La domanda di condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 13, l. n. 1338 del 1962 è inammissibile ove formulata per la prima volta con la memoria illustrativa conclusionale e per mancata notifica al controinteressato I.N.P.S..
Con ricorso notificato in data 4 agosto 1994 e depositato il 20 settembre successivo De F. A. adiva questo Tribunale per sentir dichiarare il suo diritto alla percezione delle differenze retributive dovutegli per avere ella svolto attività di lavoro subordinato, svolgendo mansioni di bidella presso la Scuola materna comunale, dal 1975 al 1980, data in cui era stata infine assunta con un regolare contratto di lavoro, in luogo dell’originario (e simulato) contratto d’appalto nel quale era stato irrigimentato l’originario rapporto.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
DIRITTO
In diritto va osservato che i crediti oggetto della domanda di cui al ricorso sono prescritti, né vi è traccia di atti interruttivi della prescrizione. E difatti, dopo la sua regolare assunzione quale bidella a seguito di superamento del pubblico concorso, avvenuta nel 1982, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio la De F. ha inteso far valere i pretesi diritti alle differenze retributive ed al pagamento dei contributi previdenziali spettanti gli, ossia ciò ha fatto in un momento in cui erano ampiamente decorsi i termini prescrizionali per l’esercizio del diritto.
Quanto alla richiesta di condanna dell’amministrazione intimata, formulata ai sensi dell’art. 13 della L. 1338/1962 la domanda è inammissibile sia perché risulta formulata per la prima volta con la memoria illustrativa conclusionale e sia perché, nonostante ricorra un caso di litisconsorzio necessario, il ricorso non risulta notificato all’INPS (in questi termini T.A.R. Roma Lazio sez. I 7 giugno 2010 n. 15622).
Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. La risalenza del gravame, oltre che il suo oggetto, giustificano un provvedimento di integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 DIC. 2010.