LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.N., T.G., T.A. e T.
A., quali eredi di To.Gi., elettivamente
domiciliati in Roma, via Alfredo Catalani 4, presso l’avv. Fortino
Giuseppe, che li rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, via Flaminia Vecchia 657, presso l’avv. Alberto
Bruzzone, rappresentato e difeso dall’avv. Briguglio Carmelo, del
Foro di Messina, per procura in atti;
– controricorrente –
AGNELLO COSTRUZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 54/03 del 5
febbraio 2003.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14
aprile 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto
del primo e del secondo motivo e l’accoglimento del terzo.

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 5 febbraio 2003, la Corte di appello di Messina – pronunciando sulla domanda proposta, con citazione notificata il 26 maggio 1997, da T.N., T.G., T.A. e To.Al., quali eredi di To.Gi., nei confronti del Comune di Milazzo e della s.p.a. Agnello Costruzioni, per la determinazione della indennità di occupazione legittima dovuta in conseguenza dell’occupazione di terreni di loro proprietà, avvenuta a seguito di ordinanza comunale del 6 dicembre 1991 al fine di realizzare lavori di costruzione dell’asse viario di raccordo tra lo svincolo autostradale (OMISSIS), il porto e la città di (OMISSIS) – dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di Milazzo e il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia da questo proposta avverso la società convenuta, e, previo accertamento della natura agricola del terreno occupato, determinava l’indennità di occupazione legittima in Euro 1.853,05, condannando la società convenuta a depositare in favore degli attori tale somma, oltre a interessi di legge, presso la competente Cassa Depositi e Prestiti, e dichiarava inammissibili le ulteriori domande volte alla determinazione del deprezzamento subito dal fondo ed al risarcimento dei danni per la occupazione di fatto di una ulteriore porzione di area di mq. 371, in realtà mai utilizzata e restituita agli attori con ordinanza del 18 giugno 1993.
2. A fondamento della decisione, e per quel che rileva nel presente giudizio di cassazione, la Corte di appello così motivava:
2.a. era fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Milazzo, avendo questo, in virtù di convenzione del 14 dicembre 1989, affidato l’esecuzione dei lavori, in regime di concessione – appalto, ad un raggruppamento di imprese con capogruppo la soc. coop. a r.l. Edilter – alla quale era subentrata la convenuta s.p.a. Agnello Costruzioni, in seguito al fallimento della Edilter e per effetto di novazione soggettiva del rapporto contrattuale con il Comune di Milazzo – ed essendo stato trasferito a detto concessionario ogni conseguente diritto ed onere, compreso quello di espletare le necessarie procedure espropriative e quello di occuparsi del pagamento delle relative indennità, ai sensi dell’art. 27 bis della citata convenzione, in forza del quale il concessionario avrebbe avuto l’obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle espropriazioni previste dalle leggi vigenti e avrebbe dato corso alle operazioni espropriative, non appena ricevuto il decreto che avesse dichiarato l’indifferibilità ed urgenza dei lavori appaltati; a tale riguardo, doveva altresì tenersi conto del contratto intercorso tra il Comune di Milazzo e la Agnello Costruzioni s.p.a. il 2 aprile 1997, con il quale si era previsto in capo alla società, quale sostituto contrattuale, la prosecuzione del precedente rapporto del 14 dicembre 1989, con le stesse modalità e gli stessi oneri posti a carico della Edilter, tra i quali risultavano esplicitamente compresi quelli relativi all’esecuzione materiale dell’espropriazione;
2.b. quanto alla determinazione dell’indennità di occupazione legittima ed assumendo rilevanza soltanto la edificabilità di diritto, il consulente tecnico d’ufficio aveva precisato che i terreni in questione, siti in zona periferica rispetto al centro di Milazzo, ricadevano, secondo la variante al piano regolatore adottata con delibera comunale n. 180 del 7 agosto 1990 e le relative norme tecniche di attuazione, parte in zona destinata a "viabilità di piano", in cui erano ricomprese le aree destinate alla viabilità stradale, parte in "fascia di rispetto stradale", con esplicito divieto di qualsiasi tipo di edificazione, e, prima ancora dell’adozione della variante, in zona "E", comprendente aree non classificate diversamente e destinate ad attività agricola ed a quelle connesse con l’esercizio dell’agricoltura, e parte, infine, per una superficie di mq. 240, in "zona F/1", riguardante aree destinate ad "attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale", non edificabile liberamente dal privato; doveva inoltre tenersi conto che, in relazione a tutto il terreno oggetto dell’esproprio, gli stessi attori avevano affermato in citazione che i terreni in questione costituivano parti dell’azienda agricola "Eredi T.G.", formata da colture specializzate e selezionate, con le connesse infrastrutture ed impianti;
