Ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro non può pretermettersi la volontà delle parti, con riferimento al contenuto specifico del rapporto, avuto riguardo alla natura della prestazione ed alla qualità delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 febbraio 2004 D.P. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Trento la Fondazione (OMISSIS), già Istituto trentino di cultura deducendo:
a) che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, in virtù di un contratto sottoscritto il (OMISSIS);
b) che gli erano state assegnate mansioni superiori per qualità e quantità rispetto a quelle previste nel contratto originario ed indicate con la sigla (OMISSIS) nella corrispondenza elettronica;
c) che aveva, tra l’altro il compito di effettuare "secondo sistemi formali il controllo della gestione dell’attività svolta per il progetto di ricerca "e (OMISSIS)" verificando la correttezza dei lavori previsti dal piano esecutivo del progetto nonchè il controllo dei lotti complessivi di lavoro oggetto di periodica consegna al committente (c.d. Workpackages);
d) che, nello svolgimento del suo lavoro era venuto in possesso del documento finale di apertura commessa tra ITC e la PAT il quale evidenziava abnormi incrementi nelle somme totali;
e) che i suoi superiori ai quali egli aveva riferito la circostanza, l’avevano sollevato dall’incarico, affidando quest’ultimo al suo collega E.;
f) che, in data 7.7.2003 aveva inviato ai suoi partner coinvolti nel lavoro, una missiva in cui manifestava la sua intenzione di raccogliere materiali relativi al "Workpackage 3" suscitando la reazione adirata della collega G., ed assicurazioni da parte del dr. F.;
g) che, in data 14.7.2003, riceveva per e/mail una lettera di licenziamento in tronco, sottoscritta dal direttore amministrativo;
h) che al suo rientro in Trento gli era stato negato il recupero dei suoi effetti personali;
Tutto ciò premesso, il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, a suo giudizio comprovato dal suo inserimento nella struttura aziendale, e dalla sua sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della Fondazione convenuta (della quale utilizzava le strutture aziendali), chiedeva che venisse dichiarato nullo e/o inefficace l’intimato licenziamento, in quanto privo di giusta causa e in contrasto con il disposto dell’art. 7 dello Stat. lav., con conseguente reintegra nel posto di lavoro, e condanna della controparte a corrispondergli l’indennità commisurata alla retribuzione media globale prevista dal ccnl o dal ccpl di categoria "ricercatori e tecnologici", anche ai sensi dell’art. 36 Cost., nonchè a corrispondergli le differenze retributive per il periodo 1.1.2003 – 15.7.2003, avendo già percepito allo steso titolo e periodo la somma netta complessiva di Euro 10.031,62.
Invocava altresì la condanna del datore di lavoro al pagamento delle indennità per ferie e permessi non goduti, di adeguato indennizzo per il ristoro dei danni morali e materiali patiti per l’illegittimo ed ingiurioso licenziamento, nonchè la condanna dell’ITC a consegnargli il materiale brevettuale da esso realizzato.
La Fondazione, costituitasi in giudizio, contestava la natura subordinata del rapporto de quo, aggiungendo che il D. si era abusivamente inserito in attività estranee alle sue mansioni, e in particolare nell’attività di controllo di gestione.
Negava di aver rifiutato la restituzione degli effetti personali al ricorrente, e argomentava di essere stata costretta a recedere dal rapporto ai sensi dell’art. 1453 c.c. in relazione alla gravità dell’inadempimento del D.; in via riconvenzionale, instava per il relativo accertamento del medesimo con condanna del D. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in Euro 10,000,00 per avere lo stesso prodotto documenti dei quali si era impossessato abusivamente, nonchè al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Con memoria del 21.5.2004, l’attore, per l’ipotesi che non fosse riconosciuta la natura subordinata del rapporto, chiedeva la condanna dell’ITC al pagamento del residuo compenso dal 5.7.2003 al 31.12.2003 per avere la controparte unilateralmente risolto il rapporto in assenza di giusta causa e di giustificato motivo obiettivo, instando per la cancellazione delle frasi contenute al punto 3 della memoria difensiva dell’ITC allegandone la falsità e la loro natura offensiva.
Esperita l’istruttoria, il giudice adito, con sentenza parziale del 10.6.2005 disponeva la prosecuzione del giudizio, in relazione alla richiesta restituzione del materiale brevettuale, rigettando tutte le altre domande, e riservando al definitivo la statuizione sulle spese di lite.
