Non necessita già in sede di accoglimento della domanda di ottemperanza, ex art. 117 comma 3 cod proc amm, nominare un commissario ad acta a fronte della limitata onerosità degli adempimenti e difficoltà della questione.
– rilevato che con il presente gravame parte ricorrente lamenta il silenzio serbato dall’amministrazione rispetto all’istanza di esecuzione della decisione del ricorso straordinario, adottata con dPR 28\11\2008 in attuazione del parer reso dal Consiglio di Stato (n. 2649\2007), proposto dalla L. al fine di ottenere la corresponsione del valore dei buoni pasto per i periodi indicati;
– considerato che in linea di diritto, secondo la prevalente giurisprudenza condivisa dal Collegio, in via preliminare le controversie sul silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di esecuzione del decreto di accoglimento di riscorso straordinario rientrano nella cognizione del giudice amministrativo, quand’anche nella fase di merito le posizioni giuridiche delle controparti abbiano natura paritetica (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 21 luglio 2010 , n. 4802);
– atteso che, sempre in via preliminare, va parimenti ribadito che al fine di far valere il titolo alla puntuale esecuzione della decisione sul ricorso straordinario non è utilizzabile lo strumento del ricorso per l’ottemperanza, che è limitato all’esecuzione del giudicato, quanto piuttosto, in base al principio di effettività che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti latu sensu contenziosi, volti alla tutela di situazioni soggettive del privato, la pretesa al pieno e corretto adempimento all’atto decisorio non resta sfornita di tutela, rinvenendosi nella possibilità di rendere significativo con rituale diffida il comportamento omissivo dell’amministrazione per poi avvalersi dello strumento apprestato dall’art. 21 bis della l. n. 241 del 1990 ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto con comminatoria dell’ordine di esecuzione (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 04 aprile 2008 , n. 1440 e T.A.R. Lazio, sez. I, 18 dicembre 2007 , n. 13528);
– atteso che in linea di fatto, anche all’esito dell’istruttoria svolta, risulta per tabulas la mancata risposta alla diffida datata 23\4\2010;
– considerato che pertanto sussiste l’obbligo di provvedere in capo alla p.a. intimata, rispondendo alla specifica diffida proposta;
– atteso che, peraltro, la natura della statuizioni in discussioni esclude la possibilità, allo stato, di statuire altresì in ordine alla totale fondatezza o meno nel merito dell’istanza;
– ritenuto che, ai sensi dell’art. 117 comma 2 cod proc amm, va ordinato all’amministrazione di provvedere entro un termine che pare equo stabilire in trenta giorni, mentre allo stato non necessita, ex art. 117 comma 3 cod proc amm, a fronte della limitata onerosità degli adempimenti e difficoltà della questione nominare sin d’ora un commissario ad acta;
– considerato che le spese di lite della presente fase, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, ai sensi dell’art. 117 comma 2 cod proc amm, ordina all’amministrazione di provvedere sulla diffida del 23\4\2010 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 NOV. 2010.