È irrilevante, ai fini dell’interesse a ricorrere, se dall’applicazione della disciplina introdotta con gli atti impugnati sia derivato o meno al ricorrente un danno patrimoniale, in quanto l’azione di annullamento non mira alla riparazione delle conseguenze dannose, ma al ripristino della posizione soggettiva lesa attraverso la correzione dell’azione amministrativa.
Con il ricorso in epigrafe, il Dott. S. M., titolare dell’unica farmacia operante nel Comune di Campione d’Italia, ha impugnato la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/10514 in data 9/11/2009 e la delibera del Consiglio del Comune di Campione d’Italia n. 29 del 17/11/2009 che hanno approvato l’intesa raggiunta dal Sindaco del predetto comune e dal Direttore Generale della ASL della Provincia di Como in ordine alla gestione ed al finanziamento delle spese di assistenza sanitaria del Comune di Campione d’Italia. Vengono altresì impugnati gli atti a seguito dei quali i rappresentanti del Comune e della ASL hanno sottoscritto la predetta intesa, nonché le sottoscrizioni della intesa medesima.
Il ricorrente ritiene che l’accordo recepito nelle citate delibere lederebbe i suoi interessi in quanto ivi sarebbe previsto:
– il rimborso a favore dei cittadini campionesi dei farmaci svizzeri da essi acquistati su prescrizione dei medici specialisti elvetici, senza che, all’uopo, sia prevista alcuna limitazione ai soli farmaci necessari per sopperire alla temporanea indisponibilità di prodotti previsti dalla farmacopea italiana;
– che la dispensazione dei farmaci svizzeri sia consentita anche a farmacie svizzere aventi sede in Comuni limitrofi;
– che i farmaci svizzeri possano essere acquisitati anche senza pagamento del ticket a carico dell’assistito;
– che i farmaci svizzeri collocati in fascia "A" secondo l’ordinamento elvetico possano essere dispensati gratuitamente anche qualora corrispondano a farmaci che nell’ordinamento italiano sono classificati in fascia "C" e posti, quindi, a carico dell’assistito.
Secondo il Dott. M., attraverso il suddetto meccanismo, il ricorso ai farmaci svizzeri da parte dei cittadini campionesi non solo cesserebbe di costituire un’eccezione rispetto alla regola della preferenza per l’assistenza sanitaria (medica e farmaceutica) erogata in base al SSN italiano, ma verrebbe ad essere addirittura favorito in ragione della esenzione dal ticket e della possibilità di acquisire gratuitamente medicinali che in Italia sarebbero acquistabili solo a pagamento.
Tutto ciò sarebbe lesivo dell’impresa farmaceutica da egli gestita la quale, in relazione alla dispensazione dei farmaci svizzeri, verrebbe a subire la concorrenza delle farmacie elvetiche che, in base alla predetta convenzione, potrebbero distribuire i prodotti medicinali ai cittadini campionesi con la garanzia del rimborso da parte delle strutture italiane.
Per tali motivi il ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe sulla base dei seguenti
MOTIVI
1) Incompetenza del Sindaco di Campione d’Italia a sottoscrivere l’intesa del 16/10/2009; incompetenza del Direttore Generale della ASL della Provincia di Como ad esprimere il suo assenso all’intesa predetta; incompetenza della Giunta regionale a prendere atto della citata intesa; incompetenza del Consiglio comunale di Campione a recepire la predetta intesa.
La manifestazione di volontà espressa dai sottoscrittori della convenzione sarebbe priva dei necessari atti autorizzatori e consultivi previsti dai rispettivi ordinamenti: la delibera di Giunta, per quanto riguarda il Sindaco, ed i pareri del direttore amministrativo e sanitario per quanto riguarda il Direttore generale della ASL.
La Giunta della Regione Lombardia non avrebbe poteri per disciplinare l’assistenza farmaceutica in quanto la L.R.L. 31/97 limita le sue possibilità di intervento ai soli profili della organizzazione e finanziamento dello speciale distretto sanitario di Campione d’Italia.