U.c. di conseguenza tutta l’area occupata doveva ritenersi di carattere agricolo e l’indennità di espropriazione – da accertarsi in via strumentale per il calcolo della chiesta indennità di occupazione legittima – doveva essere determinata secondo i criteri fissati dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e quindi commisurata al valore agricolo medio del terreno nell’anno solare precedente all’anno dell’esproprio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare; avendo il c.t.u. determinato in L. 4.500 al metro quadro il valore agricolo medio dei terreni occupati, qualificati in vigneto in base all’eseguita visura catastale, ed avendo l’area oggetto dell’ordinanza di espropriazione una superficie di mq. 1874, minore di quella inizialmente oggetto dell’occupazione, risultante di mq. 2245 e successivamente ridotta in seguito alla restituzione agli attori della porzione di mq. 371 non utilizzata, l’indennità doveva essere determinata con riferimento alla superficie legittimamente occupata di mq. 1874, atteso che la competenza della Corte di appello in unico grado era limitata alla determinazione dell’indennità di occupazione temporanea legittima, corrispondente alla superficie di terreno oggetto del provvedimento ablativo della proprietà, e considerato che eventuali maggiori estensioni di suolo di fatto occupate dall’ente espropriante avrebbero potuto formare oggetto di una separata domanda di risarcimento danni da parte dell’interessato, mentre quella formulata direttamente davanti alla stessa Corte di appello era da ritenersi inammissibile;
2.d. l’importo complessivo dell’indennità, conteggiata secondo i criteri di cui agli artt. 16 e 20 per un periodo di tempo di cinque anni, un mese ed otto giorni, doveva pertanto essere determinato in L. 3.587.932, pari ad Euro 1.853,05, mentre il deprezzamento eventualmente subito dal fondo, configurandosi come una componente dell’indennità di espropriazione, non richiesta in giudizio, non poteva essere nè valutato, nè determinato.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono N., G., A. e To.Al. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, a cui resiste con controricorso e memoria il Comune di Milazzo, mentre la s.p.a. Agnello Costruzioni non ha svolto difese.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti – denunciando violazione dell’art. 100 c.p.c., della L. n. 865 del 1971 e della L. n. 2359 del 1865 – censurano la sentenza impugnata, per avere la Corte di appello di Messina escluso la legittimazione passiva del Comune di Milazzo, ritenendo unico legittimato la società Agnello Costruzioni. Al riguardo essi – richiamati precedenti della medesima Corte territoriale, che in fattispecie analoghe relative ad atti espropriativi dello stesso genere, ma riguardanti differenti soggetti privati, aveva ritenuto unico soggetto passivamente legittimato il Comune di Milazzo, quale ente espropriante che aveva disposto l’occupazione, e non la società, semplice delegata ad espletare la pratica espropriativa ed affidataria dei lavori – deducono che l’impresa è l’unico soggetto passivamente legittimato a resistere nei giudizi di opposizione alla stima solo quando le vengono conferite tutte le potestà relative al procedimento ablatorio, mentre nella specie dette potestà non sono state conferite all’impresa, con la conseguenza che legittimato passivo è il Comune di Milazzo, in quanto titolare del potere espropriativo e soggetto beneficiario dell’espropriazione, così come legittimata passiva è l’impresa, e che la Corte di merito ha sicuramente errato nell’affermare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Milazzo, il quale pertanto deve essere condannato, in solido con la società Agnello Costruzioni o in via esclusiva, alla corresponsione dell’indennità di espropriazione.
1.1. La censura non merita accoglimento, anche se, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la motivazione in diritto della sentenza impugnata deve essere corretta nei termini che seguono.
