La presentazione dell’istanza di sanatoria successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che a seguito dell’istanza di sanatoria l’ordinanza di demolizione deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio
1. La Congregazione delle Sorelle della Carità (in seguito, per brevità, Congregazione), con comunicazione in data 01.03.1993, rendeva nota al Comune di Macugnaga l’intenzione di eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria nell’immobile di sua proprietà sito nel predetto Comune in omissis, lavori consistenti nel rifacimento del manto di copertura e nella sostituzione dei listelli difettosi.
2. La Commissione Igienico Edilizia, nella seduta del 21.05.1993, esprimeva parere favorevole a condizione che il manto di copertura fosse realizzato in eternit svizzero o canadese; analogo parere condizionato era formulato con nota del 21.06.1993 dalla Regione Piemonte, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità ambientale del progetto, ricadendo l’immobile in zona sottoposta a vincolo ambientale.
3. Con successiva nota del 13.05.1993 la Congregazione comunicava al Comune che il giorno 15 di quel mese avrebbe dato inizio ai lavori di rifacimento del tetto, stante la necessità di provvedere in tal senso a causa delle infiltrazioni che interessavano la copertura dell’immobile.
4. L’8 luglio successivo il Comune disponeva un sopralluogo, in occasione del quale accertava l’esecuzione di opere edilizie inerenti la copertura dell’edificio in assenza di provvedimento autorizzativo, e precisamente "il rifacimento del manto di copertura degli edifici con tegole di colore blu (possibilmente di cemento oppure di eternit) e la sostituzione delle lamiere degli abbaini e delle grondaie con lamiere di rame".
5. Alla luce di quanto accertato, il Sindaco del Comune predetto, con ordinanza n. 28/93 in data 11.07.1993, ordinava la sospensione dei lavori e, con successiva ordinanza n. 43/93 del 20.08.1993, ordinava la demolizione del manto di copertura realizzato abusivamente entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
6. Con ricorso a questo Tribunale notificato il 06.11.1993 e depositato il 26.11.1993, la Congregazione impugnava la predetta ordinanza di demolizione e ne invocava l’annullamento, previa sospensione, sulla base di cinque motivi, con i quali lamentava:
I) "Violazione di legge e carenza di poteri (art. 831 C.C. ed art. 5 Legge n. 121 del 25.03.1985)".
L’immobile per cui è causa è adibito all’attività di culto ed è pertanto sottoposto alla normativa di tutela di cui all’art. 831 c.c. e all’art. 5 della L. 121 del 25.03.1985 con la conseguenza che, in particolare, esso non può essere demolito se non per gravi ragioni e previo accordo con l’autorità ecclesiastica.
II) "Violazione di legge art. 16 L.R. n. 20 del 1989 ed art. 15 Legge 1497/1939 – Eccesso di potere per contrasto con i precedenti – Eccesso di potere per difetto di motivazione".
Nell’atto impugnato è mancata ogni motivazione circa lo specifico interesse pubblico che abbia giustificato la più grave sanzione della demolizione in luogo dell’alternativa (prevista dalle norme citate in rubrica) costituita dall’applicazione di una mera indennità pecuniaria; tanto più che lo stesso Comune ha valutato positivamente l’intervento de quo ritenendolo non in contrasto con l’ambiente, e in senso analogo si è espressa anche la Regione Piemonte.
III) "Violazione di legge art. 12 Legge Regionale 20 del 1989 ed art. 1 Legge 08/08/1985 n. 431 – Eccesso di potere per difetto di motivazione".
Il provvedimento impugnato è viziato da difetto di motivazione: nulla si dice su quale violazione edilizia venga contestata all’intimata; nulla si dice sull’esistenza di un vincolo di natura ambientale e/o culturale; in ogni caso, ai sensi dell’art. 12 della L.R.n. 20/89, l’esistenza di un vincolo di tale natura non sarebbe di ostacolo alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quando non alterino lo stato dei luoghi.
IV) "Violazione di legge art. 9 Legge 28 gennaio 1977 n. 10 (L.R.) – Eccesso di potere per travisamento dei fatti".
I lavori realizzati dalla ricorrenti sono lavori di manutenzione "ordinaria", come tali non soggetti ad autorizzazione o concessione
V) "Violazione di legge art. 10 legge 28 febbraio 1985 n. 47 e carenza di potere".
