avviso della presente udienza pubblica, deve pertanto nella fattispecie ritenersi realizzata a danno dell'appellante stessa, che ha peraltro pure avuto tempestiva comunicazione della quale pure v'è prova in att, ai sensi dell' art. 35 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 ( anch'esso ratione temporis applicabile alla fattispecie ), dell'intervenuta esecuzione dell'istruttoria disposta.
4. - Venendo ora al proposto appello, una volta acquisita, con l'espletamento del sopra indicato incombente istruttorio, la prova dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 7277/2007 di reiezione di analogo ricorso proposto tra gli altri ( trattandosi di ricorso collettivo ) dall'odierna appellante avverso i risultati del concorso per esami a n. 350 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. in data 12 marzo 2002, occorre preliminarmente ribadire quanto già stabilito con la decisione interlocutoria n. 766/2010 ( avente peraltro sul punto carattere di sentenza parziale, con conseguente incontrovertibilità delle relative statuizioni ) che "quando venga in discussione un provvedimento amministrativo ( nella fattispecie quello di mancata ammissione alle prove orali del concorso di cui sopra ), che sia stato già oggetto di un diverso giudizio definito con sentenza passata in giudicato, tale sentenza è idonea ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo, nel quale sia stata resa"; così come va nuovamente puntualizzato quanto già statuito nelle precedenti decisioni interlocutorie ( anche qui con il valore proprio della sentenza parziale ) a proposito della rilevabilità d'ufficio dell'esistenza di un giudicato esterno, sulla base degli atti acquisiti al processo e della documentazione istituzionale interna all'ufficio giudiziario.
Occorre poi in proposito altresì precisare che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 10623/2009; conf.
16150/2007 e 18041/2009).
Orbene, sulla base di quanto appena sopra enunciato, non risulta di certo preclusivo dell'accertamento della portata esterna del giudicato di cui s'è detto il mero fatto, sottolineato dall'appellante nella memoria in data 23 aprile 2010, che tra i due giudizi "diversa è la causa petendi ( diversi sono i motivi di ricorso ) e soprattutto diverso è il petitum ( in quel giudizio, con un ricorso collettivo, l'odierna appellante chiedeva l'annullamento dell'intera procedura concorsuale, con caducazione dell'assunzione di tutti coloro che avevano superato il concorso e indizione di un nuovo e diverso concorso per tutti i candidati ) mentre nel presente giudizio l'appellante chiede solamente la ricorrezione dei suoi elaborati ad opera della stessa o di altra commissione ..." ( pag. 8 mem. ).
Peraltro, risulta agevole sul punto replicare, da un lato, che, nel giudizio concluso con la citata sentenza n. 7277/2007, l'appellante, pur nell'ambito di un ricorso collettivo ( per la proposizione del quale, com'è noto, non è necessario che gli interessi dei vari ricorrenti siano identici ), chiedeva comunque l'annullamento dell'ésito di non ammissione alla prova orale del concorso di cui si tratta ( e dunque dello stesso provvedimento oggetto del presente giudizio, con possibili sbocchi differenziati a seconda della censura che il giudice avesse potuto ritenere favorevole di accoglimento e dunque anche con la possibilità di portare all'annullamento delle sole operazioni di correzione degli elaborati ) e solo per quanto occorrer potesse del decreto di designazione e nomina della Commissione esaminatrice ( questo sì suscettibile, in caso di accoglimento, di portare alla riedizione dell'intera procedura concorsuale ); e, dall'altro, che in ogni caso il vincolo del giudicato si produce anche quando, nei due diversi giudizi, sia chiesto l'annullamento di provvedimenti diversi ma legati tra loro da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto ( nel caso all'esame la procedura concorsuale indetta con D.M. in data 12 marzo 2002 ) sulla base di identici motivi di impugnazione ( Cons. St., IV, 18 marzo 2008, n. 1153 ).
Naturalmente, il Giudice, al quale si pone il problema del giudicato esterno, deve procedere alla comparazione delle fattispecie ( quella sub iudice e quella definita ) per verificarne la corrispondenza ed individuare le eventuali statuizioni vincolanti sulla base della puntuale disamina dei motivi di impugnazione spiegati nei due giudizi avverso lo stesso atto od avverso atti comunque connessi della medesima procedura; e ciò al fine di identificare con precisione i punti della controversia ( nel giudizio amministrativo i motivi di ricorso ), per i quali il giudicato esterno funge da "motivazione precostituita", che può ( e deve ) essere "riutilizzata" in caso di replica della stessa controversia.