Riguardo alla questione della legittimazione passiva nel giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione (e, per quel che rileva in questa sede, dell’indennità di occupazione legittima, la cui entità è commisurata in relazione alla prima), qualora il compimento dell’opera pubblica sia stato delegato dall’ente espropriante, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio per il quale il ricorso agli strumenti della concessione e dell’appalto non può portare indiscriminatamente ad attribuire all’affidatario dell’opera la titolarità dei poteri espropriativi, ove ciò la legge espressamente non lo consenta, restando in tal caso obbligato al deposito dell’indennità di esproprio l’ente espropriante; l’accollo degli obblighi indennitari può essere utilmente invocato purchè non sia rimasto fatto interno tra espropriante e affidatario, occorrendo che, nell’attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell’esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell’esercizio del potere espropriativo, a meno che non resti accertato che il potere del delegato di espletare le procedure amministrative preordinate all’esproprio non sia stato di fatto esercitato, tenendosi conto che, in ogni caso, il Comune è beneficiario dell’opera (Cass. 2004/821; 2006/25544).
Più di recente le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 2009/6769) hanno affermato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa, con l’attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità dei poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario al tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi.
1.2. Nel caso di specie, come chiarito da questa Corte con sue precedenti pronunce riguardanti analoghi casi di occupazione legittima per la realizzazione della medesima opera pubblica e gli stessi soggetti esproprianti, anche se con riferimento a differenti destinatari dell’occupazione (Cass. 1999/790 e 1999/1603, Comune di Milazzo contro Scarcella; 2002/2102, Comune di Milazzo contro Sindoni), la L.R. siciliana 29 aprile 1985, n. 21, art. 42, dopo aver stabilito che l’esecuzione degli interventi in materia di opere pubbliche può essere affidata in concessione per lavori di importo superiore a L. venticinque milioni, che presentino caratteristiche di complessità esecutiva per l’estensione dell’organizzazione dei cantieri o per la diversità tecnico costruttiva delle opere che concorrono a formare l’insieme dei lavori (comma 1), dispone che l’affidamento in concessione comporta per il concessionario tutti gli oneri per la realizzazione dell’opera ed, eventualmente, per la gestione temporanea, compresa la progettazione, le espropriazioni per pubblica utilità, l’acquisizione di concessioni e di autorizzazioni, l’esecuzione delle forniture e dei lavori e di ogni altra attività o prestazione necessaria per la consegna dell’opera completa ai fini dell’utilizzazione prevista (comma 3). Così disponendo, la Regione Sicilia ha dettato una norma di carattere generale, che pone a carico del concessionario incaricato della costruzione di un’opera pubblica di particolare complessità l’obbligo di provvedere a tutte le attività strumentali per la sua realizzazione, ivi comprese le espropriazioni per pubblica utilità, e di consegnare l’opera completa e in grado di essere utilizzata secondo la sua destinazione.
Le richiamate disposizioni normative, nel sanzionare con forza di legge l’autonomia del concessionario, che opera ordinariamente in nome proprio e per conto dell’ente beneficiario dell’opera, implicano che l’impresa appaltatrice concessionaria dell’opera assume in nome proprio nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall’esecuzione dell’opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l’ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall’impresa concessionaria. Inoltre la natura traslativa della concessione è stata riconosciuta dalla Corte di appello di Messina, la quale – interpretando la convenzione n. 7675 del 14 dicembre 1989 tra il Comune di Milazzo e il Raggruppamento di imprese con capogruppo la Edilter società cooperativa a r.l., alla quale è subentrata, dopo il fallimento della Edilter, la s.r.l. Agnello Costruzioni in virtù di novazione soggettiva del rapporto contrattuale per effetto di convenzione del 2 aprile 1997, e con apprezzamento di fatto censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle norme sui criteri legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., o per vizi della motivazione (Cass. 2009/10232; 2010/13242), nella specie non denunciati dai ricorrenti i quali si sono sul punto limitati ad affermare apoditticamente, e senza ulteriori argomentazioni, che "nel caso di specie le potestà relative al procedimento ablatorio non sono state conferite all’impresa" (v. pag. 7 del ricorso per cassazione) – ha accertato che il Comune di Milazzo ha affidato in concessione l’esecuzione dei lavori al menzionato raggruppamento di imprese, con trasferimento di ogni conseguente diritto ed onere, compreso quello di espletare le necessarie procedute espropriative e quello di occuparsi del pagamento delle relative indennità, in particolare ai sensi dell’art. 27 bis di detta convenzione, in forza del quale il concessionario ha l’obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle espropriazioni previste dalle legge vigenti e di dare corso alle operazioni espropriative, non appena ricevuto il decreto che dichiara l’indifferibilità ed urgenza dei lavori appaltati.
