L’azione di accertamento proposta da un pubblico dipendente per ottenere un migliore inquadramento è palesemente inammissibile dato che, in presenza del potere autoritativo dell’Amministrazione di disporre in ordine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura burocratica, la situazione soggettiva di questi ultimi è di interesse legittimo (tutelabile, come tale, mediante il solo esperimento di un’azione costitutiva, volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo della situazione stessa) e non già di diritto soggettivo.

Col ricorso in esame, numerosi Appuntati dei Carabinieri hanno chiesto la declaratoria del diritto a vedersi corrispondere (a tutti gli effetti di legge) il trattamento economico proprio dei Vice-Brigadieri: ruolo nel quale dovrebbero – anzi – esser inquadrati, in virtù delle mansioni da essi (asseritamente) svolte.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 3.11.2010, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata, in parte, l’inammissibilità ed, in parte, l’infondatezza.
Per quel che concerne – invero – la richiesta declaratoria del diritto degli interessati ad un migliore inquadramento, si richiama (condividendosene appieno la portata) il risalente orientamento giurisprudenziale in base al quale l’azione di accertamento proposta, da un pubblico dipendente, per ottenere (appunto) un miglior inquadramento è palesemente inammissibile: dato che, in presenza del potere autoritativo dell’Amministrazione di disporre in ordine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura burocratica, la situazione soggettiva di questi ultimi è di interesse legittimo (tutelabile, come tale, mediante il solo esperimento di un’azione costitutiva: volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo della situazione stessa); e non, già, di diritto soggettivo.
Va, infatti, tenuto presente
– che, poiché il provvedimento (autoritativo) di inquadramento (con cui la p.a., in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico, definisce la posizione – giuridica e funzionale – del dipendente nell’ambito dell’apparato amministrativo) determina quale trattamento economico deve esser corrisposto all’impiegato, se questi intende percepire un trattamento superiore in base alle mansioni svolte (perché spettante, tale trattamento, a coloro che sono inquadrati in un livello – o in una qualifica – superiore) deve impugnare – nei termini di decadenza (ciò che, nel caso di specie, non risulta sia avvenuto) – un tale provvedimento: che (lo si rileva incidentalmente) non può certo esser disapplicato, ex art. 5 L.A.C., dal giudice amministrativo;
– che, per costante giurisprudenza, un’azione di accertamento non può esser (surrettiziamente) proposta per rimuovere gli effetti di atti autoritativi rimasti inoppugnati;
– che tale principio è stato affermato anche con riferimento ai casi in cui l’azione di accertamento sia preceduta (come nell’occasione) da un’istanza e da una diffida a rivedere i disposti inquadramenti: essendosi ritenuto (tra l’altro)
a) che non sussiste alcun obbligo di provvedere su di un’istanza di riesame, o di annullamento o di revoca, di un provvedimento divenuto definitivo per mancanza di tempestiva impugnazione e
b) che il mancato esercizio del potere amministrativo di autotutela non può esser sindacato in sede giurisdizionale.
Per quel che concerne – poi – la (richiesta) declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive conseguenti all’asserito svolgimento di mansioni superiori, si osserva
– che, salvo che una norma speciale (nella circostanza, insussistente) non disponga altrimenti, le mansioni svolte dal pubblico dipendente (anche a voler ammettere che esse siano effettivamente superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento) sono del tutto irrilevanti: sia ai fini della progressione in carriera che a quelli economici (cfr., "ex multis", C.d.S., V, n. 1219/97);
– che (in particolare), al fine di rendere rilevanti tali mansioni, non è invocabile il disposto dell’art. 2126 c.c.: il quale (oltre a non dare risalto alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido) riguarda, affermando il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato, un fenomeno del tutto diverso (e, cioè, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile come pubblico dipendente);
– che (pertanto) esso non incide, in alcun modo, sui principi concernenti la portata degli atti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici: e (lo si ripete) non consente, comunque, di disapplicare i provvedimenti di nomina o di inquadramento.(Specie se questi, cfr. C.d.S., V, n,515/97, sono divenuti inoppugnabili).
Si fa, altresì, presente
– che, per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico di un soggetto alle mansioni esercitate, l’art. 2103 c.c. (come sostituito dall’art. 13 della legge 20.5.70 n. 300) ha (cfr. C.d.S., V, n. 274/89) carattere supplementare ed integrativo;
– che detta norma può, quindi, esser applicata – al settore dell’impiego pubblico – soltanto nei limiti previsti da norme speciali;
– che lo stesso art. 36 Cost. non può trovare incondizionata applicazione in tale settore: concorrendo, in quest’ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale;
– che, in particolare, l’operatività della cennata norma trova un limite invalicabile nel disposto dell’art. 97 della stessa Costituzione.(L’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta, infatti, con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari).
Va, del resto, considerato
– che l’opera di chi svolge mansioni superiori (affidate, spesso con criteri che non garantiscono il rispetto del menzionato principio di imparzialità) non può identificarsi – "sic et simpliciter" – con quella di chi appartiene ad un diverso livello: e la cui maggior qualificazione professionale (significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato) è stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale;
– che, se è vero che – in tempi (relativamente) recenti – l’art. 57 del d.lg. 3.2.93 n. 29 ha introdotto una nuova e completa disciplina dell’attribuzione temporanea (e si sottolinea con forza tale aggettivo) di mansioni superiori (riconoscendo, entro certi limiti, rilevanza economica a tale attribuzione), è altresì vero che questa norma (la cui operatività era stata più volte differita) è stata abrogata – dall’art. 43 del d.lg. 31.3.98 n. 80 – senza aver mai avuto concreta applicazione;
– che la materia è ora disciplinata dall’art. 25 del cennato d.lg. n. 80: che prevede, sì, la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori ma ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi; e con la decorrenza stabilita da questi.
Conclusivamente; ribadito
– che, nell’ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l’attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio: collegato anch’esso, secondo il paradigma del menzionato art. 97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica);
– che, pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, lo si ripete, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. C.d.S., A.p., n. 22 del 7/6-18/11/99);
– che la Corte Costituzionale, in più occasioni, ha ritenuto manifestamente infondate questioni quali quelle prospettate – in via subordinata – dai ricorrenti,
il ricorso in esame (sulla parte in cui, ovviamente, è stato riconosciuto ammissibile) deve considerarsi – appunto – infondato: ed in quanto tale, meritevole di reiezione.
Spese come da dispositivo.

P.Q.M.
– dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe, nella parte relativa alla richiesta declaratoria del diritto degli interessati ad esser inquadrata in una qualifica superiore a quella formalmente attribuitagli dall’Amministrazione di appartenenza;
– rigetta il predetto ricorso, nella parte concernente la pretesa degli interessati stessi ad ottenere la corresponsione differenze retributive conseguenti all’asserito esercizio di mansioni superiori:
– condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 10000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 3 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 DIC. 2010.