Né, per finire sul punto, giova all'appellante richiamare ( come pure si adopera di fare con la citata memoria ) la prevalenza degli allegati accertamenti eseguiti in sede penale, dal momento (e tanto vale anche a disattendere l'istanza di rinvio della discussione della causa formulata da parte appellante in data 12 ottobre 2010, laddove basata sulla opportunità di attendere il deposito della sentenza della Sezione II penale della Corte di Appello di Roma ) che l'invocata efficacia della sentenza penale ex art. 654 c.p.p. non è in grado di prevalere su un giudicato amministrativo formatosi prima che la sentenza stessa sia divenuta irrevocabile e che comunque l'esame dei motivi di ricorso effettuato nella ridetta sentenza T.A.R. n. 7277/2007 passata in giudicato ( ed in grado per questo di influire nella misura che si vedrà sul presente giudizio ) da un canto non risulta basato sugli stessi fatti che sono stati oggetto del giudizio penale ( ma sui fatti concernenti la correzione - del tutto estranea a quell'oggetto - degli elaborati scritti della ricorrente sulla base degli specifici profili di illegittimità dedotti ), sì da non consentire di rinvenire alcun rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento proprio della sede penale e quello cui è circoscritto il presente giudizio; dall'altro, laddove prende in specifica considerazione il comportamento di un membro della commissione giudicatrice sottoposto a procedimento penale a séguito dell'intervenuta emersione nel concorso de quo del suo illecito accesso ai risultati della valutazione delle prove di un altro candidato identificato prima dell'apertura delle buste contenenti il nominativo dei candidati in corrispondenza con gli elaborati corretti, non risulta fondato su un accertamento di fatto diverso da quello effettuato in sede penale.
5. - Ciò posto, alla luce degli ésiti del diretto riesame degli atti del processo e della diretta valutazione ed interpretazione, demandata a questo Giudice, degli atti processuali, il Collegio ritiene sicuramente coperte dal giudicato formatosi sulla più volte citata decisione T.A.R. n. 7277/2007 le censure formulate nel presente giudizio con il primo motivo del ricorso di primo grado ( eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e per disparità di trattamento - violazione del principio di anonimato e segretezza ), che, respinte dal primo Giudice e riproposte in appello contrastandone gli argomenti, risultano del tutto coincidenti con gli analoghi motivi di ricorso ("Violazione del principio della segretezza e dell'anonimato degli elaborati delle prove scritte - Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità" ed "Eccesso di potere sotto ulteriori profili") respinti con la decisione n. 7277; e ciò, naturalmente, non solo ( e non tanto ) dal punto di vista meramente formale ( e poco rilevante ) della coincidenza della rubrica dei motivi stessi, quanto, piuttosto, sotto l'aspetto dei profili di illegittimità dell'azione amministrativa in concreto con gli stessi denunciati.
Tra le due serie di doglianze v'è invero una evidente sovrapposizione, essendo entrambe incentrate sulla partecipazione attiva dell'anzidetto membro della Commissione giudicatrice alla correzione degli elaborati nella giornata del 19 marzo 2003 ( data nella quale sono state appunto esaminate le prove della ricorrente ), con conseguente pretesa "mancanza di serenità nella valutazione degli elaborati della ricorrente da parte dell'intera Commissione" a seguito appunto della sua presenza, in quanto "portatrice di un interesse personale specifico all'esito della procedura di correzione della candidata ... da lei protetta e favorita", dell'esito delle cui prove ella sarebbe venuta a conoscenza "violando il principio di anonimato".
Orbene, di tali censure è precluso l'esame al Collegio a séguito della portata ( esclusiva e preclusiva ) del giudicato di reiezione delle stesse.
6. - Pure preclusa, ma dal divieto di ius novum in appello, è la delibazione del dedotto profilo di doglianza relativo alla disparità di trattamento, che si sarebbe realizzata nei confronti dell'appellante, la quale, a differenza dei candidati le cui prove sono state corrette in sedute successiva a quella del 19 marzo, non avrebbe beneficiato delle misure "cautelari" adottate dalla commissione a garanzia della regolarità delle operazioni di correzione degli elaborati solo dopo quella seduta.
Trattasi, invero, di vizio per la prima volta dedotto in appello e che dunque impropriamente si addebita in esso al T.A.R. di aver "del tutto omesso di considerare", laddove, invece, esso è del tutto assente nelle deduzioni del ricorso di primo grado, che, com'è noto, valgono a delimitare rigidamente l'ambito dei vizi, sul quale si chiede lo scrutinio del Giudice.
7. - Con il secondo motivo del ricorso di primo grado, pure respinto dal T.A.R. e riproposto in appello in uno con articolate critiche alla sentenza impugnata, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell' art. 125 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 ed eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, sottolineando l'intervenuta inosservanza della citata disposizione normativa nel procedimento di cui si tratta "già a monte, poichè è mancata sin dall'inizio la nomina di professori universitari competenti nelle materie oggetto degli scritti, ne è derivata una illegittimità anche a valle nella composizione dei collegi che hanno esaminato gli elaborati dell'interessata" ( pag. 8 ric. orig.; v. anche pag. 24 app., ove pure si sottolinea "l'illegittima designazione" della Commissione esaminatrice, riverberatasi poi "sulla composizione della commissione del pomeriggio del 19 marzo" ).
Anche il punto di diritto interessato da tale censura è comune alle due cause.
Infatti, la statuizione contenuta nella sentenza T.A.R. passata in giudicato n. 7277/2007, secondo cui la Commissione "non può dirsi illegittimamente costituita" proprio sotto il profilo denunciato nel presente giudizio con riguardo alla fase della sua designazione "a monte", costituisce invero punto obbligato di passaggio per l'esame del veduto motivo così come proposto nel presente giudizio, il quale risulta perciò anch'esso coperto dal giudicato di reiezione.
8. - Con ulteriore motivo di impugnazione l'appellante deduce poi la erroneità della declaratoria di tardività, pronunciata dal T.A.R. con la sentenza impugnata in relazione alla censura di "illegittima presenza del commissario Renna o di altri commissari ( professori universitari ( nella seduta pomeridiana del 19 marzo )" ( pag. 25 app. ).