I ricorrenti hanno contestato, ma solo tardivamente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. e non con il ricorso per cassazione, che nel contratto di concessione non esisterebbe l’art. 27 bis, in quanto il contratto sarebbe composto da quattordici articoli. La relativa censura è quindi inammissibile, in quanto le memorie consentite dall’art. 378 c.p.c. non possono essere utilizzate per ampliare o integrare il contenuto dell’originario motivo d’impugnazione (Cass. 2003/2637; 2003/9387).
1.3. Quanto all’esigenza che l’accollo degli obblighi indennitari da parte dell’affidatario non sia rimasto un fatto interno tra questo e l’ente espropriante, ma sia stato manifestato al soggetto passivo dell’esproprio dall’affidatario stesso nell’ambito dell’attività da questo svolta per l’espletamento dell’incarico ricevuto, risulta dalla sentenza impugnata, non censurata sul punto con specifica doglianza da parte dei ricorrenti, che gli stessi attori nell’atto di citazione introduttivo del giudizio hanno precisato che la società convenuta era subentrata all’associazione temporanea di imprese con capogruppo la Edilter, alla quale il Comune di Milazzo aveva affidato in regime di concessione-appalto i lavori e le relative incombenze, che, per quanto rilevato in precedenza, riguardavano l’espletamento delle necessarie procedure espropriative e il pagamento delle relative indennità, così risultando in atti che i soggetti passivi dell’occupazione fossero ben consapevoli degli effettivi poteri dell’affidataria e dei relativi oneri sulla medesima gravanti.
Sulla base delle considerazioni che precedono risultano pertanto essersi verificati nella specie i presupposti di fatto e di diritto necessari, alla stregua dei principi in precedenza enunciati, per il riconoscimento della legittimazione passiva esclusiva della società affidataria dei lavori nel giudizio per la determinazione dell’indennità di occupazione. La sentenza impugnata resiste pertanto, sul punto, alle infondate censure sollevate dai ricorrenti.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonchè della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20 e deducono che la Corte di appello ha mutato il proprio precedente orientamento giurisprudenziale, negando rilevanza all’aspetto della edificabilità di fatto e affermando che l’unico parametro di riferimento doveva essere quello dei vincoli imposti dal piano regolatore generale del Comune di Milazzo.
Sostengono al riguardo che i terreni occupati rientrano, non già in una "zonizzazione", ossia in un vincolo volto a governare l’utilizzazione del territorio secondo la sua suddivisione in ampie zone funzionali e quindi espressione del potere di pianificazione del territorio che introduce limitazioni della proprietà privata non indennizzabili ex art. 42 Cost., bensì in una "localizzazione", vale a dire in una previsione del piano regolatore diretta a precludere interventi edilizi privati su aree determinate, in vista della realizzazione futura di opere o infrastrutture pubbliche, e quindi espressione di una potestà preablatoria della p.a., in quanto funzionale alla realizzazione di opere pubbliche, della cui incidenza negativa sulla edificabilità dell’area e sulla determinazione del valore dell’area espropriata non può tenersi conto.
Soggiungono che l’area occupata deve in ogni caso considerarsi edificabile o per la sua attitudine edificatoria, rilevata anche dal consulente tecnico d’ufficio, o perchè, prima della "localizzazione" avvenuta con il piano regolatore generale, esso era privo di destinazione, non essendo in precedenza il Comune di Milazzo dotato di detto piano ed essendo pacifico che, in assenza di un piano regolatore generale, l’indennità di espropriazione deve essere determinata ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, tenendo conto delle possibilità effettive di edificazione. Nella specie, inoltre, l’attitudine edificatoria del fondo non sarebbe venuta meno a cagione dei vincoli preesistenti, poichè gli stessi, avendo una caratteristica preablatoria, non potevano influire riduttivamente sulla determinazione dell’indennità di esproprio o di occupazione.
