SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5 ottobre 2007, B.P. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 22 febbraio 2007, con la quale la Corte d’appello di Brescia aveva confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle sue domande di annullamento del licenziamento disciplinare intimatole dalla datrice di lavoro FAIC s.r.l. in data 25 luglio 2001 per fatti avvenuti il 1 giugno 2001 e contestati il successivo 7 giugno.
In particolare, i giudici, oltre a ritenere che il licenziamento fosse tempestivo, avevano valutato che esso fosse sostenuto da giusta causa, accertando la fondatezza della contestazione di avere falsamente attribuito all’amministratore unico della società, che l’aveva richiamata perchè riprendesse la sua posizione di lavoro, una condotta violenta denunciata come infortunio sul lavoro.
Resiste alle domande la società Faic s.r.l. con rituale controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

 

 
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Col primo motivo di ricorso, B.P. lamenta, sotto un duplice profilo, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
In primo luogo, la Corte territoriale, nel ritenere che la lavoratrice "avrebbe reso sin dal primo momento una versione dei fatti sicuramente falsa, stravolgendo l’episodio sia per entità, modalità, sia sotto il profilo dell’intenzionalità, non essendovi stata alcuna percossa, ma una reazione sbagliata si, ma non diretta a provocare lesioni", avrebbe anzitutto attribuito alla lavoratrice un comportamento da lei non posto in alcun modo in essere.
Infatti prima del licenziamento la lavoratrice, allontanandosi dal luogo di lavoro per recarsi al pronto soccorso del locale ospedale, avrebbe poi unicamente trasmesso all’azienda un certificato medico, in cui si dava semplicemente atto che "riferisce percosse da persona nota. Ecchimosi sul deltoide sinistro con soffusioni periarticolari alla spalla. Prognosi 10 giorni".
Un secondo profilo di illogicità viene denunciato con riguardo all’affermazione della Corte secondo cui le ecchimosi procurate dal datore di lavoro "non costituirebbero una percossa, ma una reazione sbagliata si, ma non diretta a provocare lesioni". Nota infatti la ricorrente che le ecchimosi sono qualificabili come lesioni e possono essere anche colpose.
2 – Con un secondo motivo, la difesa della B. deduce la violazione dell’art. 2119 c.c., e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto grave il fatto che la lavoratrice avesse rifiutato nell’immediatezza un possibile chiarimento della vicenda come richiesto dall’amministratore unico, recandosi invece, in compagnia della madre e della sorella al pronto soccorso, per restare poi assente, per preteso infortunio sul lavoro causato da percosse del datore di lavoro, per più di otto mesi.
La ricorrente sostiene infatti che, nell’occasione, sull’interesse del datore di lavoro dovevano prevalere le esigenze di tutela della salute della ragazza, la quale, del resto, essendo in allora minorenne, aveva obbedito alla decisione in proposito assunta dalla madre.
In ogni caso, il comportamento in questione non avrebbe potuto essere considerato condotta gravissima, tale da far venir meno il rapporto fiduciario.
Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha accertato che il primo giugno 2001, l’amministratore unico della società aveva ripetutamele invitato la B. a tornare nella propria posizione lavorativa (dalla quale si era allontanata senza esserne autorizzata), accompagnando infine l’invito col prenderla per un braccio. La lavoratrice aveva reagito con urla, aveva chiamato al telefono la madre e la sorella e queste, recatesi in azienda, avevano accompagnato la ragazza al pronto soccorso del locale ospedale, ove questa aveva dichiarato di avere subito le lesioni personali riscontrate (ecchimosi sul deltoide sinistro con soffusioni periarticolari alla spalla) a causa di percosse subite sul luogo di lavoro. Da qui la conseguente denuncia di infortunio sul lavoro, che peraltro, successivamente, nel 2002, l’INAIL non aveva riconosciuto, per non essere risultate provate "le cause e circostanze dell’evento".
La Corte ha pertanto valutato, anche alla stregua delle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio, che siffatto riscontro diagnostico immediato sulla persona della lavoratrice – anche a voler ritenere che le lesioni fossero state determinate dal gesto dell’amministratore della società -, fosse del tutto incompatibile con l’ipotesi di vere e proprie percosse (nel senso corrente del termine) gravi, tali cioè da determinare un’assenza per malattia che al momento del licenziamento, assommava già ad oltre cinquanta giorni e per giunta di percosse intenzionalmente dirette a ledere l’integrità fisica della ragazza, ipotesi viceversa desumibile dal comportamento tenuto nell’occasione da quest’ultima, che aveva reagito urlando, chiamando madre e sorella, rifiutando ogni colloquio chiarificatore con l’amministratore e denunciando un infortunio provocato da percosse subite sul luogo di lavoro.
A fronte di tale ricostruzione dei fatti e della conseguente valutazione del comportamento contestato alla lavoratrice come di intenzionale o comunque gravemente colposa drammatizzazione e manipolazione della vicenda, il ricorso, attraverso la considerazione isolata di alcuni passaggi della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento delle espressioni usate dalla Corte territoriale, realizzato attraverso la decontestualizzazione dei fatti e delle circostanze cui sono riferite, prospetta in realtà, come vizio di violazione di legge e di motivazione, una propria diversa valutazione complessiva dei fatti di causa, sottoponendola quindi al giudizio, che non può che essere di merito, di questa Corte di legittimità, cui viceversa l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non attribuisce il potere di procedere ad un giudizio di merito di terza istanza.
Il ricorso va pertanto respinto, con la condanna della ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio di cassazione, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

 

 
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in 18,00, per esborsi ed Euro 5,000,00, oltre accessori di legge, per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010