2) Violazione dell’art. 3 del DPR 616/80 nel suo testo originario; violazione dei principi sui quali si basa l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte del SSN (artt. 117 Cost. e art. 28 della L. 833/78); violazione delle specifiche normative settoriali.
Ai sensi dell’art. 37 della L. 833 del 1978 il governo è stato delegato ad emanare specifiche norme per disciplinare l’assistenza sanitaria dei cittadini italiani residenti nel Comune di Campione d’Italia" per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell’articolo 3, non possono essere erogati dall’unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica".
La delega è stata esercitata con il DPR 616 del 1980 il quale all’art. 3 afferma che l’assistenza sanitaria nel Comune di Campione d’Italia deve essere assicurata normalmente dalle strutture sanitarie operanti nel predetto comune mediante personale dipendente o convenzionato con la ASL, e prevede che solo per le forme di assistenza che non possano essere erogate dalla locale azienda sanitaria il Sindaco del Comune è abilitato a stipulare convenzioni con enti, istituzioni o medici operanti in territorio svizzero.
I principi enunciati dal predetto decreto, da ritenersi tutt’oggi validi e vigenti, non sono stati rispetti dalla impugnata convenzione nella parte in cui essa liberalizza la dispensazione dei farmaci svizzeri prescritti da specialisti della confederazione elvetica non limitandola ai soli prodotti italiani transitoriamente indisponibili.
Peraltro, a garanzia del rispetto del suddetto principio, le precedenti convenzioni stipulate fra il Comune di Campione e la ASL della Provincia di Como prevedevano che i medicinali prescritti da specialisti svizzeri dovessero essere confermati con ricetta del medico di base italiano (qualora il loro costo superasse un certo ammontare) il quale era tenuto ad operare la verifica circa la disponibilità di un corrispondente farmaco erogato dal servizio sanitario nazionale.
Invece, la convenzione impugnata non reca più tale limite il quale, peraltro, corrisponde ad una regola applicata anche alle prescrizioni degli specialisti italiani al di fuori del Comune di Campione d’Italia.
La convenzione, consentendo anche alle farmacie elvetiche la possibilità di erogare farmaci rimborsabili dalle strutture italiane, violerebbe, inoltre, l’art. 28 della L. 833 del 1978 che attribuisce alle farmacie italiane la concessione relativa alla dispensazione dei farmaci soggetti a rimborso da parte del SSN.
La possibilità di acquisire farmaci svizzeri senza pagamento del ticket e, addirittura, in via gratuita per quelle specialità che, pur non essendo a pagamento per l’ordinamento svizzero, lo sono per quello italiano, violerebbe, poi, l’art. 3 del D.Lgs 124 del 1998.
3) Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione.
Gli atti impugnati non conterrebbero alcuna motivazione in ordine alle deroghe da esse apportate al normale funzionamento del sistema di dispensazione dei farmaci previsto dal servizio sanitario nazionale italiano.
Nelle more del giudizio il Comune di Campione, con delibera della Giunta n. 248 in data 23/12/2009, ha approvato un protocollo operativo per la gestione della spesa da sostenersi in ordine alle prescrizioni dei farmaci appartenenti al prontuario svizzero ed ha predisposto un opuscolo per informare la cittadinanza delle condizioni di fruibilità del servizio. Il Direttore della ASL della Provincia di Como ha adottato la deliberazione n. 615 del 17/12/2009 con la quale vengono recepiti i contenuti dell’intesa sottoscritta il 16/10/2009 con il Sindaco del Comune di campione d’Italia.
Avverso i predetti atti il Dott. M. ha proposto i seguenti
MOTIVI AGGIUNTI
1) Illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il ricorso principale;
2) Quanto alla deliberazione del Direttore generale della ASL n. 615/09: incompetenza e, in subordine, violazione dei principi sulla ratifica e convalida degli atti amministrativi.