Emergerebbe infatti, secondo le tesi di appello, che "relativamente alla presenza della Dr.ssa Renna, già nel ricorso se ne è lamentato l'illegittima presenza nel pomeriggio del 19 marzo ... quanto all'illegittima presenza di altri membri, già nel ricorso si era censurata la presenza dei professori ... che non avrebbero dovuto essere nominati ab origine" ( pagg. 25 - 26 app. ); sì che la memoria depositata in primo grado in prossimità dell'udienza, nel denunciare detto profilo di illegittimità, si sarebbe in realtà limitata, secondo l'assunto dell'appellante, a meglio chiarire "la portata di censure già presenti nel ricorso introduttivo" ( pag. 25 app. ), con conseguente erroneità della decisione di primo grado laddove ha invece ritenuto che detta memoria avrebbe dovuto essere ritualmente notificata alla controparte in quanto recante nuovi motivi.
La doglianza è infondata.
Correttamente, invero, ad avviso del Collegio, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto inammissibili i plurimi profili del vizio di dedotta incompetenza della Commissione denunciati in sede di memoria del 9 marzo 2007, che non rappresentano affatto uno svolgimento dei motivi fatti valere con il ricorso introduttivo, ma nuove censure, del tutto incompatibili con lo strumento difensivo processuale della memoria, che non può essere utile a sollevare questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, od a specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (v. Cass., sentenze n. 14570 del 2004 e n. 28855 del 2005 ).
Invero, i profili di incompetenza della Commissione sollevati in memoria ( presenza della dr.ssa Renna "in contrasto con la legge e le regole di competenza fissate in sede concorsuale" e "presenza nella Commissione del pomeriggio di Commissari presenti la mattina, che, senza competenza, finito il turno, continuano a correggere anche nella Commissione alla quale non sono assegnati" ) costituiscono nuovi motivi di impugnazione, non proponibili con atti successivi al ricorso introduttivo, se non, eventualmente ( e previa verifica in tal caso della loro tempestività ) con memoria notificata, che sola può valere ad ampliare l'oggetto del giudizio, come delimitato da quel ricorso ( del resto, il R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 6, n. 3, applicabile ratione temporis alla fattispecie, nel prescrivere che il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei "motivi sui quali si fonda", risponde alla finalità della esatta individuazione dei vizii del provvedimento che s'intende far valere, della delimitazione, cioè, dell'ambito effettivo del punto o dei punti su cui si invoca l'esame dell'atto impugnato e la prescrizione del requisito della specificazione, nel ricorso, dei motivi comporta, conseguentemente, la preclusione dell'esame di questioni, che non abbiano formato oggetto di censure specifiche o che non siano direttamente connesse con quelle dedotte con i motivi di impugnazione ).
Né giova in proposito all'appellante richiamare i punti del ricorso di primo grado, nei quali aveva già lamentato l'illegittima presenza di uno o più membri della commissione nella seduta di cui si tratta, giacché in quella sede il mero fatto della presenza (si ricordi che, a norma del n. 2 del citato art. 6, il ricorso deve anche contenere "l'esposizione sommaria dei fatti") non era stato certo denunciato dalla ricorrente sotto i profili di violazione di legge e di eccesso di potere per la prima volta dedotti con la indicata memoria, ma posto alla base di ben diverse doglianze; insomma, il dato storico costituito dal verificarsi di certe circostanze e fatti materiali può dar luogo ad una pluralità di vizi, la cui rituale denuncia può essere posta a fondamento della pretesa avanzata di annullamento dell'atto impugnato, ma di certo l'aver enunciato un fatto ( in questo caso la presenza di uno o più commissari in quella seduta ) e non averne poi tratto tutte le conseguenze ( nel senso di compilazione del catalogo dei vizi dallo stesso pretesamente derivanti ) in sede di ricorso introduttivo, non consente poi certo di ritenere ammissibile l'ampliamento nel corso del giudizio di quel catalogo sol perché trattasi di vizi scaturenti dal fatto sin dall'atto introduttivo descritto, realizzandosi così comunque una violazione dell'art. 6 n. 3 T.U. C.S.
Va quindi affermato il principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'applicazione della regola dell'onere di specificazione dei motivi di ricorso in sede di ricorso introduttivo, la enunciazione dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata ( con i singoli motivi di ricorso ) non consente di caratterizzare come mere illustrazioni e chiarimenti dei motivi stessi le successive deduzioni, che, pur scaturenti dagli stessi fatti e circostanze, pongano questioni di legittimità nuove, in quanto non sollevate con gli originari motivi.
9. - Pure infondato si rivela infine l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale la sentenza gravata viene puntualmente "aggredita", con specifiche e concrete deduzioni critiche, nella parte in cui ha respinto le censure avanzate con il ricorso originario avverso la valutazione di non idoneità delle prove scritte della ricorrente resa dalla Commissione, sotto il profilo del difetto di motivazione e dell'eccesso di potere.
9.1 - La questione centrale dalla censura stessa posta è invero quella della sussistenza o meno dei denunciati vizii di motivazione e di eccesso di potere in un giudizio di "non idoneità", espresso dalla Commissione del concorso per uditore giudiziario all'ésito della correzione degli elaborati delle due prove scritte sostenute dall'odierna appellante nel concorso, di cui si tratta; questione, che la Sezione ritiene di poter risolvere alla luce dei principi formulati con la propria decisione n. 835/2010, che ben si attagliano al caso di specie, concernente peraltro la medesima procedura concorsuale.
