Nel procedimento previsto dall’art. 146, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, il parere della Soprintendenza, Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ha natura obbligatoria e vincolante e, quindi, assume una connotazione non solamente consultiva, ma tale da possedere un’autonoma capacità lesiva della sfera giuridica del destinatario, lesività non superabile e perciò attuale quando l’interessato non abbia prodotto alcuna osservazione. L’indicato parere, pertanto, è autonomamente ed immediatamente lesivo e di conseguenza ex se impugnabile in sede giurisdizionale. Anche nel caso in cui l’Amministrazione competente abbia indetto una conferenza di servizi e il motivato dissenso di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale possa essere superato a seguito della rimessione della vicenda al giudizio del Consiglio dei Ministri, ex art. 14 quater comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, non si può negare che il parere negativo espresso dalla citata Amministrazione determina una situazione di stallo di per sé lesiva, con la conseguenza che tale atto rimane impugnabile ex se in sede giurisdizionale.