Il provvedimento impugnato richiama la legge 47/85 senza specificare in virtù di quale articolo venga individuata la sanzione irrogata. In ogni caso, se è stato applicato, in ipotesi, l’art. 16 di detta legge, il provvedimento è illegittimo perché la norma non prevede sanzioni di carattere demolitorio ma solo pecuniario; se invece l’intervento è stato qualificato di restauro e/o di risanamento conservativo, il provvedimento è ugualmente illegittimo per incompetenza del sindaco, atteso che la competenza in materia spetta alla Regione.
7. Con ordinanza n. 1376/93 del 15.12.1993, la Sezione respingeva la domanda cautelare non ravvisando, allo stato, il requisito dell’attualità del danno.
8. Con memoria di stile depositata il 18.01.1994, si costituiva il Comune di Macugnaga per resistere al gravame.
9. Con ordinanza n. 83/i/94 in data 19.01.1994, il Presidente della Sezione disponeva incombenti istruttori, ottemperati dal Comune il 22.03.1994.
10. In data 26.06.2008 la segreteria della Sezione notificava alle parti l’avviso di perenzione ultradecennale, a seguito del quale la Congregazione depositava in data 12.12.2008 istanza di fissazione di udienza.
11. In prossimità di quest’ultima, entrambe le parti depositavano documenti e memorie.
12. All’udienza pubblica del 18 novembre 2010, sentiti l’avv. Simona Cavarra, su delega dell’avv. Ferraris, per la parte ricorrente e l’avv. Cisa Asinari di Gresy per il Comune resistente, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
Il collegio ritiene che sia fondata l’eccezione preliminare formulata dalla difesa comunale nella memoria depositata in data 16.10.2010 e che il ricorso, pertanto, debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Va osservato, infatti, che nelle more del presente giudizio la ricorrente ha presentato al Comune di Macugnaga, in data 22.04.1994, un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione edilizia in sanatoria con riferimento alle stesse opere già sanzionate con l’ordinanza di demolizione impugnata (ammettendo, tra l’altro, che "i lavori furono eseguiti senza regolare autorizzazione" e che la copertura dell’immobile fu realizzata "in tegole piane in cemento TEGALIT e quindi in difformità dal parere espresso dal competente ufficio Regionale").
Tale circostanza è di per sé sufficiente ad rendere improcedibile il ricorso: secondo consolidati principi giurisprudenziali, che la Sezione condivide, la presentazione dell’istanza di sanatoria successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che a seguito dell’istanza di sanatoria l’ordinanza di demolizione deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio (cfr., da ultimo, TAR Sicilia Palermo, sez. III, 29 settembre 2010, n. 11113; TAR Sicilia Catania, sez. I, 21 luglio 2010, n. 3200; TAR Puglia Lecce, sez. III, 20 luglio 2010, n. 1756; TAR Campania Napoli sez. VI 15 luglio 2010 n. 16806; TAR Liguria Genova, sez. I, 9 luglio 2010 n. 5664; TAR Lazio Roma, sez. I, 2 aprile 2010 n. 5597).
Non rileva, in senso contrario, la circostanza che la predetta istanza sia stata respinta dall’amministrazione, né che il diniego sia stato successivamente annullato da questo tribunale con sentenza n. 468/1997 del 19.06.1997. L’annullamento, infatti, è stato deciso per un vizio di mera forma (difetto di motivazione), sicché il procedimento amministrativo è tutt’ora in corso e in attesa di definizione.
La stessa amministrazione comunale, con delibera di giunta n. 171 del 5 ottobre 2010, ha dichiarato di ritenere illegittima l’ordinanza di demolizione impugnata e, comunque, di non avere alcuna intenzione di eseguirla; ha precisato che i lavori per cui è causa saranno sottoposti ad accertamento di compatibilità ambientale ai fini dell’applicazione della sola indennità pecuniaria prevista dalla normativa di settore, salva la facoltà dell’interessata di richiedere il rilascio di un idoneo titolo edilizio per la sostituzione dell’attuale manto di copertura con altro di tipologia conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio vigente.
La stessa difesa comunale, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha ribadito che "Il Comune di Macugnaga…non intende procedere all’effettuazione di alcuna demolizione del manufatto".
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso in esame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le spese di lite possono essere compensate ricorrendone giusti motivi in considerazione della qualità delle parti e della natura processuale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 DIC. 2010.