Nessuna disposizione attribuirebbe alla ASL la competenza a provvedere, in deroga alle norme vigenti, alla regolamentazione della assistenza sanitaria e farmaceutica nel comune di Campione d’Italia.
Mancherebbero poi gli elementi formali minimi per cui la predetta delibera possa essere considerata come ratifica della convenzione sottoscritta dal Direttore Generale il 16 ottobre 2009.
3) Quanto alla deliberazione della Giunta Comunale di Campione d’Italia n. 248/09: incompetenza; violazione dell’art. 3 del DPR 616/80; violazione del protocollo aggiuntivo annesso all’accordo italo-svizzero del 28/01/2005; violazione dei principi ricavabili dagli artt. 85 e 87 del D.Lgs 196/03; in subordine: eccesso di potere per contrasto con il paragrafo n. 11 dell’intesa del 16/10/2009 e con la delibera del Consiglio Comunale n. 29/09, nonché per contraddittorietà con la nota comunale del 30/12/2009 e per difetto assoluto di motivazione.
A seguito della stipulazione dell’accordo Italo-Svizzero del 28/01/2005 è venuto meno il potere del Comune di Campione d’Italia di stipulare accordi con entità elvetiche per garantire l’assistenza sanitaria ai suoi cittadini.
La delibera della Giunta, inoltre, introduce modalità operative "nuove" che esorbitano dal contenuto della delibera consiliare n. 29 del 2009 in quanto individua senza alcuna motivazione nelle farmacie dei comuni di Bissone e Melide quelle abilitate a dispensare farmaci ai cittadini campionesi con rimborso da parte del Comune, affida ad un gruppo di lavoro privo di personale qualificato il compito di verificare le ricette relative ai farmaci svizzeri dispensati, pone solo a carico dei medici del SSN italiano l’obbligo di prescrivere prioritariamente medicinali appartenenti al prontuario farmaceutico italiano, lasciando invece piena libertà agli specialisti svizzeri.
3) Quanto alla nota del Comune di Campione d’Italia del 30/12/2009: eccesso di potere per errore e contrasto con la deliberazione della Giunta comunale n. 248/09.
La nota informativa non reca la menzione della delibera consiliare n. 29/09 approvata il giorno prima, affermando, invece, che le modalità operative per la dispensazione dei farmaci svizzeri sarebbero in attesa di formale definizione.
Si sono costituiti, il Comune di Campione, La ASL della Provincia di Como e la regione Lombardia per resistere al ricorso.
All’udienza del 10 giugno 2006, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Occorre preliminarmente farsi carico delle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalle parti resistenti e, in particolare, dal Comune di Campione d’Italia.
In primo luogo viene eccepita la mancata impugnazione delle precedenti convenzioni stipulate fra il Comune di Campione d’Italia e la ASL della Provincia di Como regolanti il servizio di dispensazione dei farmaci non appartenenti al prontuario italiano.
L’eccezione non ha pregio perché le precedenti convenzioni non costituivano atti presupposti di quello impugnato, trattandosi più semplicemente di provvedimenti cronologicamente precedenti che dispiegavano la propria efficacia in periodi anteriori a quello a cui si riferisce la delibera della Giunta Regionale del 9/11/2009.
In ogni caso l’accordo avverso il quale il Dott. M. svolge le proprie doglianze contiene significativi elementi di novità rispetto a quelli che lo hanno preceduto, prevedendo per la prima volta la possibilità di dispensare farmaci svizzeri in regime di rimborso anche alle farmacie elvetiche ed esonerando i medici di base dalla conferma della prescrizione degli specialisti svizzeri.
Viene poi eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere sotto vari profili.
Si afferma che il Dott. M. non sarebbe titolare di alcuna posizione soggettiva giuridicamente protetta ma avrebbe azionato solo un generico interesse ad incrementare il proprio patrimonio, non potendo egli vantare alcun diritto di esclusiva nella vendita dei farmaci non appartenenti al prontuario italiano.
Conti alla mano, risulterebbe, poi che gli atti impugnati non avrebbero arrecato al ricorrente alcun pregiudizio economico.