2.1. La complessiva doglianza è priva di fondamento. Deve in primo luogo rilevarsi che, ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative possibilità legali di edificazione, la bipartizione dei suoli in agricoli ed edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, non consente qualificazioni intermedie e si fonda su di una verifica oggettiva derivante esclusivamente dalla classificazione urbanistica delle aree; ne consegue che non può essere qualificato edificabile un terreno che gli strumenti urbanistici abbiano assoggettato a vincolo d’inedificabilità, o al quale abbiano attribuito destinazione agricola, essendo in entrambi i casi precluse le possibilità legali di edificazione (Cass. 2010/1890). Ciò in quanto non può riconoscersi, in contrasto con la previsione urbanistica che neghi la "edificabilità legale", una presunta "edificabilità di fatto" desunta dalle intrinseche caratteristiche dell’area considerata o dal contesto spaziale in cui in concreto essa si ponga anche in ragione del rapporto di fisica continuità con aree edificate o con zone edificabili, atteso che la "edificabilità di fatto" non può riconoscersi come la qualificazione di un "tertium genus" di aree (oltre alle categorie delle aree legalmente edificabili e di quelle non legalmente edificabili), vero essendo invece che, con quella espressione deve intendersi il complesso delle specifiche condizioni di un’area che consentono in concreto la realizzazione dell’attitudine edificatoria ad essa attribuita dalla disciplina dello strumento urbanistico (essendo "la edificabilità legale" variamente condizionata da circostanze di fatto, come la dimensione dell’area in rapporto alla previsione di un’unità minima di intervento, la sua fisica conformazione, la prescrizione di distanze limitrofe da opere pubbliche – il rispetto stradale – o da costruzioni su fondi vicini, la incidenza di vincoli a tutela di interessi storico-artistici o paesaggistici, la struttura morfologica del terreno ecc.) (Cass. 2003/1739).
La sentenza impugnata, nell’affermare che deve essere presa in considerazione soltanto l’edificabilità di diritto, desumibile dalle risultanze degli strumenti urbanistici dell’epoca, dal momento che la cosiddetta edificabilità di fatto (ossia la "vocazione edificatoria" del suolo) non rileva se manca la prima, si è uniformata ai principi in precedenza enunciati e resiste pertanto alle infondate critiche dei ricorrenti.
2.2. Parimenti prive di fondamento sono le censure svolte dai ricorrenti in ordine alla natura dei terreni occupati, ritenuti dalla Corte d’appello non edificabili in quanto aventi destinazione agricola. In particolare, la tesi dei ricorrenti, secondo cui detti terreni sarebbero sottoposti ad un vincolo derivante da un piano di "localizzazione", espressione di una potestà preablatoria, è sostenuta in modo del tutto generico, attraverso l’astratto richiamo ai principi generali che distinguono le "zonizzazioni" dalle "localizzazioni", ma senza attinenza alcuna alle risultanze di causa e sulla scorta di motivazioni apodittiche, che mirano, non a confutare specificamente tali risultanze e le argomentate conclusioni a cui è pervenuta la corte d’appello sulla scorta della effettuata consulenza tecnica d’ufficio, ma a contrapporre altre e differenti risultanze che non trovano però fondamento nelle rilevazioni del c.t.u. e non sono sorrette da un logico e congruo ragionamento.
In particolare, come già precisato in narrativa, la Corte d’appello di Messina ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che il terreno in questione ricade, secondo la variante al piano regolatore adottata con Delib. comunale 7 agosto 1990, n. 180 e le relative norme tecniche di attuazione, parte in zona destinata a "viabilità di piano", in cui sono ricomprese le aree destinate alla viabilità stradale, parte in "fascia di rispetto stradale", con esplicito divieto di qualsiasi tipo di edificazione, ricompresa, prima ancora dell’adozione della variante, in zona "E", comprendente aree non classificate diversamente e destinate ad attività agricola ed a quelle connesse con l’esercizio dell’agricoltura, e parte, infine, per una superficie di mq. 240, in "zona F/l", riguardante aree destinate ad "attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale", non edificabile liberamente dal privato.
Nessuno degli elementi addotti dal giudice di merito a sostegno della propria valutazione induce a ritenere che i vincoli d’inedificabilità gravanti sull’area occupata in forza delle previsioni contenute nella variante alla piano regolatore generale del Comune di Milazzo abbiano il carattere di "localizzazioni" funzionali alla realizzazione di specifiche opere pubbliche, dovendosi anzi ritenere che, in considerazione del carattere generale dei vincoli medesimi ("viabilità di piano", "fascia di rispetto stradale", aree destinate ad "attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale") non funzionali e preordinati alla realizzazione di una specifica opera pubblica, questi fossero invece espressione di un potere di utilizzazione pianificata del territorio, secondo destinazioni generali afferenti alla cosiddetta "zonizzazione".
