La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, nella l. 23 novembre 2001 n. 410, è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall’art. 23 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l’ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato sussistente la giurisdizione del g.o. in controversia nella quale si faceva valere la posizione di diritto soggettivo attribuito dall’art. 793 c.c. al donante, ed ai suoi eredi, per effetto dell’inadempimento dell’onere gravante su una donazione di beni immobili, successivamente alienati nell’ambito di una procedura di dismissione di beni pubblici).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
O.J.E. ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria "l’atto in data ed estremi non conosciuti di aggiudicazione dei beni all’esito di procedura aperta e competitiva per la vendita in blocco del portafoglio immobiliare di S.C. Liguria". Assumendo di essere erede di O. G., la ricorrente ha dedotto che; nel dicembre 1974 la s.p.a.
Palazzo San Luca, di cui la propria dante causa era unica azionista, aveva donato all’ente Ospedali riuniti (OMISSIS) un edificio che era stato poi incluso nell’operazione di vendita, pur se l’atto di liberalità conteneva un onere modale di destinazione dell’immobile "ai. fini di assistenza ospedaliera".
Le intimate s.r.l. S.C. Liguria – Società di Cartolarizzazione Liguria, A.R.T.E. – Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova, Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) "Genovese", Regione Liguria, s.p.a. Fintecna, s.r.l. Fintecna Immobiliare e s.r.l. Valcomp Due si sono costituite in giudizio, contrastando la domanda, tra l’altro, con pregiudiziali eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’A.R.T.E. – Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova ha proposto istanza di regolamento preventivo, chiedendo che sia dichiarato che "non spetta al giudice amministrativo la giurisdizione a conoscere del ricorso" di cui si tratta. A tale richiesta hanno aderito, con i rispettivi controricorsi, la s.r.l. S.C. Liguria – Società dì Cartolarizzazione Liguria, la s.p.a. Fintecna, la s.r.l. Fintecna Immobiliare e la s.r.l. Valcomp Due. O.J.E., costituitasi a sua volta con controricorso, ha sostenuto la tesi opposta. Non hanno svolto attività difensive in questa sede a Regione Liguria e la Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) "Genovese". Il pubblico ministero ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
L’A.R.T.E. – Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia dì Genova ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dalle altre parti costituite, tranne che dalla s.r.l. S.C. Liguria – Società di Cartolarizzazione Liguria.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’avvenuta rinuncia al ricorso da parte dell’A.R.T.E. – Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova non esime questa Corte dal pronunciare in ordine alla giurisdizione, poichè l’istanza dì regolamento è stata fatta propria dalla s.r.l.
S.C. Liguria – Società di Cartolarizzazione Liguria, che non ha accettato la rinuncia, sicchè rimane efficace l’atto di impulso processuale contenuto nel suo controricorso (v. Cass. 8 dicembre 1990 n. 12010).
A proposito della "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici, disciplinata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con L. 23 novembre 2001, n. 410, questa Corte ha ritenuto che essa "è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23-bis, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 4, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica i normali criteri di riparto, limitandosi a dettare particolari regole di procedura per giudizi che già competevano a quel giudice" (Cass. 12 marzo 2007 n. 5593).
La materia della "cartolarizzazione" non è quindi oggetto di una ipotesi di giurisdizione esclusiva, sicchè la spettanza al giudice ordinario o al giudice amministrativo della cognizione delle controversie che a quel campo attengono deve essere stabilita secondo l’ordinario criterio di riparto basato sulla natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. Nella specie, evidentemente, non si tratta di un interesse legittimo ma di un diritto soggettivo, qual è quello attribuito dall’art. 793 c.c. al donante e ai suoi eredi per il caso di inadempimento dell’onere da cui sia stata gravata una liberalità. E’ puramente occasionale la circostanza che tale inadempimento, secondo l’assunto di chi ha agito in giudizio, sia derivato dall’alienazione del bene in questione compiuta nell’ambito di una procedura di dismissione di beni pubblici: procedura cui è rimasta estranea O.J.E., la quale ne ha contestato la legittimità esclusivamente sotto il profilo della prospettata inosservanza del vincolo conseguente al modus suddetto.
Deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, in considerazione dell’avvenuta accettazione della rinuncia al ricorso da parte di colei che unicamente vi si era opposta.

P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010