Tali eccezioni sono infondate.
È nozione comune che l’utilità che il ricorrente si ripromette di conseguire dalla sentenza favorevole del giudice amministrativo non può corrispondere solo ad un interesse di mero fatto ma deve essere anche oggetto di una vera e propria posizione soggettiva individuale, differenziata e normativamente qualificata.
La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato che la "qualificazione dell’interesse azionabile davanti al giudice amministrativo va individuata non soltanto in base alle norme che attribuiscono il potere, ma anche in considerazione della complessiva tutela che l’ordinamento stesso attribuisce a quel determinato interesse materiale" (TAR, Sardegna 10/07/2009 n. 1271) ben potendosi ricavare la sua meritevolezza dalla "obiettiva rilevanza sociale" da esso rivestita (Cons. Stato, V, 18/01/1984 n. 49).
La posizione del farmacista, come è noto, riassume in sé una pluralità di status trattandosi, al contempo, di un imprenditore commerciale e di un concessionario di servizio pubblico a cui la legge stessa affida la dispensazione dei farmaci coperti dal SSN attraverso convenzioni da stipularsi con le ASL (art. 28 L. 833/78).
Le regole obiettive che governano lo svolgimento del servizio di assistenza farmaceutica, ivi comprese quelle concernenti la prescrizione dei medicinali, sono quindi inscindibilmente intrecciate con gli interessi individuali dei titolari delle farmacie pubbliche e private in quanto aventi valenza "conformativa" di tale peculiare attività imprenditoriale.
L’interesse che hanno i farmacisti al corretto funzionamento di tali regole non può essere, perciò, degradato a situazione di mero fatto, rilevante ai soli fini patrimoniali, ma costituisce una specifica posizione protetta dall’ordinamento sub specie di interesse legittimo quando, come accade nel caso di specie, si faccia questione di norme che disciplinano l’esercizio di poteri amministrativi.
Nel caso di specie, il Dott. M. afferma che se fossero stati correttamente applicati l’art. 28 della L. 833 del 1978, che – a suo dire – riserverebbe all’unica farmacia italiana di Campione d’Italia la concessione del servizio di assistenza farmaceutica, e l’art. 3 del DPR 616 del 1980 che, sempre secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, limita il ricorso all’assistenza sanitaria ad enti di diritto elvetico ai soli casi in cui non sia possibile sopperire alle medesime esigenze attraverso strutture facenti parte del SSN, egli avrebbe conseguito determinate utilità consistenti nell’esclusiva del diritto di dispensare farmaci svizzeri e, comunque, in un mancato potenziale decremento della vendita di quelli italiani.
Tali affermazioni, in sé del tutto plausibili, valgono a radicare la legittimazione e l’interesse a ricorrere che, in quanto condizioni dell’azione, devono essere desunti dalle allegazioni contenute nella domanda (TAR Lombardia III, 1230/2010).
Il problema se le prospettazioni contenute nel ricorso siano o meno corrette in fatto o in diritto è, invece, questione che attiene al merito
Parimenti irrilevante ai fini dell’interesse a ricorrere è se dall’applicazione della disciplina introdotta con gli atti impugnati sia derivato o meno un danno patrimoniale, in quanto l’azione di annullamento non mira alla riparazione delle conseguenze dannose, ma al ripristino della posizione soggettiva lesa attraverso la correzione dell’azione amministrativa.
Il Comune di Campione afferma poi che la carenza di interesse a ricorrere deriverebbe anche dal fatto che il protocollo di intesa impugnato, ormai scaduto, sarebbe stato sostituito da uno successivo approvato con delibera G.C. n. 50/2010 non impugnata dal ricorrente.
Al riguardo è tuttavia sufficiente richiamare il noto indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’interesse a ricorrere permane anche dopo il venir meno dell’efficacia dell’atto impugnato qualora le statuizioni della sentenza potrebbero riverberarsi su rapporti analoghi che le stesse parti potrebbero instaurare successivamente.
