La diligenza professionale del medico
A cura dell’avv. Sara Sangiorgi
La diligenza professionale a cui è tenuto il medico nell’adempimento delle sue prestazioni è quella stabilita dal comma 2 dell’art. 1176 c.c. ossia la c.d. “diligenza qualificata”.
Le obbligazioni del medico sono dunque caratterizzate dalla prestazione di un’attività particolarmente qualificata da parte di un soggetto dotato di specifica abilità tecnica, a cui il paziente si affida.
In tal senso è intervenuta più volta la Cassazione la quale ha stabilito “ in tema di responsabilità professionale, l’inadempimento va valutato alla stregua del dovere di diligenza che in tale materia prescinde dal criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia e si adegua, invece, alla natura dell’attività esercitata. Consegue che l’imperizia professionale presenta un contenuto variabile, da accertare in relazione ad ogni singola fattispecie, rapportando la condotta effettivamente tenuta dal prestatore alla natura e specie dell’incarico professionale ed alle circostanze concrete in cui la prestazione deve svolgersi e valutando detta condotta attraverso l’esame nel suo complesso dell’attività prestata dal professionista”.
Ma l’art. 1176 c.c. deve essere letto in combinato disposto con l’art. 2236 c.c. che tratta la responsabilità del prestatore d’opera. Tale norma stabilisce una limitazione della responsabilità del professionista circoscrivendola ai soli casi di dolo o colpa grave, qualora si trovi di fronte a problemi tecnici di speciale difficoltà.
A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che “la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell’art. 2236 c.c. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all’imperizia, non all’imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell’esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza”.
Nel solco di tale giurisprudenza la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “la limitazione di responsabilità non si applica al professionista generico che, consapevolmente, abbia omesso di consultare uno specialista che avrebbe potuto indirizzarlo, oltre che ad una diagnosi corretta, verso un intervento con conseguenze meno dannose” .
Non ci rimane che chiarire cosa si intende per “problemi tecnici di speciale difficoltà. Anche in questo caso è intervenuta la Cassazione affermando che “ integrano l’astratta previsione normativa i casi che, per essere stati oggetto nella stessa letteratura medica di dibattiti e studi dagli esiti tra loro opposti, per la novità della loro emersione, ovvero per essere caratterizzati dalla straordinarietà e particolare eccezionalità del loro manifestarsi, non possono considerarsi compresi nel doveroso patrimonio culturale, professionale e tecnico del professionista, avuto riguardo, anche in questo caso, alle peculiarità del settore ove svolge la sua attività e ad uno standard medio di riferimento.”