È inammissibile l’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto, divenuto inoppugnabile.
Con ricorso notificato in data 6 agosto 2001 e depositato il 9 agosto successivo, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Sindaco di Carate Brianza n. 37/2001 del 24 maggio 2001, notificata il 4 giugno 2001, con cui è stata disposta la demolizione di opere abusive e l’acquisizione gratuita delle predette opere e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione di legge per errata applicazione dell’art. 7, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, mancata applicazione dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 ed eccesso di potere.
L’ordinanza di demolizione impugnata avrebbe fatto proprio il parere della Commissione edilizia che avrebbe ritenuto il manufatto di recente realizzazione (successivamente al 1984), contrariamente a quanto risulterebbe sia dai rilievi aerofotogrammetrici che dalle mappe in possesso del Comune e dell’Ufficio Tecnico Erariale di Milano. L’opera infatti esisterebbe dal 1963 e nel 1995 sarebbe stata oggetto – per mero tuziorismo – di una domanda di concessione in sanatoria, come risultante dalla documentazione in possesso del Comune.
Si è costituito in giudizio il Comune di Carate Brianza, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 2226/01, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata in data 8 ottobre 2010, il Comune ha evidenziato che i ricorrenti non avrebbero più interesse alla decisione della controversia, avendo presentato il sig. C., in data successiva alla proposizione del ricorso, una domanda di sanatoria relativa all’immobile oggetto dell’ordinanza di demolizione.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2010, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. In sede di discussione, il procuratore dei ricorrenti ha evidenziato come le opere oggetto di richiesta di sanatoria nel 2004 fossero diverse da quelle oggetto del provvedimento impugnato e, quindi, fosse da ritenere persistente l’interesse alla definizione della controversia.
DIRITTO
1. In via preliminare, va verificata l’ammissibilità del ricorso, in quanto, come evidenziato anche dalla difesa comunale, vi è un provvedimento del 15 marzo 2001 che non risulta impugnato.
1.1. L’ordinanza di demolizione si fonda anche sulla nota del Responsabile dell’Ufficio edilizia del 15 marzo 2001, n. 9430, che ha negato il rilascio della concessione in relazione ad un preesistente edificio rustico (all. 6 al ricorso).
Tale nota, che rappresenta uno dei presupposti che hanno determinato l’Amministrazione ad emanare l’ordinanza di demolizione impugnata con il presente ricorso, come risulta dal preambolo del predetto provvedimento, non risulta impugnata né in questa sede, né con autonomo gravame (come evidenziato, altresì, nella memoria del Comune).
Di conseguenza, in linea con la consolidata giurisprudenza, deve ritenersi "inammissibile l’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto, divenuto inoppugnabile" (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2008, n. 310).
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. In ragione delle alterne soluzioni tra la fase cautelare e quella di merito, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 DIC. 2010.