9.2 - Va in proposito ricordato anzitutto, in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti ( correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio ) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile ( Cons. St., IV, 17 gennaio 2006, n. 176 ).
Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore ( e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della commissione ), se non nei casi in cui il giudizio ( di régola espresso mediante voto numerico ) si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità sol perché il Giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita ed il contenuto degli elaborati, decida di sostituire ( indebitamente, come s'è visto ) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.
Da disattendere risulta, pertanto, qualsivoglia profilo di doglianza, mirante a sostituire alla valutazione fatta dalla Commissione giudicatrice quella del Giudice, per di più attraverso il filtro ( o, meglio, la "lente" più o meno deformata ) della valutazione, che della propria prova faccia lo stesso candidato ( quand'anche avvalorata, come appunto preteso dall'odierna appellante, da quella di "pareri pro-veritate" ), così esprimendo null'altro che un giudizio valutativo di carattere assolutamente soggettivo, oltre che attinente al mérito dell'azione amministrativa, come tale sottratto al sindacato del Giudice amministrativo
Ciò posto, nel caso di specie, in sintonia con le conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado, constata il Collegio come nessuna valutazione incoerente od irragionevole dei proprii controversi elaborati sia stata in concreto dedotta con il ricorso originario dall'odierna appellante, che in appello sul punto da un lato si limita a sottolineare l'"ottima fattura" degli stessi, dall'altro fonda la denunciata "manifesta disparità, illogicità, irragionevolezza", che ravvisa nel giudizio reso dalla Commissione, sul "clima", che in quel pomeriggio avrebbe caratterizzato i lavori della Commissione stessa.
9.3 - Premesso in proposito che anche in appello si continua così da parte della ricorrente a prospettare esclusivamente una sua ( inammissibile ed in conferente ) personale più favorevole valutazione dell'elaborato e che nessun elemento concreto di collegamento viene esposto tra i fatti anomali che avevano caratterizzato l'attività della Commissione nella mattinata e la concreta correzione degli elaborati della ricorrente poi effettuata nel pomeriggio ( cui quei fatti sono del tutto estranei ), tanto induce a venire, allora, all'indicato, centrale, profilo dell'originario motivo di impugnazione all'esame e cioè alla questione della sussistenza o meno della necessità che alla valutazione "sintetica" di non idoneità si accompagnino quanto meno ulteriori elementi, sulla scorta dei quali sia consentito, come invocato dall'odierna appellante, ricostruire ab externo la valutazione a corredo del giudizio di non idoneità reso dalla Commissione sulle sue prove scritte.
Va, in proposito, rammentato che, a séguito di una considerevole elaborazione, la Sezione è oramai ferma nel considerare, in assenza di una normazione ad hoc, del tutto sufficiente la motivazione dell'idoneità ( o inidoneità ) del candidato, come risultante dalle prove sostenute, contenuta in un punteggio numerico ( ex multis, C.d.S., sez. IV: 29 ottobre 2001, n. 5635; 27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n. 1162 ).
È stato infatti precisato che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell'attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest'ultima espletato ( Cons. St., IV, 20 settembre 2006, n. 5507 e 16 luglio 2007, n. 4007 ).
In tal caso, si tratta in realtà di motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione, con la conseguenza che non occorre di norma integrare il punteggio numerico con un'apposita, ulteriore, motivazione, un obbligo di motivazione integrativa ponendosi solo in casi del tutto eccezionali ( ad es., in caso di rilevante contrasto fra i componenti della commissione circa il punteggio da attribuirsi, al fine di escludere ogni eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo: da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2127, in tema di concorso notarile; nonché id., sez. VI, 26 maggio 2006, n. 3147 e 14 gennaio 2005, n. 110; id., IV, 5 agosto 2005, n. 4165 ).
Invero, il punteggio numerico rappresenta nient'altro che la modalità di formulazione del giudizio tecnico - discrezionale finale reso sulla singola prova del candidato, espressamente contemplata dal legislatore in via generale, in tema di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con la previsione della valutazione di insufficienza derivante dalla mancata attribuzione di una "votazione di almeno 21/30 o equivalente" (v. art. 7, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) e, in via speciale per altri ambiti ordinamentali, dalle specifiche norme per gli stessi dettate (vedansi, in tema di valutazione delle prove in ambito di concorso notarile, gli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, secondo cui rispettivamente, in caso di idoneità della singola prova scritta "la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta" e "la sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie; in tema di accesso alla professione di avvocato, l'art. 17-bis del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, a norma del cui comma secondo "alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove"; e, quanto al concorso per uditore giudiziario, l' art. 123-ter, terzo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - applicabile ratione temporis alla fattispecie - che, al suo primo periodo, prevede che "sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta" ).
9.4 - Le decisioni della commissione esaminatrice hanno in sostanza una duplice valenza ( la dottrina parla di atti di natura mista ): provvedimentale, quanto all'ammissione o meno del candidato alla fase successiva della procedura; di giudizio, circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione ( esito di operazioni attinenti alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione: da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172 ), estrinsecantesi, per volontà, come s'è visto, dello stesso legislatore, nel voto, la cui assegnazione tradizionalmente nel nostro ordinamento, a partire da quello scolastico ( v. gli artt. 81 e 82 del R.D. n. 1054/1923 ), è prevista per il conseguimento di una promozione, di una idoneità, di un'abilitazione o di una licenza.
