Ai sensi dell’art. 41 commi 1 e 5, l. n. 99 del 2009, sono tra l’altro attribuite alla competenza del Tar Lazio, Roma, tutte le controversie attinenti a progetti di razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione: disciplina conforme ai canoni costituzionali, quale esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, ogni qualvolta venga in considerazione l’esercizio di funzioni di rilevanza nazionale, sussistendo esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione, con il correlativo difetto di competenza di ogni altro TAR; di conseguenza, i giudizi pendenti, ad onere della parte interessata, dovevano essere riassunti davanti al Tar Lazio, Roma, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del 31 luglio 2009 ed entrata in vigore il successivo 15 agosto 2009 (nella specie, il giudizio, non riassunto nei modi di legge entro il 14 novembre 2009, risultava divenuto improcedibile ovvero estinto per mancata riassunzione tempestiva, ma una pronuncia sul punto avrebbe implicato il superamento del difetto di cognizione discendente dall’attribuzione legale della competenza funzionale inderogabile della materia al TAR Lazio, Roma).

1. – La ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati, recanti approvazione e giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione e l’esercizio della linea elettrica a 132 kV denominata "Rifacimento Rubiera – Cà de Caroli";
2. – La controinteressata Enel distribuzione s.p.a., con l’atto di costituzione del 12 gennaio 2004 ha argomentato per il rigetto del ricorso ed altrettanto hanno chiesto i difensori della Provincia di Reggio Emilia e l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate, sollevando anche questioni di rito relative alla tempestività del ricorso.
Con Ordinanza n. 252 assunta nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2006 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
3. Con atto di intervento depositato in data 16.6.10, la Terna Linee Alta Tensione S.r.l. (TELAT) ha eccepito, tra l’altro, la carenza di competenza di questo Tribunale, in favore del TAR del Lazio – sede di Roma, a tenore dell’art. 41 della L. 99/09.
Anche le parti resistenti hanno aderito alla sollevata eccezione.
All’udienza di trattazione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente, con memoria depositata il 24.6.2010, ha contestato l’applicabilità nella fattispecie del citato art. 41 mancando la dimostrazione del perfezionamento dell’acquisizione da parte di TERNA S.p.a. della rete di distribuzione in alta tensione di proprietà di ELAT S.r.l..
Sul punto, però, ogni dubbio appare fugato dagli atti depositati in giudizio il 9.7.2010 a dimostrazione del perfezionamento della cessione in capo a TERNA dell’intero capitale di ELAT, società cui ENEL distribuzione aveva conferito il ramo d’azienda costituito dalle linee di alta tensione, con i rapporti giuridici inerenti. Ne consegue che l’elettrodotto in contestazione fa parte a tutti gli effetti della RTN.
4. Orbene, ai sensi del primo comma del citato art. 41, L. 99/2009, sono tra l’altro attribuite "alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati… relative ad infrastrutture di trasporto [di energia elettrica] ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale". Ed, appunto, il provvedimento di VIA gravato, così come gli altri atti parimenti impugnati, hanno riguardo – come chiaramente emerge dalla documentazione versata in atti – ad un progetto di razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione;
Né la questione di legittimità costituzionale della previsione che attribuisce competenza esclusiva al T.A.R. per il Lazio, dedotta dalla ricorrente, merita di trovare ingresso. Infatti, la Corte Costituzionale, in fattispecie analoghe, ha ritenuto conformi ai canoni costituzionali le disposizione di legge che attribuiscono, per determinate materie, la competenza esclusiva al TAR del Lazio (cfr., da ultimo, Corte Cost., 26 giugno 2007, n. 237), quale esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, ogni qualvolta venga in considerazione l’esercizio di funzioni di rilevanza nazionale, sussistendo esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione (come, quindi, nel caso di specie, il trasferimento di energia ad alta tensione).
In conclusione, conformemente a quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza (TAR Friuli Venezia Giulia n. 166/2010; TAR Campania, V, n. 6614/2010) difetta la competenza di questo Tribunale sulla controversia che ne occupa, in favore del TAR Lazio, sede di Roma.
Peraltro, il quinto comma dell’art. 41 in parola, dispone che i giudizi pendenti ad onere della parte interessata devono essere riassunti davanti al TAR Lazio, Roma, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U.R.I. del 31.7.2009 ed entrata in vigore il successivo 15 agosto; il che induce anche a ritenere che il giudizio, non riassunto nei modi di legge entro il 14.11.2009, sia divenuto improcedibile ovvero si sia estinto per mancata riassunzione.
Ma una pronunzia sul punto comporterebbe il superamento del difetto di giurisdizione discendente dall’attribuzione legale della competenza funzionale inderogabile della materia al TAR Lazio, sede di Roma.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Emilia e Romagna – Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 454 del 2003, meglio in epigrafe specificato, proposto da F. M., dichiara sulla domanda proposta la competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente, Estensore
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 SET. 2010.