Assunte le prove testimoniali, il Tribunale di Trento, con sentenza del 20 ottobre 2006, rigettava anche quest’ultimo capo di domanda, condannando il D. a rifondere alla controparte, la metà delle spese di giustizia, con compensazione della residua metà.
Avverso dette sentenze il D. proponeva appello con ricorso del 18.1.2007, chiedendone l’integrale riforma, e riproponendo tutte le domande di merito svolte in primo grado.
Dal suo canto, la Fondazione resistente eccepiva l’inammissibilità dell’appello, per avere l’appellante proposto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva del 10.6.2005, ex art. 340 c.p.c., riserva, tuttavia, non consentita, non ricorrendo nella fattispecie le ipotesi le ipotesi di cui all’art. 278 c.p.c. e all’art. 279 c.p.c., nn. 2 e 4.
Con appello incidentale condizionato l’appellante riproponeva la domanda in via riconvenzionale svolta nel giudizio di primo grado.
La Corte di appello con sentenza del 4.6.2007, rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale proposto dalla Fondazione convenuta avverso le citate sentenze del Tribunale di Trento che confermava integralmente. Condannava, altresì, l’appellante alle spese di lite liquidate in complessivi Euro 9.250,00.
Avverso la sentenza di appello il D. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, cui replica l’ITC con controricorso e ricorso incidentale, quest’ultimo replicato da controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta – ex art. 335 c.p.c. – la riunione dei ricorsi -principale e incidentale – avendo entrambi ad oggetto la medesima sentenza della Corte di appello.
1. Col primo motivo del ricorso principale – denunciando la violazione degli artt. 1175, 1218, 1222, 1223, 1323, 1374, 1375 e 2043 c.c. – il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui – confermando quanto già deciso dal Giudice di 1^ grado – ha ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro sottostante "conditio si ne qua non" ai fini della ammissibilità della prima domanda avente ad oggetto l’accertamento della natura ingiuriosa e/o vessatoria del suo allontanamento dal posto di lavoro nonchè il risarcimento dei conseguenti danni.
Secondo il ricorrente le modalità illecite con cui l’ITC, in violazione di diritti primari, costituzionalmente garantiti ha interrotto il rapporto di lavoro, rendono privi di rilievo la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Il comportamento del datore di lavoro (o del committente), nella fattispecie, rileva su un piano più generale, in termini di rispetto delle norme che impongono il comportamento o l’esecuzione secondo buona fede del contratto da parte dei contraenti (artt. 1175 e 1375 c.c.) nell’ambito di qualsivoglia rapporto contrattuale (art. 1323 c.c.), obblighi che per legge (art. 1374 c.c.) vincolano le parti e la cui violazione comporta il risarcimento del danno (artt. 1222 e 1223 c.c.).
Ne deriva che le domande dell’appellante non potevano essere ritenute come "ontologicamente" dipendenti dalla qualificazione siccome subordinato del rapporto di lavoro, con ciò, indebitamente condizionando l’applicazione delle menzionate disposizioni codicistiche.
2. Col secondo motivo – deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. – il ricorrente censura la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, per omessa pronuncia su un motivo di appello e su due domande ritualmente proposte, nell’erroneo presupposto della "ontologica" dipendenza delle domande dalla natura subordinata del rapporto sottostante, così incorrendo in un error in procedendo.
3. Col terzo motivo – denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel provvedere all’accertamento della natura subordinata o autonoma, in una ipotesi di prestazioni lavorative particolarmente qualificate, viola l’art. 2094 c.c. che assegna esclusiva rilevanza al nomen iuris dato dalle parti, ed all’assoggettamento del prestatore di lavoro al potere gerarchico e di vigilanza da parte del datore di lavoro, trascurando di esaminare altri indici propri della subordinazione quali: la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario prestabilito, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell’attività lavorativa, l’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro e l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, ecc..
4. Con il quarto motivo – deducendo l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi della causa – il ricorrente ha omesso di valutare (violando l’art. 360 c.p.c., n. 5) una serie di circostanze quali: l’affidamento al ricorrente di una benchè minima struttura imprenditoriale, una sede di lavoro diversa dalla sua residenza, una autovettura aziendale, una casella di posta elettronica, un badge aziendale identico a quello in dotazione presso tutti i dipendenti, il suo inserimento in una struttura gerarchicamente operante, ecc..
