È inammissibile nel giudizio di appello il motivo di censura non specificamente dedotto in primo grado, stante il divieto di nuove allegazioni e deduzione nel processo di secondo grado.
Con ricorso notificato in data 15.12.2008 al Tar Sardegna la ditta P. R. impugnava le risultanze della gara bandita dal Comune di Bolotana per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e pulizia strade nel territorio comunale conclusasi con la aggiudicazione in favore di Ciclat Trasporti, Società Cooperativa, gara nella quale la ricorrente era risultata seconda classificata.
La ditta P. lamentava con due motivi di ricorso, la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria per carenza dei requisiti nonché la attribuzione del punteggio in relazione alla valutazione dei servizi aggiuntivi ed all’impatto ambientale.
La controinteressata proponeva ricorso incidentale diretto ad ottenere la esclusione dalla gara della ditta P..
Con la sentenza appellata il Tar Sardegna accoglieva il ricorso di quest’ultima ditta sul presupposto che la aggiudicataria Ciclat fosse priva della certificazione di qualità per alcune delle attività oggetto del servizio da affidare, in particolare, rispetto alla "gestione della raccolta differenziata" e di "pulizia strade", condannando il Comune di Bolotana e la controinteressata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3000, ciascuna, oltre IVA e CPA per spese processuali. Veniva invece respinta la domanda della ditta P. volta ad ottenere il risarcimento del danno.
Avverso detta sentenza la Ciclat Trasporti ha proposto l’odierno appello notificato il 12.3.2010, la ditta P. R. ha proposto appello incidentale, riproponendo, tra l’altro, i profili di censura assorbiti dal TAR, ribadendo la domanda di risarcimento del danno e sostenendo che comunque la Ciclat doveva essere esclusa in quanto la certificazione del sistema di qualità da essa prodotta alla scadenza della domanda di partecipazione non era valida
Anche il Comune di Bolotana si è costituito proponendo appello incidentale in relazione alla condanna alle spese di lite argomentando con dovizia di argomentazioni per l’accoglimento dell’appello della Ciclat ed il rigetto dell’appello incidentale proposto dalla ditta P. R..
All’udienza del 6.7.2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Tar ha ritenuto che:
– in base al disciplinare di gara, costituiva requisito di partecipazione il possesso della certificazione del sistema aziendale UNI EN ISO 14001: 2004 per le attività oggetto di appalto, rilasciata da Ente certificatore accreditato;
– l’aggiudicataria Ciclat era priva di certificazione del sistema di qualità per alcune delle attività oggetto del servizio da affidare ed in specie per le attività di "gestione della raccolta differenziata" e di "pulizia delle strade".
– pertanto era fondata la censura di cui alla lettera D) del primo motivo di gravame presentato dalla ditta P..
2. L’appello della società Ciclat merita accoglimento.
Al riguardo osserva la Sezione che la commissione di gara giudicava ammissibili entrambe le offerte proposte (della Ciclat e della P.) pur potendosi rilevare che il certificato relativo alla certificazione di qualità Iso 14001:2004 prodotto dalla Ciclat presentava elementi di maggiore completezza ed esaustività rispetto a quello presentato dalla ditta P..
Tale sostanziale sovrapponibilità dei due certificati, veniva rilevata, contrariamente a quanto affermato dalla P., sin dal primo grado dai resistenti, del resto appare convincente la affermazione della appellante principale che la certificazione relativa alla raccolta ed al trasporto di rifiuti solidi urbani ed assimilati e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi possa non coprire i servizi di cui trattasi e in particolare anche il servizio di pulizia strade.
3. Con appello incidentale la ditta P. propone un nuovo motivo asserendo che il certificato Iso della Ciclat non era confermato alla data di scadenza della domanda di partecipazione e di esso non poteva tenersi conto.
Il motivo, non specificamente dedotto in primo grado, stante il divieto di nuove allegazioni e deduzione nel processo di appello, deve essere dichiarato inammissibile.
