In tema di impugnazione di piani urbanistici non sono legittimati ad agire i comitati istituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato e costituenti mera proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte. Essi infatti non possono ritenersi portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio.

Con delibera consiliare 14 gennaio 2010, n. 1, il Comune di San Giuliano Terme ha approvato un piano particolareggiato di iniziativa privata volto a realizzare immobili in parte residenziali e in parte destinati ad attività terziarie. La deliberazione, con ricorso notificato il 13 marzo 2010 e depositato il 22 marzo 2010, è stata impugnata da alcuni proprietari di immobili frontisti dell’area ove è destinato ad essere realizzato il piano nonché da un loro comitato, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Si sono costituiti l’Amministrazione intimata ed i controinteressati chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la stessa è stata oggetto di rinuncia.
Atto di intervento ad adiuvandum è stato notificato il 6 ottobre 2010 e depositato il 13 ottobre 2010.
All’udienza del 17 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. Con il presente ricorso è impugnata la deliberazione del Comune intimato con la quale è stato approvato un piano particolareggiato di iniziativa privata, in variante al Regolamento Urbanistico.
1.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano difetto di motivazione nella scelta pianificatoria. In particolare, nonostante il fatto che le finalità dell’originaria disciplina urbanistica fossero rivolte alla tutela del verde pubblico, con la realizzazione del piano in esame questo subirebbe sia un decremento, che un frazionamento il quale non ne consentirebbe più la fruizione da parte dell’intera collettività.
Con secondo motivo si dolgono che l’Amministrazione non abbia effettuato un corretto bilanciamento di interessi nell’approvazione del piano in esame, attribuendo eccessivo rilievo a quello dei privati coinvolti nell’operazione.
Con terzo motivo deducono violazione del Regolamento Urbanistico poiché questo prevederebbe, all’art. 24 N.T.A., la possibilità di collocare in area F4 edifici con funzioni commerciali purché integrati con l’attività principale, che deve avere carattere culturale, ricettivo, ricreativo o di servizio di interesse collettivo. Il piano approvato invece stabilirebbe di realizzare edifici per servizi di interesse generale a carattere privato, quali farmacie o banche, o attività con mera destinazione commerciale.
Con quarto motivo si dolgono che a seguito della realizzazione di un parcheggio e di una pista ciclabile una parte della proprietà del ricorrente G. verrebbe privata dell’accesso alla pubblica via, e la pista in generale finirebbe per aggravare la viabilità nella zona a causa dell’interruzione del traffico veicolare proveniente da via Ungaretti e via Petrarca verso l’area di comparto.
Con quinto motivo lamentano conclusivamente che l’azione dell’Amministrazione avrebbe sviato dalla causa tipica, poiché con la realizzazione dell’iniziativa urbanistica prevista dai provvedimenti gravati non si otterrebbe la riqualificazione urbanistica dell’area.
1.2 Il Comune intimato eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, relativamente alla posizione del comitato, e con riguardo agli altri ricorrenti per carenza di interesse poiché non evidenzierebbero una reale e attuale lesione ad un loro interesse differenziato. Eccepisce anche l’inammissibilità dell’atto di intervento per difetto di interesse in capo alle associazioni intervenienti e difetto di legittimazione poiché esse hanno per finalità statutaria la tutela dell’ambiente, e non sarebbero quindi legittimati ad impugnare atti amministrativi a contenuto urbanistico.
I controinteressati eccepiscono l’inammissibilità dell’impugnazione stante l’avvenuta stipula e la mancata impugnazione della convenzione urbanistica, che a loro dire non potrebbe essere travolta dall’accoglimento del gravame. Eccepiscono inoltre inammissibilità per mancata impugnazione dell’autorizzazione comunale 8 settembre 2010, n. 6, con la quale è stata autorizzata l’attuazione del piano.
Nel merito, replicano puntualmente alle deduzione dei ricorrenti evidenziando le ragioni che, a loro dire, sarebbero sottese all’iniziativa urbanistica in discussione.