5. Col quinto motivo – censurando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame e valutazione delle prove o circostanze dedotte dal ricorrente (in buona parte aventi ad oggetto circostanze già richiamate retro, quali l’indicazione del ricorrente come facente parte dell’organico dell’Unità di Informatica e Telemedicina (cfr.
sito (OMISSIS) e l’organigramma prodotto in primo grado;
l’adozione del licenziamento disciplinare nei suoi confronti;
l’attribuzione al medesimo di funzioni e mansioni diverse da quelle menzionate nel contratto, ecc).
6. Col sesto motivo il ricorrente deduce la violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60 convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, e della L. 2 agosto 1949, n. 536, art. 1 nonchè della L. 7 novembre 1957, art. unico, nonchè del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, per avere la sentenza impugnata liquidato gli onorari relativi al giudizio di appello in Euro 8.000,00, cifra superiore alla somma dei limiti massimi delle singole voci di tariffa previsti dalla normativa vigente.
Con controricorso e ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., l’ITC ritiene inammissibile il ricorso principale del D. sia per carenza dei requisiti richiesti dall’art. 365 c.p.c. per la procura speciale da conferire prima dell’emanazione della sentenza impugnata e sulla contestualità del rilascio della procura speciale, sia per violazione dell’art. 212 c.p.c. (omessa pronuncia su un motivo di appello).
Al primo di tali motivi di inammissibilità è sufficiente obiettare che la questione sollevata nel controricorso dell’ITC circa la validità della procura speciale è infondata.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della sussistenza della procura speciale – al difensore iscritto nell’apposito albo – richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, e dall’altro che essa investa espressamente il difensore del potere di proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale (conf. Cass., 28 marzo 2006, n. 7084).
Il requisito della specialità della procura alle liti può ritenersi osservato nel caso di procura posta a margine del ricorso, la quale indichi che il mandato è conferito in relazione al "presente giudizio" (conf. Cass., 12 dicembre 2005, n. 27302).
Premesso che entrambi i sottoscrittori del ricorso sono iscritti all’albo apposito, non può affermarsi che la procura a margine del ricorso non ha i requisiti di procura speciale perchè non menziona la sentenza oggetto del gravame: nel caso in esame la procura stesa a margine del ricorso recita "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento avanti la Suprema Corte di Cassazione di cui al ricorso a margine con tutte le facoltà di legge………" dunque, la procura riprodotta nella stesso corpo dell’atto su cui è estesa, individua esattamente la parte che l’ha rilasciata, le altre parti, e la sentenza impugnata.
Secondo l’ITC, inoltre, sono inammissibili o infondati anche i primi sei motivi di ricorso principale.
In particolare il controricorrente segnala che lo stesso D. considera come "denegata e non creduta" l’ipotesi in cui non dovesse essere provata la natura subordinata.
Con riferimento ai motivi 3, 4 e 5 il resistente sostiene che la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata con la precisazione che il confronto tra le due alternative contrattuali non va fatta tra subordinazione e autonomia, ma tra la prima e la collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c., n. 3).
Secondo l’Istituto tutte le risultanze istruttorie confermano la natura "autonoma" del rapporto di lavoro in questione, anche perchè le parti hanno sempre voluto regolare, anche in passato, i rapporti con i contratti di co.co.co. senza che il ricorrente abbia mai mosso alcuna obiezione circa la qualificazione del rapporto.
Osserva ancora il controricorrente che il vincolo di orario viene espressamente definito da parte avversa come indice di natura sussidiaria; che ai sensi dell’art. 2224 c.c. al committente compete il potere di accertare che l’incarico sia eseguito "a regola d’arte" e di conseguenza non gli può essere inibito di esercitare un potere direttivo, sia pure attenuato, rispetto a quello – di natura gerarchico – disciplinare che l’art. 2104, attribuisce al datore di lavoro nei confronti del lavoratore subordinato.
Aggiunge l’Istituto che non v’è alcuna prova di direttive, verbali o scritte impartite da qualcuno al D. salva l’obbligo di registrazione di ore di presenza per motivi di sicurezza.