Ed il provvedimento ( di ammissione o non ammissione ), inserentesi nelle operazioni di concorso e dunque rientrante tra quelli "concernenti ... lo svolgimento dei pubblici concorsi", per i quali il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 241/1990 prescrive l'obbligo di motivazione, trova la sua motivazione proprio e soltanto nel punteggio numerico; senza, pertanto, che sia possibile ( né in realtà utile ) distinguere, come pretende certa giurisprudenza di primo grado, nemmeno nel sistema di valutazione degli elaborati del concorso per uditore giudiziario introdotto dall'art. 14 del D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, tra una fase di giudizio ed una fase provvedimentale, delle quali almeno una necessiterebbe di una motivazione sia pur sintetica delle ragioni dell'esclusione.
Se, invero, tale punteggio rappresenta la motivazione del provvedimento incidente sull'ulteriore percorso concorsuale del candidato, non può allora utilmente e logicamente discettarsi di "motivazione" della "motivazione" ( come pretende certa giurisprudenza di primo grado, che distingue tra "voto sufficientemente motivato" o meno ), ma solo di idoneità del voto in quanto tale a consentire la ricostruzione dell'iter motivazionale della commissione.
Orbene, a parte il fatto che il Giudice non può sostituirsi alle precise scelte in tal senso, come s'è visto, compiute dal legislatore, va osservato che il voto numerico da un lato si configura comunque, col suo collocarsi all'interno di una scala parametrale comunemente riconosciuta, come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice e dunque della motivazione posta a base dell'atto avente valenza provvedimentale ( Cons. St., IV, 1 febbraio 2001, n. 367 ), dall'altro trova un adeguato parametro di riscontro ( tale da consentire in fin dei conti al candidato di comprendere le valutazioni riferite alla propria prova ) in quei criteri di valutazione prefissati dalla commissione esaminatrice ( rinvenibili ormai nei vari ambiti ordinamentali: v. art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994; artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 166/2006; art. 22 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, in tema di valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense; art. 9, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, in materia di disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; art. 14, comma 5, del D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, in tema di concorso per uditore giudiziario ), che, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione con la semplice motivazione del voto numerico, che, rapportato a quei criteri, consente al candidato di comprendere i motivi del giudizio negativo ed al Giudice di ricostruire, in sede di sindacato giurisdizionale, l'iter logico seguito, nell'attribuzione di quel voto, dalla Commissione, il cui apprezzamento discrezionale non è, com'è noto, sindacabile dal Giudice della legittimità, se non sotto i profili della illogicità e della carenza di motivazione, che proprio nei detti criteri trovano parametro sufficiente e concreto di riscontro.
Trattasi di criteri (la cui predeterminazione è peraltro connotata da una ampia discrezionalità tecnica, per cui essi sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta ed intrinseca illogicità ed irrazionalità: Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155; 6 maggio 2004, n. 2798 e 8 febbraio 2000, n. 679), idonei e finalizzati oggi ad indirizzare quell'attività della commissione giudicatrice, che presenta un carattere tecnico-discrezionale e non più a "motivare i punteggi attribuiti alle singole prove", come statuiva il comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 nella sua originaria formulazione, poi superata dalle modifiche introdotte con il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (norme, queste, peraltro non direttamente applicabili al concorso per uditore giudiziario, provvisto, come s'è visto, di una specifica disciplina normativa sua propria ), sì che è la stessa graduazione di questi ultimi a dover risultare riconducibile ai giudizi di valore espressi dai criteri stessi, senza necessità alcuna, ai fini della compiutezza della valutazione tecnica effettuata dalla commissione esaminatrice, di quello specifico richiamo ai criteri, predeterminati dalla commissione, che si ritengono violati, che una parte della giurisprudenza di primo grado ( e la stessa odierna appellante ) ritiene necessario al fine di "motivare" un giudizio, che in realtà è già motivato.
Insomma, dunque, il punteggio numerico costituisce la motivazione della scelta provvedimentale affidata alla commissione e tanto la sua portata assoluta quanto la sua interpretazione alla luce dei prefissati criteri di valutazione ( ove così ne risulti, chiaramente, la congruità ) consentono di ritenerla motivazione sufficiente, idonea a rendere comprensibile ai candidati i giudizi operati dalla Commissione esaminatrice e quindi a soddisfare l'esigenza, sottesa all'obbligo di motivazione, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
9.5 - Orbene siffatta complessa elaborazione giurisprudenziale (secondo cui, riassumendo, è in sostanza da considerarsi sufficientemente motivato il giudizio di non idoneità esternato attraverso la semplice assegnazione di un punteggio numerico, almeno allorché detta modalità trovi la sua fonte e disciplina in scelte espresse del legislatore) è parimenti applicabile, ad avviso del Collegio, all'ipotesi, ricorrente nel caso all'esame, in cui il giudizio di non idoneità venga sintetizzato in tale formula e non si traduce, pertanto, per espressa volontà del legislatore, nella assegnazione di un punteggio numerico.