2. In via preliminare occorre affrontare le eccezioni in rito formulate dall’Amministrazione intimata e dai controinteressati.
2.1 Il Collegio ritiene che il comitato ricorrente non sia legittimato ad agire, stante l’assenza di personalità giuridica che lo caratterizza. La legittimazione a ricorrere sussiste infatti in tanto in quanto un soggetto giuridico possa vantare la titolarità di una posizione incisa dell’azione amministrativa nel caso di specie. Il comitato è invece caratterizzato da una forma associativa temporanea, essendo volto alla protezione dei soggetti che ne sono parte e non ha una sua personalità giuridica distinta da questi ultimi, né può ritenersi dotato di quel carattere di stabilità consistente nel fatto di svolgere all’esterno la propria attività in via continuativa (C.d.S. V, 23 aprile 2007 n .1830; VI, 11 luglio 2008 n. 3507). A quest’ultimo proposito rileva la circostanza che la sua costituzione sia avvenuta il 23 febbraio 2010.
La giurisprudenza ha affermato che deve essere esclusa la legittimazione ad agire dei comitati istituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, costituenti una mera proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte e che quindi non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio. Diversamente si consentirebbe una sorta di azione popolare che non é ammessa dall’ordinamento (T.A.R. Lazio Latina I, 08 luglio 2009 n. 670). Il Comitato La Fontina – per un quartiere e un territorio vivibili non può ritenersi quindi legittimato ad agire in giudizio nei confronti del provvedimento impugnato e deve essere estromesso dal processo. Questo però non è destinato ad arrestarsi perché l’impugnazione è stata proposta anche da soggetti residenti nella zona interessata dagli effetti dei provvedimenti impugnato e nella materia in esame rileva, ai fini della legittimazione ad agire, la vicinanza del ricorrente con il territorio inciso dalle scelte urbanistiche. È infatti orientamento giurisprudenziale consolidato che in materia di impugnazione dei piani territoriali l’interesse a ricorrere vada documentato con riferimento alla titolarità di aree direttamente incise dalle scelte pianificatorie (C.d.S. IV, 31 dicembre 2009 n. 9301). I ricorrenti hanno fornito tale prova (docc. 1-4 della loro produzione), e la circostanza fattuale non è contestata. Essi hanno quindi un interesse giuridicamente tutelato a scrutinare la legittimità dei provvedimenti impugnati, poiché le scelte in ordine all’assetto di una determinata porzione del territorio comunale indubbiamente sono suscettibili, in via astratta, di incidere sulle loro posizioni connesse al diritto di proprietà di cui sono titolari nelle zone interessate dall’intervento.
2.2. Devono essere respinte le eccezioni formulate dai controinteressati in quanto il venir meno dell’efficacia del piano gravato determinerebbe la caducazione della convenzione urbanistica. Tale conseguenza è stata affermata in tempi risalenti (Cass. SS. UU. 19 ottobre 1991 n. 11034) ma il principio deve ritenersi tuttora valido. Il venir meno di un piano urbanistico non può non determinare la caducazione degli obblighi nascenti dalla convenzione urbanistica ed anche dell’autorizzazione alla sua esecuzione, poiché entrambe trovano il loro unico presupposto nella perdurante efficacia del piano gravato, in assenza del quale resterebbero privi del proprio oggetto e pertanto diventerebbero nulli. Il loro rapporto con l’annullamento del piano presupponente è quindi di caducazione e non di mera invalidazione.
2.3 Deve invece essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento, con conseguente estromissione dal giudizio delle associazioni intervenienti, poiché finalità di queste ultime è la tutela ambientale mentre gli atti gravati hanno valenza meramente urbanistica e i territori interessati non sono soggetti ad una specifica normativa di tutela tale da differenziarli giuridicamente sotto il profilo ambientale. In altri termini, nella causa in esame viene in rilievo un interesse essenzialmente urbanistico facente capo ai titolari di diritti proprietari nel territorio interessato dall’intervento, ma non ad associazioni che hanno come scopo la tutela di un interesse, quello ambientale, che non appare inciso dai provvedimenti in discussione (C.d.S. IV, 12 marzo 2001 n. 1382; T.A.R Toscana I, 9 giugno 2003 n. 2307).