Sul sesto motivo del ricorso principale, controparte fa presente che, anche se la liquidazione delle spese della Corte trentina supera i limiti massimi di tariffa, non sarebbe violata la normativa in materia di tariffe forensi perchè nel giudizio di 1 grado furono emesse due sentenze, mentre la memoria di appello della Fondazione, benchè unica, resisteva e conteneva appello incidentale in relazione a due sentenze.
Il rilievo è inconferente: la liquidazione doveva tener conto dell’attività svolta in relazione al valore della controversia e, dunque, se una memoria è stata redatta, una ne andava computata.
L’attività di 1^ grado era stata oggetto di altra liquidazione, mai contestata da controparte. Peraltro, incidenter tantum, pur essendo stato rigettato l’appello incidentale, anche controparte era soccombente. E di ciò la Corte trentina, nel liquidare interamente a carico del ricorrente le spese non ha tenuto conto, così come non ha tenuto conto che la liquidazione doveva riferirsi non al petitum, ma a quanto effettivamente riconosciuto (cfr. SSUU., 11 settembre 2007, n. 19014). Il ricorso è infondato in tutti i motivi esposti.
Anzitutto non appare fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sotto il profilo che nella fattispecie non ricorrerebbe alcuna ipotesi di cui all’art. 278 c.p.c. e all’art. 279 c.p.c., n. 4, e che il gravame avrebbe dovuto essere proposto immediatamente, non essendo possibile la riserva di appello siccome formulata dall’appellante con atto notificato il 9.8.2005.
Ai fini della proponibilità del gravame differito sono da considerare sentenze non definitive non solo quelle che non contengono pronunce definitive, ma anche le altre che, in caso di pluralità di domande o di questioni, non definiscono l’intera controversia, ma limitano la decisione ad alcune soltanto delle questioni proposte o ad alcuni capi autonomi di domanda e dispongono, invece, per altre questioni o per gli altri capi, dei mezzi istruttori, rimandando la pronuncia definitiva (Cass. 23 aprile 1993, n. 4768).
Detta fattispecie si è concretamente realizzata con la sentenza n. 94 del 2005, in quanto il Tribunale di Trento ha rigettato alcune domande delle parti, provvedendo, con contestuale ordinanza, per l’istruzione in ordine alla domanda di restituzione del materiale brevettuale, e riservando al definitivo la regolamentazione del regime delle spese di lite.
Quanto al merito delle domande di cui ai nn. da 1 a 6 del ricorso, manca la prova in atti che l’appellante fosse sottoposto al potere gerarchico e di vigilanza da parte del datore di lavoro, il quale, per contro – in applicazione dell’art. 2224 c.c. – si limitava a controllare che le prestazioni rese dal D. fossero conformi a quelle pattuite. Ne consegue che le indicate domande, "siccome ontologicamente dipendenti dalla qualificazione "subordinata" del rapporto dedotto in giudizio, non possono essere accolte.
In via di principio va sottolineato che ai fini della qualificazione giuridica del rapporto non può pretermettersi la volontà delle parti, con riferimento al contenuto specifico del rapporto, avuto riguardo alla natura della prestazione ed alla qualità delle parti.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame va rilevato che con la lettera di assunzione del 10 gennaio 2003 (v. ricorso nota 6, p. 70) si dava atto dell’attribuzione al D. di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Unità applicativa Informatica medica e telemedicina (IMT). Attività che sarebbe stata svolta dal ricorrente in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, senza obblighi di orario o di presenza nei locali dell’ente.
Ulteriore aspetto rilevante per ricostruire la "volontà contrattuale" delle parti è costituito dalla circostanza che il D. – in sede di libero interrogatorio davanti al giudice di primo grado – ebbe a precisare di aver sottoscritto il contratto pensando che gli sarebbe stato consentito di svolgere il suo lavoro in modo autonomo.
Anche i testi G. e F. hanno riferito della volontà delle parti di costituire un rapporto di natura autonoma, sul modello corrispondente alla fattispecie prevista dall’art. 409 c.p.c., n. 3 (co.co.co.).
Le caratteristiche delle prestazioni richieste all’appellante non risultano smentite dalle modalità fattuali della prestazione: i Giudici di merito, sia di primo che di secondo grado hanno convenuto – con motivazione ampia, esaustiva e perfettamente aderente alle risultanze processuali – che tutto lo svolgimento della collaborazione è conforme alla volontà contrattuale delle parti.