4. Nel ricorso in primo grado la ditta P. aveva lamentato la mancata esclusione della Ciclat per la carenza del requisito di cui al punto 3.1. del disciplinare ed in specie dell’iscrizione al Registro Imprese per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 6/A classe F o superiori.
Va rilevato al riguardo che il certificato della CCIAA di Ravenna prodotto dalla Ciclat in fase di gara, (ed anche la visura storica della CCIAA richiamata dalla aggiudicataria nella memoria da ultimo depositata) indica la categoria "trasporto di merci su strada" nel quale è compreso anche il "trasporto di rifiuti effettuato da imprese che svolgono attività di raccolta" con il che sembra accertato che la dicitura camerale è espressione sintetica di un più ampia categoria di attività economiche che comprende anche quella per cui è gara.
Quanto alla asserita mancanza della iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 6/A classe F o superiori, deve tenersi conto che la Ciclat aveva prodotto, sempre in fase di gara, il certificato di iscrizione all’albo Nazionale Gestori ambientali, nonché la nota dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Sezione Emilia Romagna prot. 3283/FDSS/mf del 30.3.2006, con la quale veniva comunicato l’accoglimento della domanda di iscrizione alla categoria 6A/C che, come chiarito dalla circolare del comitato Nazionale n. 5363 del 4.7.2000, richiamata dal disciplinare di gara, in attesa della emanazione del decreto ministeriale richiesto dal DM 406/98, "è da considerarsi efficace ai fini della dimostrazione del possesso di tali requisiti per lo svolgimento in questione e per la partecipazione ad eventuali gare di appalto".
Analoghe modalità ha utilizzato anche la ricorrente in primo grado per attestare il possesso del requisito in questione.
Il motivo pertanto deve essere respinto.
5. In ordine al secondo motivo del ricorso originario (punto 8 dell’appello incidentale) appare ragionevole il maggiore punteggio attribuito alla offerta aggiudicataria per tutte le quattro voci racchiuse nella scheda di valutazione. La Ciclat ha infatti offerto per i servizi aggiuntivi, lo spazzamento meccanizzato, una maggiore frequenza dello spazzamento manuale per tutto l’anno ed una più ampia fornitura di mastelli per la raccolta differenziata, la disponibilità dell’autospurgo, l’installazione di cestini gettacarte, campagne di sensibilizzazione per le scuole ed il ritiro di oggetti ingombranti all’interno delle abitazioni dei disabili e degli anziani, la realizzazione di un campagna di informazione agli utenti per la raccolta differenziata, la previsione di un contenitore per gli oli esausti, l’utilizzo di automezzi nuovi da destinare al solo servizio del Comune di Bolotana.
Su tale ultimo profilo è vero che la ditta P. ha dichiarato che avrebbe svolto il servizio con mezzi "euro 5" ma il fatto che la Ciclat abbia proposto di servirsi di veicoli nuovi ad uso esclusivo del Comune di Bolotana, come esattamente rilevato dal Comune, comportava che i mezzi nuovi erano rispondenti alla normative in materia di inquinamento ambientale ed acustico e d’altro canto, la minore usura dovuta all’utilizzo in esclusiva per il Comune, garantiva che il rispetto delle normative ambientali protratto per il periodo di durata del servizio. Per tali motivi appare ragionevole la prevalenza data dalla commissione alla offerta Ciclat con la attribuzione di un maggiore punteggio.
6. In conclusione, assorbita ogni ulteriore questione, l’appello di Ciclat e l’appello del Comune di Bolotana meritano accoglimento, l’appello incidentale della ditta P. deve essere respinto.
Sussistono motivi per la peculiarità e l’andamento della vicenda contenziosa per compensare spese ed onorari dei due gradi di giudizio .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’appello principale proposto dalla società Cooperativa Ciclat, accoglie l’appello incidentale proposto dal Comune di Bolotana, respinge l’appello incidentale proposto da P. R., respinge il ricorso di primo grado. Spese dei due gradi compensate.
rdina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Filoreto D’Agostino, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 DIC. 2010.