Il Comune di Campione eccepisce poi l’inammissibilità del ricorso del ricorso per la mancata notifica ai titolari delle farmacie di Melide e Bissone i quali rivestirebbero la qualifica di controinteressati formali.
L’eccezione ha valenza solo con riguardo alla parte dei motivi aggiunti con la quale il Dott. M. ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 248 del 2009 la quale, in effetti, abilita i suddetti esercizi farmaceutici a dispensare farmaci svizzeri ai cittadini campionesi con copertura delle spese da parte del Comune.
L’eccezione non inficia, tuttavia, il ricorso principale nel quale l’estensione anche alle farmacie svizzere della facoltà di distribuire i medicinali svizzeri prescritti dai medici di base o dagli specialisti ai cittadini di Campione d’Italia non era puntuale e limitata solo a taluni esercizi, non potendosi, perciò, configurare in relazione agli atti impugnati per primi alcun controinteressato formale.
Non merita accoglimento anche la censura di nullità del ricorso per indeterminatezza del suo oggetto in quanto nel loro contenuto essenziale le censure formulate dal Dott. M. sono puntuali e chiare.
Venendo all’esame del merito vanno rigettati i motivi con i quali il ricorrente denuncia l’incompetenza a vario titolo dei soggetti pubblici che hanno emanato gli atti impugnati.
Invero, le peculiari modalità di svolgimento dell’assistenza sanitaria nel Comune di Campione d’Italia sono disciplinate dal combinato disposto dell’art. 3 del D.P.R. 616 del 1980 e dall’art. 15 comma 8 della L.R.L. 31/97.
La prima norma intesta al Sindaco del Comune di Campione d’Italia il potere di stipulare convenzioni con enti di diritto svizzero per garantire ai cittadini del predetto comune l’assistenza sanitaria non erogabile attraverso le strutture del SSN. Dette convenzioni devono essere ratificate dal Consiglio Comunale e richiedono il previo parere del Direttore Generale della ASL quando questa non coincida con lo stesso Comune di Campione.
La suddetta competenza lungi dall’essere venuta meno con l’accordo Italo Svizzero del 28/1/2005 (non recepito con atto avente valenza normativa nel territorio dello Stato e che, comunque, non ha fatto venir meno la necessità di approvvigionarsi dei servizi sanitari offerti nel Canton Ticino) è stata implicitamente ribadita dal D.L. 7/05 convertito in L. 43/05 che ha attribuito al Comune di Campione un fondo speciale per far fronte ai maggiori costi dell’assistenza sanitaria ai suoi cittadini rispetto alle disponibilità del Servizio sanitario regionale.
Attraverso le predette convenzioni il Sindaco del Comune di Campione è, quindi, abilitato a disporre degli speciali fondi messi a disposizione dell’Ente per le finalità suddette.
Premesso ciò, a nulla rileva che gli enti di diritto elvetico non siano controparti formali dell’accordo impugnato. Essi, infatti (sub specie di farmacie abilitate a dispensare i farmaci coperti dallo speciale fondo gestito dal Comune), ne sono, comunque, i destinatari in quanto tutto il meccanismo da esso predisposto è preordinato ad ottenere prestazioni sanitarie svizzere a favore dei cittadini campionesi; e ciè è sufficiente per inquadrare il potere esercitato dal Sindaco nell’ambito dell’art. 3 del D.P.R. 616/80.
A torto il ricorrente rileva poi che la stipula dell’accordo non sia stata preceduta da una delibera della Giunta. La norma suddetta prevede, infatti, che l’intervento degli organi deliberativi (nella specie il Consiglio Comunale) debba essere limitato alla approvazione dello schema della predette convenzioni. Nel caso di specie, poi, il Consiglio Comunale del Comune di Campione ha addirittura approvato la convenzione recependo la delibera della Giunta regionale del 9/11/2009.
Parimenti infondata è la censura con cui si eccepisce la carenza di potere di intervento del Direttore generale della USL della Provincia di Como nella materia di disciplina della assistenza sanitaria ai cittadini campionesi mediante strutture di diritto elvetico.