Nè può attribuirsi idoneità di prova della pretesa subordinazione il contenuto della lettera 18 luglio 2003 della Fondazione culturale laddove veniva addebitato al D. di aver intrapreso di propria iniziativa, attività che non gli competevano, trattandosi di un controllo consentito anche al committente, ai sensi dell’art. 2224 c.c. affinchè lo svolgimento dell’incarico avvenga secondo modalità pattuite.
Nemmeno vale a spostare i termini della questione la circostanza che il ricorrente usasse l’attrezzatura in dotazione nei locali dell’Istituto resistente, modalità questa compatibile con la collaborazione tecnica richiesta al D..
In conclusione, ad avviso di questa Corte deve ritenersi pienamente provata – sulla base della compiuta istruttoria svolta dalla Corte territoriale, anche in aderenza a quanto già sostenuto dai giudici di primo grado, e in termini che sfuggono al sindacato di legittimità – la natura autonoma del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Dunque, correttamente la sentenza di appello ha disposto la reiezione dei capi di domanda sub 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, e 1,7, in quanto "ontologicamentè" dipendenti dalla qualificazione siccome "subordinato del rapporto in questione.
Uguale sorte va riservata alla domanda con la quale il D. ha richiesto il pagamento del residuo compenso sino al 31 dicembre 2003:
tale domanda, proposta in via riconvenzionale, avrebbe dovuto essere formulata, ai sensi dell’art. 418 c.p.c. unitamente ad espressa richiesta di fissazione di nuova udienza.
Infondato è, ancora, il ricorso avente ad oggetto la restituzione del materiale brevettuale ideato e predisposto dal ricorrente: il R.D.L. n. 1127 del 1939, art. 24 bis (come modificato dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 7) è applicabile alle invenzioni realizzate dal lavoratore subordinato e rientranti nell’oggetto del contratto di lavoro di tal che, esclusa la natura subordinata del rapporto, tale pronuncia travolge tutte le ulteriori domande del D..
Con ricorso incidentale proposto in unione con il controricorso, l’ITC lamenta lesioni di diritto nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi.
Sul primo versante, si chiede anzitutto a questa Corte se l’art. 2119 c.c. sia applicabile anche ad un rapporto di lavoro autonomo e se la stessa norma sia una specificazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dunque se la Corte di appello di Trento ha pronunciato in spregio all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, riconducendo l’art. 2119 c.c. alle sole ipotesi di lavoro subordinato.
Nulla è tuttavia detto in relazione al caso concreto, nè è dato comprendere la rilevanza del quesito in ordine alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Su altro versante si colloca la pretesa violazione di norme penali con riferimento ad una asserita illecita fotocopiatura ed appropriazione di documenti aziendali, senza tuttavia precisare l’entità del comportamento denunciato, in relazione al carattere riservato della documentazione.
La Corte territoriale ha giudicato superflua la pronuncia in ordine alla causa di risoluzione del rapporto e sul punto non viene mossa alcuna censura. Inoltre già il Tribunale di Trento in primo grado e la Corte di appello avevano ritenuto essere esercizio del diritto di difesa il preteso impossessamento dei documenti aziendali da parte del D., senza che sul punto non vi era stata alcuna censura.
In relazione ad entrambi i motivi di gravame non è rinvenibile una "chiara indicazione" del fatto controverso in ordine al quali vi sarebbe stata, da parte della Corte territoriale una omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Consegue, ex art. 366 bis c.p.c. l’inammissibilità del ricorso incidentale in relazione al primo vizio denunciato (art. 360 c.p.c., n. 5).
Quanto ai pretesi vizi ex art. 360 c.p.c., n. 3, deve parimenti affermarsi l’inammissibilità del mezzo stante la genericità ed inconferenza dei quesiti rispetto alla materia del contendere.
In ogni caso, nulla si dice in relazione al caso concreto, nè è dato comprendere la rilevanza del quesito rispetto alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Ne deriva che il ricorso incidentale segue la medesima sorte del ricorso principale essendo anche infondato nel merito.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e li respinge. Condanna il ricorrente principale alle spese di questo giudizio pari ad Euro 179,00 oltre ad Euro 3.000,00 per onorari, più spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2010