Anche in tali casi, infatti ( da circoscriversi peraltro a quelli, per i quali esista una espressa disciplina legislativa in tal senso, rinvenibile, quanto al concorso per uditore giudiziario, nell'art. 16, commi 2 e 3, del R.D. 15-10-1925, n. 1860
"Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218", secondo cui "prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione ... Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato" ), deve ritenersi che l'onere della motivazione sia sufficientemente adempiuto con la mera attribuzione del giudizio di "non idoneità", che costituisce pur esso una formula sintetica, ma sufficiente, di esternazione della attività amministrativa tecnico-discrezionale (ch'è attività di scelta delle opzioni migliori, per il raggiungimento degli obiettivi alla stessa assegnati, effettuata sulla base di régole tecnico-scientifiche), svolta dalla Commissione.
Del resto, il problema della verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione del giudizio, cui siffatta attività amministrativa è riducibile, va risolto alla stregua della necessaria riconduzione di detto giudizio a quei "criteri generali di valutazione degli elaborati" ( corretta esposizione, proprietà nell'uso della terminologia giuridica, capacità argomentativa, sufficiente padronanza del sistema ), che, unitamente alla organica compiutezza della trattazione, l'attività tecnico-discrezionale dell'Amministrazione s'è nel caso di specie data come auto-limite riguardo all'imprescindibile esigenza di assicurare la formazione di giudizi oggettivi ed uniformi nella correzione ( v. verbale della Commissione esaminatrice in data 4 febbraio 2003 ) e che, sufficientemente specifici come sono ( a differenza di quanto ritenuto dall'appellante ), paiono pertinenti, funzionali all'attività per la quale la Commissione li ha previsti e così perfettamente in grado di consentire ai singoli candidati di ricostruire in maniera sufficiente l'iter logico posto a base del sintetico giudizio di "non idoneità" e la sua eventuale non correttezza od illogicità.
Sulla base di tali considerazioni, può concludersi che, almeno nel caso all'esame ( in cui i criteri generali di valutazione adottati dalla Commissione contengono indicazioni sufficientemente precise sulle caratteristiche, che ciascun elaborato deve possedere per poter essere considerato idoneo ), i criteri stessi appaiono funzionali e sufficienti anche a consentire al candidato di conoscere le effettive ragioni poste a base della esclusione dalle fasi successive del concorso, consentendogli di predisporre quella adeguata "aggressione" giudiziale nel mérito della valutazione operata dalla Commissione ( nella misura in cui essa è sindacabile in sede di legittimità ), che qui, come s'è sopra rilevato, è mancata, o comunque, una volta che l'appellante stessa assume a parametro di riferimento della dedotta irragionevolezza del giudizio della Commissione esclusivamente il "clima" di cui si è detto, si risolve nella mancata allegazione di adeguati elementi, dai quali possano ricavarsi indizi sintomatici di illogicità o perplessità valutative gravi, circostanziate ed incontrovertibili; né si può certo ritenere manifestamente irragionevole l'operato della Commissione sol perché i temi sarebbero stati redatti, in base a personale valutazione (che non merita maggior considerazione sol perché avallata da quella di professori "di chiara fama", il cui giudizio resta in ogni caso soggettivo ed insuscettibile di essere sostituito a quello di esclusiva competenza della Commissione giudicatrice) in modo lodevole e meritorio.
Tanto comporta la concreta impossibilità, per questo Giudice, di individuare vizi e sviste macroscopici di un giudizio, reso dalla Commissione con una formula ( "non idoneo" ) espressamente indicata dal legislatore ( sub specie "approvazione" ) ed immune, se rapportata ai criteri di giudizio in concreto adottati dalla Commissione stessa, sia dal vizio di difetto di motivazione, sia da ombre circa l'obiettività e competenza della medesima ( cfr. Cons. St., VI, n. 1074/1998 ), il cui giudizio sugli elaborato di cui si tratta ( che, nei limiti - sopra evidenziati - in cui ne è consentito l'esame a questo Collegio, appaiono connotati quantomeno dall'eccessiva genericità con cui le problematiche ad essi sottese sono state affrontate ) non si presenta affatto palesemente incongruo; sì che, in definitiva, la contestata esclusione dalle fasi successive del concorso appare scevra, se rapportata ai criteri di giudizio in concreto adottati dalla Commissione stessa, dal vizio di difetto di motivazione.
D'altronde, come correttamente sottolineato dal T.A.R., il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice riguarda varii profili ( il modo in cui è stato redatto l'elaborato scritto in relazione al caso concreto, la soluzione giuridica prospettata, la pertinenza delle norme giuridiche richiamate, la menzione delle massime giurisprudenziali formatesi sul caso specifico affrontato e dell'orientamento prevalente, la chiarezza espositiva, la forma sintattica e la stessa logica emergente dall'elaborato, ecc. ), la valutazione dei quali implica all'evidenza un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto a fronte di una manifesta implausibilità dell'operato valutativo della commissione, come si è detto qui non emergente ( Cons. St., IV, 24 settembre 2009, n. 5757 ).
Né la questione si pone in términi diversi per effetto del recente intervento legislativo in materia di concorso notarile ( D. Lgs. n. 166/2006 ), secondo cui, per le prove scritte, "il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione" ( art. 11, comma 5 ) e, per le prove orali, "la mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione" ( art. 12, comma 5 ).
