La responsabilità della struttura sanitaria
Nell’ambito della tematica della responsabilità della struttura sanitaria, la prima questione che è necessario esaminare concerne la natura pubblica o privata della struttura . È pacifico, che usufruire di una clinica privata o di un ospedale pubblico per curarsi non limita la responsabilità, nè comporta differenze risarcitorie nei confronti del paziente, poichè ai fini della responsabilità civile gli obblighi che gravano sulla struttura privata e sull’ospedale pubblico sono equivalenti e trovano la loro ratio nel fatto che eventuali violazioni incidono, in ogni caso sul "bene salute", costituzionalmente tutelato. (Cass. Civile sez. Unite 11/01/2008 n. 577, Cass Civ. 25/02/2005 n. 4058)
Le Sez. Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, sintetizzano le linee guida in materia di responsabilità della struttura ospedaliera osservando che:
-la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto ;
-tale contratto viene configurato come autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive, "contratto di spedalità " o di "assistenza sanitaria " e ad esso si applicano le regole ordinarie sull’inadempimento stabilite dall’art. 1218 c.c.
Per quanto concerne le obbligazioni mediche che la struttura svolge attraverso i propri medici ausiliari, il fondamento di responsabilità dell’ente va individuato nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla struttura che è tenuta a fornire al paziente "una prestazione assai articolata, che ingloba al suo interno, oltre la prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cosiddetti di protezione ed accessori";
-una volta inquadrata nell’ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto col paziente, i criteri di ripartizione dell’onere probatorio sono quelli ordinariamente seguiti in materia contrattuale e fondati sui principi enunciati dalle Sezioni Unite con la nota sentenza 13533/01;
-conseguentemente grava sul creditore ai sensi dell’art. 2697 c.c., sia che agisca per l’inadempimento dell’obbligazione, sia che domandi il risarcimento per inadempimento contrattuale, l’onere di provare il contratto relativo alla prestazione sanitaria ed il danno, nonché di allegare un inadempimento del debitore, e più precisamente un inadempimento "qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno";
-compete invece al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che pur essendovi stato non può configurarsi nella fattispecie come causa del danno.
Premessa la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera e la conseguente applicabilità della regola posta dall’art. 1218 c.c., secondo la quale il creditore che alleghi l’inadempimento è tenuto a provare soltanto il nesso causale tra questi e il danno, mentre compete al debitore offrire la prova della non imputabilità della sua causa ovvero l’assenza di colpa, le sezioni Unite del 2008 affermano la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera verso il paziente danneggiato : -per il fatto del personale medico dipendente; – per il fatto del personale ausiliario ; – per il fatto della struttura stessa.
L’apertura a forme di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente, anticipata dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza di queste Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici, Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura (anche in quel caso, privata) che valorizzi la complessità e l’atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni . In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Dalla ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura-paziente rispetto al rapporto paziente-medico, discendono importanti conseguenze sul piano della affermazione di responsabilità in primo luogo, ed anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori. Infatti, sul piano della responsabilità , come già detto, la responsabilità della clinica può prescindere dalla responsabilità o dall’eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine all’esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno che non ha connessione diretta con l’esito dell’intervento chirurgico.(vedi Cassazione Civile n.7996/2009)
Con riferimanto al problema del riparto dell’onere probatorio, stante l’inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria nell’ambito contrattuale, si devono seguire i criteri fissati in materia, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento.
Ciò comporta che il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2946 c.c. è soggetto al termine lungo decennale (in tal senso Tribunale di Bologna sez III 19/01/2009).
avv. Fortunata Cuzzola