3. Nel merito il ricorso è infondato.
3.1 Il primo ed il secondo motivo devono essere respinti.
La relazione del Responsabile di procedimento allegata alla delibera di adozione del contestato piano particolareggiato dà conto delle ragioni per le quali l’Amministrazione si è determinata nel senso di cui ai provvedimenti gravati, e che sono legate all’alto costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione. Sotto tale profilo, come correttamente replica la difesa comunale, l’interesse pubblico appare correttamente bilanciato con quello privato: l’Amministrazione, preso atto dell’impossibilità di realizzare dette opere nell’ambito dell’originaria disciplina urbanistica, ha dato il suo benestare ad un’operazione che ne consente l’abbattimento, pur con il parziale sacrificio dell’interesse legato alla fruizione del parco giochi del quale era originariamente prevista la costruzione. Tale sacrificio troverà compensazione nelle ulteriori opere di urbanizzazione che altrimenti non avrebbero visto la luce.
Il piano impugnato prevede che al posto del parco (simulazione di cui al doc. 18 della produzione dei ricorrenti) sorgano tre piccoli edifici, ma tale scelta garantisce il rispetto degli standards urbanistici e non sono previsti incrementi nella volumetria massima realizzabile. Ogni giudizio in merito non attiene quindi a indagini sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, ma a questioni di merito amministrativo che esulano dalla cognizione di questo Tribunale. Dette scelte possono essere peggiorative per i ricorrenti rispetto alle originarie previsioni del Regolamento Urbanistico, come affermato nella consulenza tecnica prodotta in atti dei ricorrenti, ma trattasi di un giudizio che attiene alla "non condivisibilità" delle opzioni effettuate dall’Amministrazione relativamente a scelte discrezionali. Non è dimostrato il superamento dei limiti di logica e ragionevolezza che trasforma un vizio di merito in un vizio di legittimità, come tale sindacabile del giudice amministrativo.
3.2 Il terzo motivo deve essere respinto poiché il comma 7 dell’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione, come correttamente replica la difesa dei controinteressati, ammette che (solo) nelle zone F4 siano previsti insediamenti commerciali con le caratteristiche di esercizi di vicinato, purché integrate nell’attività principale di servizio e previste da piani specifici di settore. Le norme del piano approvato appaiono coerenti con quelle di cui alla scheda istruttoria che indica, nelle funzioni ammissibili, "attività culturali, direzionali, commerciali, banche farmacie ecc." con circa 60 m² vincolati a servizi di interesse generale.
3.3 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse attuale poiché ogni questione relativa al mantenimento di eventuali servitù a favore dei fondi privati insistenti nella zona interessata dall’attuazione del piano dovrà essere risolta al momento della progettazione esecutiva del medesimo, con gli opportuni adeguamenti progettuali.
Non appare poi corretto desumere dalla realizzazione di una pista ciclabile un conseguente aggravio della viabilità nella zona; può invece sostenersi che proprio tale opera induca l’utilizzo della bicicletta al posto dell’auto per muoversi nella zona medesima.
3.4 Il quinto motivo di ricorso, che riassume quelli precedenti, deve essere respinto poiché da quanto sopraesposto risulta che l’Amministrazione non ha inteso deviare dalla causa tipica del potere esercitato ma ha correttamente, per quanto attiene a valutazioni di legittimità, esercitato il proprio potere pianificatorio.
4. In conclusione, devono essere estromessi dal processo il comitato La Fontina e le associazioni intervenienti Circolo Lega Ambiente di Pisa e Associazione Istituto per la Sostenibilità sociale ed ambientale, e il ricorso deve essere respinto.
Le spese vengono compensate in ragione della complessità della materia.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) estromette dal processo il comitato La Fontina e le associazioni intervenienti, e respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 DIC. 2010.