Infatti, è la stessa norma sopra richiamata a stabilire che il Direttore della ASL debba esprimere il proprio parere sugli accordi concernenti tale forma di assistenza; e, in ogni caso, appare più che naturale che la locale Azienda sanitaria debba intervenire nella materia de qua in quanto si tratta non solo di stabilire le modalità di erogazione dei servizi sanitari prestati al di fuori del SSN ma anche di determinare i confini fra i servizi coperti dalle strutture nazionali e quelli demandati agli enti di diritto svizzero.
Non ha pregio nemmeno l’eccepita mancanza di una formale deliberazione del Direttore Generale contenente i pareri del direttore sanitario e di quello amministrativo.
Infatti, l’intervento del Direttore generale nell’esercizio delle competenze di cui si discute non ha un contenuto decisorio bensì solo consultivo e funzionale al coordinamento fra i servizi prestati dagli enti elvetici e quelli che rimangono a carico del SSN.
Senza contare poi che l’accordo impugnato è stato successivamente recepito con delibera del Direttore della ASL della Provincia di Como n. 615/09 contenente anche i pareri del Direttore Sanitario ed Amministrativo.
Infondata è anche l’eccepita carenza di potere della Giunta regionale della Lombardia il cui ruolo, secondo il ricorrente, dovrebbe limitarsi agli aspetti strettamente organizzativi, non potendo incidere sul regime sostanziale dell’assistenza sanitaria erogata a favore dei cittadini campionesi.
Invero, nell’incertezza normativa derivante dal sovrapporsi delle fonti statali a quelle regionali, la Regione Lombardia ha inteso attribuire alla competenza dell’organo esecutivo regionale prevista dall’art. 15 comma 8 della L.R.L. 31/97 non una funzione sostitutiva delle intese che l’art. 3 del DPR 616/80 demanda al Sindaco del comune di Campione, ma una funzione di controllo e supervisione delle stesse per verificarne la compatibilità con i livelli di assistenza programmati dalla Regione.
Sicché, pur rimanendo la disciplina delle forme di assistenza integrativa una prerogativa del Sindaco di Campione d’Italia, l’approvazione delle intese da egli stipulate da parte della Giunta regionale appare del tutto conforme con le linee dell’ordinamento e va, quindi, esente dalle censure dedotte nel ricorso.
Venendo all’esame delle censure sostanziali dedotte con il ricorso principale, il Collegio reputa che esse siano solo parzialmente fondate.
Occorre preliminarmente chiarire che i poteri di spesa e di deroga alle normali condizioni di erogazione dei servizi sanitari che l’art. 3 del DPR 616/80, in esecuzione della delega di cui all’art. 37 della L. 833/78, ha conferito al Sindaco del comune di Campione d’Italia non possono trasformarsi in una sorta di privilegio per i cittadini di tale Comune rispetto agli altri utenti dei servizi sanitari regionali ma devono essere strettamente funzionali a garantire quelle forme di assistenza che non possono essere erogate in loco dalle strutture sanitarie italiane in ragione della particolare collocazione geografica del predetto Comune.
A tal fine è bene anche ricordare che la competenza a stabilire i livelli essenziali di assistenza sanitaria spetta allo Stato, e solo le regioni possono stabilire livelli di assistenza superiori. È da considerarsi, quindi, illegittima ogni determinazione in materia dei livelli di governo inferiori che non possono impegnare risorse per garantire livelli assistenziali superiori agli standards regionali, poiché ciò, a tacer d’altro, si risolverebbe in una violazione del principio di uguaglianza.
La disciplina "speciale" dettata per il comune di Campione d’Italia non costituisce una deroga a tale principio ma, a ben vendere, ne è una forma di attuazione in quanto consente, attraverso un fondo speciale, di accedere alle strutture di diritto elvetico quando quelle italiane non siano sufficienti a garantire gli standards regionali.