Lungi, invero, come pretenderebbero una parte della giurisprudenza dei TT.AA.RR. e la stessa odierna appellante, dallo smentire l'orientamento giurisprudenziale prevalente e la costruzione sistematica sopra riportata, tali norme non fanno altro che confermare il consolidato principio, secondo cui la valutazione tradottasi nella attribuzione di un punteggio "vale motivazione"; la previsione, poi, dalle stesse recata, che, laddove essa non sfoci in una votazione ( si ricordi che, a norma del comma 4 del citato art. 11, solo "in caso di idoneità, la sottocommissione assegna ... il punteggio complessivo" ), allora vi sarà necessariamente un giudizio diversamente "motivato" (con idonee spiegazioni e chiarimenti), deve invece considerarsi norma speciale di stretta interpretazione, di per sé non espressiva di un principio generale e dunque non estensibile al di fuori dell'ambito concorsuale ivi specificamente disciplinato.
Ne deriva che, al di fuori di esso, rivivrà il veduto principio generale, secondo cui l'onere di motivazione delle scelte compiute è adempiuto con l'attribuzione del punteggio numerico, o anche con un semplice giudizio di non idoneità, che si configurano entrambi formule sintetiche ma eloquenti del sottostante giudizio tecnico-discrezionale, senza che vi sia alcuna esigenza logico-giuridica di una qualche motivazione integrativa recante ulteriori spiegazioni ( Cons. St., IV, 17 gennaio 2006, n. 171 ) e senza che dette formule, in quanto propria ciascuna di determinati ambiti di giudizio dallo stesso legislatore definiti, possano in qualche modo diversificarsi in ordine al preteso ulteriore onere di motivazione del giudizio con ciascuna d'esse reso.
Né gioverebbe peraltro alla ricorrente lamentare la mancata attribuzione di un punteggio numerico, stante la evidente non rispondenza della mancata assegnazione di un voto ad un interesse giuridico del candidato, atteso che, come pertinentemente controdedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato, nell'ambito della insufficienza, "le norme non assegnano all'uno o all'altro voto la produzione di alcun effetto" ( pag. 7 mem. ).
Comunque, valga sottolineare che la indicazione di un punteggio, in sede di valutazione delle prove scritte ed orali nel concorso di ammissione in magistratura, è prevista, dall'art. 16 cit., come s'è visto, solo "se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione" ( comma 2 ), tant'è che solo in caso di esito affermativo di una tale preventiva deliberazione della Commissione, "ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato" ( primo periodo del successivo comma 3 ).
Nemmeno risulta utile alle tesi dell'appellante l'asseritamente diverso indirizzo espresso dalle decisioni della VI Sezione di questo Consiglio di Stato n. 2331 del 30 aprile 2003 e n. 3204 del 21 giugno 2005, che hanno statuito che il giudizio circa la sufficienza del punteggio alfanumerico quale motivazione di una valutazione delle prove di esame o di concorso vada effettuato in concreto e cioè valutando se il voto numerico sia posto in connessione con altri elementi dai quali trarre la motivazione ( sì che il voto numerico sarebbe in sostanza sufficiente ove accompagnato dai segni di correzione oppure ove sia stato attribuito sulla base di criteri di massima fissati dalla Commissione in maniera analitica e non anche quando tali criteri si risolvano in espressioni generiche ), giacché del tutto in sintonia con tale indirizzo il Collegio qui ritiene che il giudizio finale reso con voto numerico o con dichiarazione di non idoneità ( a seconda delle disposizioni di volta in volta applicabili ), ove logicamente correlabile a parametri di valutazione analiticamente predeterminati (com'è appunto nel caso di specie), possa esser considerato idoneo e sufficiente ad integrare l'obbligo di motivazione della specifica attività valutativa compiuta dalla Commissione; così come nemmeno giova infine all'appellante richiamare il diverso indirizzo espresso dalla decisione della V Sezione di questo Consiglio di Stato n. 5145 del 1° settembre 2009 ( che ha statuito che l'onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non possa ritenersi sufficientemente adempiuto con il solo voto numerico ), dovendosi tale indirizzo allo stato ritenersi non espressivo di un emergente contrasto tra sezioni di questo Consiglio, in quanto isolato all'interno della stessa V Sezione ( v. infatti, in senso contrario, Cons. St., V, 7 settembre 2009, n. 5227 ).
Nella linea interpretativa qui valorizzata risulta poi evidente come nemmeno possa in qualche modo ritenersi necessaria, al fine di ricostruire ab externo gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione, l'apposizione sugli elaborati, ad opera della Commissione, di ulteriori elementi, quali note a margine, o comunque segni grafici; apposizione, questa, rileva il Collegio, che nulla vale ad aggiungere alla motivazione validamente espressa mediante punteggio numerico ( ovvero mediante dichiarazione di non idoneità ) tutte le volte, in cui ad un candidato venga attribuito un giudizio di insufficienza, la comprensione del giudizio così formulato non potendo certo logicamente ri(con)dursi al riferimento alle glosse più o meno casualmente apposte sugli elaborati scritti ( di per sé inidonee ad esprimere tutta una serie di valutazioni proprie del giudizio della Commissione ), dovendo essa piuttosto raggiungersi mediante una ricostruzione per relationem dei criteri seguiti dalla commissione esaminatrice nella formulazione dello stesso.