A tale riguardo deve ritenersi che la ricognizione della qualità edificatoria di un’area ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio deve tener conto dei vincoli conformativi, che in quanto non correlati alla vicenda ablatoria, ma connaturati alla proprietà in sè, contribuiscono a fondare i caratteri del suolo ai fini valutativi. A tale scopo il carattere conformativo dei vincoli di piano dipende dai requisiti soggettivi, di natura e di struttura dei vincoli stessi, configurandosi tale carattere (conformativo) ove tali vincoli siano inquadrabili nella "zonizzazione" dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica; di contro se il vincolo particolare incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della "localizzazione" di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere considerato come preordinato alla relativa espropriazione con conseguente sua ininfluenza agli effetti indennitari (Cass. 2006/2612; v. anche Cass. 2005/3116; 2009/4817).
L’affermazione dei ricorrenti, secondo cui l’area oggetto dell’occupazione è frutto di una "localizzazione", in quanto è inserita nella "zonizzazione" dei piano regolatore generale in una vasta area di espansione, caratterizzata però da previsioni che presentano un carattere palesemente preablatorio, oltre a non trovare riscontro alcuno nelle indicazioni della variante a detto piano regolatore generale, è sorretta da argomentazione del tutto priva di congruità logica e inidonea a dare conto delle ragioni per le quali i vincoli avrebbero carattere di "localizzazione".
Priva di rilevanza è infine l’ulteriore affermazione dei ricorrenti che, in assenza di un piano regolatore generale, la determinazione dell’indennità di espropriazione deve essere determinata ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, tenendo conto delle possibilità effettive di edificazione. Infatti, nel caso di specie, è pacifico che l’ordinanza di occupazione dell’area è del dicembre 1991 e che invece la variante al piano regolatore generale, introduttiva dei vincoli in questione, è stata adottata antecedentemente con Delib. comunale 7 agosto 1990.
3. Con il terzo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonchè della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20 e si deduce che erroneamente la Corte di appello non ha determinato l’indennità di occupazione legittima anche per la porzione di mq. 371, non prevista nel decreto di espropriazione, ma occupata in forza dell’iniziale decreto di occupazione e restituita dal Comune ai proprietari due anni dopo, ritenendo che l’occupazione di una maggiore estensione di suolo rispetto a quella prevista nel decreto di espropriazione potrebbe soltanto formare oggetto di una domanda di risarcimento danni.
Sostengono altresì i ricorrenti che il decreto di espropriazione non è mai stato loro notificato.
3.1. La censura è fondata.
Risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico in atti che l’originario provvedimento di occupazione del 6 dicembre 1991, finalizzato alla realizzazione di lavori di costruzione di un asse viario di raccordo, aveva riguardato un area della superficie di mq.
2245, ma che successivamente di tale maggiore superficie era stata restituita ai proprietari, con ordinanza del sindaco del 18 giugno 1993, un’area di minore estensione, pari a mq. 371. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di merito, tale minore superficie era stata anch’essa oggetto di occupazione legittima, e non già di occupazione di fatto, in forza del provvedimento sindacale del 6 dicembre 199 ed è rimasta occupata a tale titolo fino al 27 agosto 1993, quando è stata restituita ai legittimi proprietari, a nulla rilevando, per escluderne la natura di occupazione legittima, che il provvedimento di espropriazione abbia riguardato una superficie di minore estensione. Infatti, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto all’indennità di occupazione legittima va riconosciuto dalla corte di appello, all’uopo adita dal proprietario dell’immobile occupato, in conseguenza dell’emissione di un decreto di occupazione temporanea, atteso che, per un verso, è tale decreto che determina (dal momento della sua emissione) l’immediata ed automatica compressione del diritto dominicale che giustifica l’indennità e, per converso, è nel caso di mancata emissione del decreto che l’autorizzi, che l’occupazione determina un’attività materiale "sine titulo" lesiva di diritti soggettivi, che determina il sorgere non del diritto alla relativa indennità, bensì il diverso diritto al risarcimento del danno (v. Cass. 2004/3740;
2006/11890).
3.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento alla censura accolta e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1.