Premesso ciò appare congruente con tali linee di indirizzo la parte della convenzione impugnata che estende il rimborso della erogazione dei medicinali svizzeri anche alle farmacie svizzere (poi concretamente individuate dalla successiva delibera di Giunta del 23/12/2009).
Infatti, ciò consente ai residenti nel comune di Campione di poter ottenere la dispensazione dei medicinali anche nei giorni e negli orari in cui la farmacia del Dott. M. non è aperta, cosa che, per un servizio essenziale, quale è quello farmaceutico, appare imprescindibile.
Non altrettanto può, invece, dirsi, per quanto riguarda la disposizione della convenzione con cui si consente il rimborso di tutti i farmaci svizzeri prescritti da medici specialisti, senza istituire alcuna forma di verifica in ordine alla sussistenza ed alla reperibilità di omologhi medicinali appartenenti alla farmacopea italiana.
A giustificazione di ciò non può opporsi la considerazione secondo cui non si potrebbe limitare la libertà dei medici stranieri di prescrivere i prodotti che meglio conoscono e che ritengono più efficaci.
Infatti, nelle convenzioni precedenti a quella impugnata era previsto che la prescrizione dello specialista svizzero dovesse essere confermata dal medico di base di Campione convenzionato con il SSN. In tale fase, questi doveva verificare se il farmaco prescritto dal medico svizzero potesse essere sostituito con uno rimborsabile attraverso il servizio sanitario nazionale.
Aver fatto venir meno tale forma di controllo, che, peraltro, è "la regola" in tutto il territorio italiano, non risponde ad alcuna esigenza connessa con la particolare posizione del comune di Campione. Si tratta senza dubbio di una notevole facilitazione per i cittadini campionesi ma non sussiste alcuna plausibile ragione per cui tale facilitazione, che comporta riflessi negativi per le casse pubbliche e che non sussiste per gli altri cittadini italiani e lombardi, debba essere riservata solo ad essi.
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del Comune, il controllo sulla sussistenza di un farmaco omologo a quello prescritto dallo specialista svizzero non è previsto nemmeno dal protocollo operativo approvato con la delibera di Giunta n. 248 del 2009.
Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del predetto protocollo le verifiche che deve effettuare la commissione nominata dalla Giunta ai fini del rimborso della spesa farmaceutica attengono a profili diversi da quello di cui qui si discute. Né la semplice previsione della facoltà di avvalersi della collaborazione di un farmacista della ASL della Provincia di Como può valere a superare il chiaro dato letterale della predetta norma.
Non appare perspicuo nemmeno il rilevo secondo cui del mancato controllo sulla dispensazione dei farmaci svizzeri beneficerebbe anche il Dott. M., anche egli autorizzato a venderli. Infatti, è interesse del ricorrente che la quota di farmaci svizzeri dispensata ai residenti nel Comune di Campione sia per quanto più possibile ridotta a favore di quelli italiani sulla vendita dei quali egli non subisce la concorrenza delle farmacie elvetiche.
Fondato è anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta che il sistema istituito dalla convenzione impugnata consentirebbe il rimborso di farmaci svizzeri classificati in fascia "A" secondo l’ordinamento elvetico ma che, in base al sistema italiano sarebbero da collocarsi in fascia "C" e, quindi, a totale carico dell’assistito.
Anche tale previsione, infatti, non appare in alcun modo correlata con la necessità di sopperire a carenze del SSN dovute alla particolare posizione territoriale del Comune di Campione, ben potendo il Comune operare, anche in questo caso, un riscontro sulla sussistenza di analogo medicinale italiano.
In conclusione il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, merita accoglimento.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano tuttavia la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui non prevedono alcuna forma di controllo sulla possibilità di sostituire i farmaci prescritti dagli specialisti svizzeri con medicinali italiani e nella parte in cui prevedono il rimborso di farmaci svizzeri ricadenti in fascia "A" per l’ordinamento elvetico ma che nell’ordinamento italiano sarebbero a totale carico dell’assistito.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10/06/2010 con l’intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 SET. 2010.