Del resto, l'affermata idoneità del punteggio numerico ( e, nel caso del concorso per uditore giudiziario, della dichiarazione di non idoneità ) ad integrare l'obbligo di motivazione delle operazioni di giudizio (che discende ineludibilmente dai principi di imparzialità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, sanciti nell'art. 97, comma 1, Cost., nonché dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, anch'esso presidiato sul piano costituzionale dagli artt. 24, 103 e 113 della Carta) non fa certo venir meno, né in qualche modo attenua, la garanzia della possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, coerenza e logicità delle valutazioni poste in essere nell'ambito delle procedure concorsuali ( il candidato essendo peraltro messo in condizione di conoscere gli errori o le lacune del giudizio espresso dalla commissione e di valutare la fruibilità dell'azione giurisdizionale anche sulla base dell'accesso agli atti della competizione concorsuale, volto a verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione che allo stesso presiedono ), entro i limiti ( e con gli strumenti processuali ), in cui al Giudice amministrativo è notoriamente consentito di esercitare il proprio sindacato su atti espressivi di discrezionalità tecnica.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, invero, il giudizio della commissione comporta, come sopra già sottolineato, una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica ( v., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172 ), relativamente alla quale, pur essendosi superata l'equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito (riservato all'Amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno, e dunque insindacabile), il limite del controllo giurisdizionale è dato comunque dal fatto che l'applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza ed anzi, quando contiene 'concetti giuridici indeterminati', dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità.
Né, ancora, l'opzione ermeneutica qui accolta, secondo cui l'onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso o di un esame di abilitazione è adempiuto con la sola attribuzione di un punteggio numerico ( sulla quale si vedano, da ultimo, Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6041/2007 e n. 6196/2006 ) ovvero con una dichiarazione di non idoneità (ove espressamente nell'uno o nell'altro senso statuito dal legislatore), pare ad avviso del Collegio presentare elementi di non conformità ai principi costituzionali, di cui è pacificamente espressione l'art. 3 della legge n. 241/1990, una volta ch'esso sia interpretato coerentemente con il contesto, nel quale si colloca e cioè in una prospettiva di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ( vedasi, in tal senso, l'art. 1, comma 1, della stessa legge ), rifuggendo da valutazioni apodittiche ed aprioristiche ( arricchendo all'uopo di valenza prescrittiva le disposizioni, disseminate nell'ordinamento, che fanno riferimento alla previa fissazione di criteri di massima idonei a ricostruire, sia ex ante sia soprattutto ex post, il procedimento logico seguito da una commissione esaminatrice al fine di esprimere il proprio giudizio tecnico-discrezionale sulle prove d'esame ) e salvaguardando il diritto costituzionale di difesa ( v. Corte cost. n. 20/2009, che ha affermato comunque l'operatività esclusivamente sul piano processuale e non su quello del procedimento amministrativo dei parametri costituzionali che enunciano l'effettività di tale diritto ), in una prospettiva di sostanziale ripensamento del giudizio amministrativo ( quale giudizio non più limitato al sindacato dell'atto, ma inerente l'intero rapporto che vi è sotteso, che deve comunque rapportarsi ai principi costituzionali di legalità dell'azione amministrativa, ovvero di efficienza, efficacia, consequenzialità e congruità della stessa ) e dei limiti tra discrezionalità tecnica e mérito dell'azione amministrativa .
Nemmeno, per finire sul punto, appare utilmente qui invocabile il diritto comunitario, giacché "l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni", di cui alla lettera c) del par. 2 dell'art. 41 della Com. 12-12-2007 (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), è applicabile, per disposto espresso della stessa Carta, "alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione" contemplati al par. 1, che precede; fermo, peraltro, come sopra ampiamente argomentato, che il voto numerico ( così come la mera dichiarazione di non idoneità ) deve ritenersi del tutto conforme al diritto comunitario, in quanto idoneo/a a svolgere in modo adeguato la funzione motivazionale, giacché esso/a esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale dell'organo giudicante, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti: e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, ovvero con la sola indicazione della non idoneità, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell'attività amministrativa di valutazione e di speditezza della stessa, assicura, ove correlabile a parametri sufficientemente predeterminati, la necessaria chiarezza sul modus procedendi degli esaminatori ( v. Cons. Stato, IV Sez., 22 giugno 2006, n. 3855; 15 settembre 2006, n. 5348; 3 novembre 2006, n. 6504; 17 gennaio 2007, n. 25; da ultimo, 12 giugno 2007, n. 3114; V Sez., 15 febbraio 1999, n. 163; VI Sez., 13 gennaio 1999, n. 14; C.si., 22 aprile 2002, n. 236 e 9 giugno 2003, n. 223 ).
9.6 - Da tutto quanto sopra considerato risulta così l'infondatezza del motivo d'appello corrispondente al terzo dei motivi dell'originario ricorso.
10. - In tale contesto, alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va in parte dichiarato inammissibile ( quanto alla veduta proposizione di motivi di ricorso coperti dal giudicato o per la prima volta dedotti in appello ) ed in parte respinto, con conseguente conferma, nei sensi di cui in motivazione, della sentenza impugnata.
Spese ed onorari del presente grado di giudizio, liquidati nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.

P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'Amministrazione appellata, liquidandole in complessivi Euro 3.500,00=.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Cessano gli effetti dell'ordinanza cautelare n. 5409/2007, di accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, addì 15 ottobre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 DIC. 2010.