Nel caso in cui l’amministrazione abbia adottato atti chiaramente preordinati ad eludere il giudicato, deve essere condannata, ai sensi dell’art. 26 comma 2, all. 1, d. lg. 2 luglio 2010 n. 104, al pagamento di una somma equitativamente determinata, rilevando nel caso l’orientamento consolidato per il quale, in sede di esecuzione del giudicato, il ricorrente ha diritto a realizzare integralmente la pretesa riconosciuta e puntualmente definita, con conseguente preclusione per ogni altra ed elusiva definizione amministrativa.