Determinato in L. 4.500,00 (pari ad Euro 2,32) al metro quadro, sulla scorta delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio alla stregua dei criteri fissati dalla L. n. 865 del 1971, art. 16, il valore agricolo medio del terreno occupato, l’indennità di espropriazione – da accertarsi in via strumentale per il calcolo della chiesta indennità di occupazione temporanea – va determinata nella misura di Euro 5.208,40 (Euro 2,32 x mq. 2245 = 5.208,40) per il periodo dal 6 dicembre 1991 al 27 agosto 1993 e di Euro 4.347,68 (Euro 2,32 x 1.874 = 4.347,68) per il periodo di occupazione dal 28 agosto 1993 al 14 gennaio 1997 (data del provvedimento di esproprio), che ha riguardato la minore superficie di mq. 1874 (mq. 2245- 371=1874).
L’indennità di occupazione legittima richiesta, riguardando un’area agricola, è pari, secondo la citata L. n. 865 del 1971, art. 20, ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione per ciascun anno di occupazione e, per ciascun mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell’indennità annua (v. Cass. 2005/19635; 2006/23279; 2009/10217).
Quindi, poichè l’occupazione ha riguardato, in una prima fase durata un anno, otto mesi e ventuno giorni (dal 6 dicembre 1991 al 27 agosto 1993), una superficie di mq. 2245, la relativa indennità è pari ad Euro 434,03 per il primo anno e ad Euro 314,67 per i restanti otto mesi e ventuno giorni, per un importo complessivo di Euro 748,70.
L’indennità della seconda fase dell’occupazione, che si è protratta dal 28 agosto 1993 al 14 gennaio 1997 per la durata di tre anni, quattro mesi e diciassette giorni e ha riguardato la minore superficie di mq. 1874, è pari ad Euro 1.086,92 per i primi tre anni e ad Euro 137.88 per i restanti quattro mesi e diciassette giorni, per l’importo totale di Euro 1.224,80, che sommato a quello dell’indennità relativa alla prima fase dell’occupazione, determina l’indennità di occupazione complessiva nella misura di Euro 1.973,50. Sull’indennità di occupazione legittima, così determinata, sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza di ogni annualità, o frazione di essa, fino al soddisfo.
La sopraindicata somma capitale e i relativi interessi legali dovranno essere depositati dalla società convenuta, in favore degli attori, presso la competente Cassa Depositi e Prestiti.
4. Ricorrono giusti motivi, attesa la iniziale incertezza della controversia in ordine alla legittimazione passiva del Comune di Milazzo, per compensare le spese del giudizio di merito tra gli attori e il medesimo Comune. Quanto al rapporto tra gli attori e la società convenuta nel giudizio di merito, tenuto conto che i primi hanno erroneamente sostenuto in via principale la natura edificabile del terreno occupato, è conforme a giustizia compensare per la metà tra tali parti le spese di detto giudizio, comprese quelle della espletata consulenza tecnica d’ufficio, ponendo, per il principio della soccombenza, la restante metà a carico della società convenuta, la quale va pertanto condannata a rifondere agli attori la residua metà, che si liquida in Euro 1.373,78, di cui Euro 134,28 per esborsi, Euro 414,17 per competenze ed Euro 826,33 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè a rimborsare agli attori il cinquanta per cento delle somme liquidate al consulente tecnico d’ufficio e poste provvisoriamente a carico degli attori.
Per la soccombenza i ricorrenti vanno condannati al pagamento in favore del Comune di Milazzo delle spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, mentre, nel rapporto tra i ricorrenti e la società Agnello Costruzioni, l’esito del giudizio e in particolare il rigetto, per evidente infondatezza, del motivo di censura di maggiore rilevanza, riguardante l’asserita natura edificabile dei terreni occupati, giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo e accoglie il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina in Euro 1.973,50 l’indennità di occupazione temporanea legittima spettante agli attori.
Condanna la convenuta s.p.a. Agnello Costruzioni a depositare in favore degli attori tale somma, oltre agli interessi di legge dalla scadenza di ogni annualità, o frazione di essa, fino al soddisfo, presso la competente Cassa Depositi e Prestiti.
Dichiara interamente compensate tra gli attori e il Comune convenuto le spese del giudizio di merito e compensate per la metà le stesse spese tra gli attori e la società convenuta, che condanna a rifondere agli attori la restante parte, liquidata in Euro 1.373,78, di cui Euro 134,28 per esborsi, Euro 413,17 per competenze ed Euro 826,33 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè a rimborsare agli stessi la metà delle somme liquidate al consulente tecnico d’ufficio e poste provvisoriamente a carico degli attori.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del Comune di Milazzo delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti e la s.p.a. Agnello Costruzioni.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2010