INFORTUNIO SUL LAVORO IN ITINERE
La fattispecie dell’infortunio c.d. in itinere concerne l’ipotesi di incidente occorso al lavoratore durante il tragitto compiuto per recarsi dalla propria abitazione al lavoro, o da un luogo di lavoro all’altro. In tale ambito, la considerazione esclusiva del luogo in cui avviene l’incidente, potrebbe erroneamente portare a ricondurre l’evento nell’alveo del c.d. rischio generico, per tale motivo, il legislatore è intervenuto, in tempi relativamente recenti, attribuendo rilevanza specifica non solo al luogo dell’evento, ma anche e soprattutto al legame tra l’infortunio e l’espletamento dell’attività lavorativa, introducendo alcuni criteri fondamentali per circoscrivere la ricorrenza della fattispecie di “infortunio in itinere”. Dal punto di vista normativo, l’ipotesi in discussione è disciplinata dall’art. 12 del decreto legislativo 38/2001, il quale recita:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida."
Tale disciplina ha di fatto esteso i confini giuridici dell’infortunio sul lavoro, finendo con il ricomprendere anche quei sinistri il cui rischio di determinazione è da rinvenirsi nell’espletamento dell’attività lavorativa. Ergo, in seguito all’intervento del legislatore, ad assumere rilevanza determinante ai fini del corretto inquadramento della fattispecie giuridica, non è più il luogo, aprioristicamente considerato, ma l’origine del rischio che ha portato al successivo verificarsi dell’evento.
La giurisprudenza è stata più volta chiamata a pronunciarsi al fine di definire in modo compiuto le clausole generali introdotte dalla succitata normativa (per tutte si consideri la locuzione “normale percorso”), colmando in buona parte le lacune e le zone d’ombra lasciate dal legislatore.
L’ipotesi indubbiamente più complessa, e più ricorrente nell’esperienza quotidiana, è quella dell’infortunio in itinere con l’uso di veicolo proprio. Per tale fattispecie possono essere individuati in via preliminare alcuni requisiti pregiudiziali al corretto inquadramento della caso concreto:
1. la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve rappresentare quello usualmente e logicamente utilizzato dall’infortunato per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
2. la ricorrenza, in concreto, di un legame specifico tra il percorso seguito e l’attività lavorativa, tale da escludere che nell’occasione dell’infortunio il tragitto non fosse stato seguito per ragioni che prescindevano dall’attività lavorativa stessa (es. ragioni personali);
3. la necessità di ricorrere all’uso del mezzo privato, tenuta in considerazione l’impossibilità o l’inadeguatezza dell’uso del mezzo pubblico.
Se i primi due requisiti non suscitano particolari dubbi circa la loro effettiva applicazione, più controversa, ed indubbiamente più ardua, è la definizione del confine tra uso del mezzo pubblico e ricorso legittimo al mezzo privato. In altri termini, l’interrogativo che ci si pone è quando l’uso del mezzo privato possa essere effettivamente giudicato come “necessitato”. La Suprema Corte, attraverso una serie di pronunce, ha preliminarmente chiarito che “il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada (Cfr. al riguardo: Cass. 19940/2004; 7717/2004)", condizionando l’uso del mezzo privato alla sostanziale assenza di alternative valide. Sempre in linea con quanto appena asserito la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “allorquando il lavoratore utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che, senza rivestire carattere di necessità – perché volte a conciliare in un’ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore – rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumano uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività (cfr. in tali precisi termini, Cass. 17167/2006)".
Alla luce di quanto premesso è chiaro, infatti, che, ogni qualvolta il lavoratore, mediante una propria scelta arbitraria e fondata su ragioni di mera comodità, opti per l’uso del mezzo proprio, si ricadrà nell’ipotesi di rischio elettivo, tale da escludere la rilevanza del rapporto di lavoro nell’ambito della fattispecie giuridica. Affinché, quindi, il nesso tra il rischio e l’attività lavorativa non venga interrotto dalla determinazione all’uso del mezzo privato, sarà indispensabile accertare, alternativamente, o che non vi sia stata alcuna scelta in capo al lavoratore circa l’uso del mezzo proprio, non sussistendo alcuna possibilità di ricorrere al mezzo pubblico, ovvero, che, pur sussistendo in linea teorica detta evenienza, il ricorso al mezzo pubblico sia apparso ab origine, per ragioni squisitamente pratiche e concrete, del tutto inaccettabile. In tal senso la natura necessitata del ricorso al mezzo privato va correlata avendo riguardo “agli standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni, non in contrasto con la riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero (cfr. al riguardo: Cass. 10750/2001)”.
E’, tuttavia, indiscutibile come le sentenze della Suprema Corte negli ultimi anni abbiamo percorso il solco del rigore, arrivando a definire in modo piuttosto restrittivo i casi in cui il ricorso al mezzo proprio si conserva compatibile con la configurazione dell’infortunio in itinere. Postulato, infatti, che in una società sviluppata ed organizzata, pochi sono i luoghi non raggiunti, almeno teoricamente, dai mezzi pubblici, il margine lasciato dalla Suprema Corte per far rientrare l’uso del mezzo privato nella previsione dell’art. 12 d.lgs. 38/2001, è piuttosto esiguo. E’ in questo senso che vanno lette le recenti pronunce come la n. 15973/2007 – con la quale si è esclusa la natura di infortunio in itinere al sinistro avvenuto durante una sosta voluttuaria lungo il tragitto casa / lavoro – e la sentenza n. 995/2007 – con la quale è stata esclusa la risarcibilità al lavoratore che aveva fatto ricorso al mezzo privato per evitare di arrivare in ritardo al proprio posto di lavoro -.
avv. Andrea Ciocca