La sospensione dei termini (dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009) di cui all’art. 5, n. 3, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, opera solo se il ricorrente è residente nella zona interessata dagli eventi sismici o se il proprio difensore, già stato nominato alla data del 5 aprile 2009, ha un collegamento stabile e oggettivamente riscontrabile nei Comuni colpiti dal terremoto e relativamente ad atti da svolgersi presso gli uffici giudiziari della zona e non anche nelle ipotesi in cui la parte intimata sia residente in detta zona; tale sospensione, ai fini del rispetto del termine per proporre l’impugnazione da parte di un soggetto non residente in detta zona, non opera quindi nelle ipotesi di notificazione a mezzo posta in ragione dell’inagibilità degli uffici giudiziari del luogo del destinatario della notificazione, in quanto ai fini del rispetto del predetto termine è sufficiente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, essendo irrilevante il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.