Responsabilità medica da danno esistenziale da emotrasfusione

Tizio, a seguito di alcune trasfusioni di sangue, in occasione di un intervento chirurgico su di lui eseguito dal dr. Caio presso l’Ospedale X, contrae l’epatite C.
Chi va ritenuto responsabile, la struttura sanitaria o il medico?
Qual è la natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente?

Per quanto concerne la responsabilità medica, due sono le norme da prendere in considerazione, gli artt. 1176 c.2 e 2236 c.c.
Ai sensi dell’art. 1176 2 c. c.c. nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Trattandosi di obbligazione professionale, infatti, il medico è tenuto ad osservare la diligenza ordinaria del buon professionista (Cass. n. 12995/2006), vale a dire la diligenza qualificata quale modello di condotta che si estrinseca nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (v. Cass. n. 8826/2007).
L’esercizio dell’attività medica, invero, richiede massima attenzione ed adeguata preparazione professionale, dato che in gioco c’è un bene talmente importante, quale la salute e, dunque, la vita di un uomo, beni tutelati a livello costituzionale.
Per quanto concerne la colpevolezza, l’attività del medico è disciplinata dall’art. 2236 c.c., il quale dispone che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale gravità, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.
Secondo la costante giurisprudenza, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c., si applica nelle sole ipotesi che presentano problemi tecnici di particolare difficoltà, in ogni caso attenendo esclusivamente all’imperizia, e non anche all’imprudenza e alla negligenza (v. Cass. n. 9085/2006; 14448/2004; n. 5945/2000).
Riguardo alla responsabilità gravante sulla struttura sanitaria, la Corte di Cassazione ha osservato che il rapporto che si instaura tra paziente ed Ente ospedaliero trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo; da tale contratto insorgono per l’Ente Ospedaliero una serie di obbligazioni concernenti non solo in obblighi alberghieri, ma obblighi di messa a disposizione del personale medico e paramedico, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (vedi Cass. n. 13953/2007; Cass. 24759/2007).
Da quanto sopra esposto, ne consegue che la responsabilità sia del medico che dell’Ente ospedaliero è di natura contrattuale, invero la Suprema Corte, in diverse occasioni, ha stabilito che “ferma restando la natura contrattuale della responsabilità nella quale incorre l’Ente ospedaliero per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente, anche l’obbligazione di quest’ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Tale situazione si riscontra[….]in modo particolare quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene della salute tutelato dall’art. 32 cost.” (vedi Cass. 8826/07; 9085/06; 589/99).
Pertanto, in tema di responsabilità civile nell’attività medico – chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del «contatto») e dell’aggravamento della patologia (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura sanitaria- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia, l’insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell’anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del «più probabile che non». (Cass. n. 975/2009 n. 14759/2007; 12362/2006).
Il superiore orientamento è stato consolidato, inoltre, dalle SS.UU. della Cassazione, le quali hanno sancito che “il paziente danneggiato che chiede il risarcimento deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o il “contatto sociale” con il medico), l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione; all’ammalato-creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato; starà poi al debitore dimostrare che l’inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno” (Cass. S.U. n. 577/2008; Cass. 1538/2010).
Nel caso de quo, dunque, il paziente dovrà dimostrare il contratto ed allegare l’inadempimento, consistente nell’essere stato sottoposto ad una trasfusione con sangue infetto; mentre, incombe sulla struttura ospedaliera dimostrare che non vi è stato inadempimento o che, pur essendovi stato, non è stato causa della produzione dell’evento.
Per quanto concerne i termini di prescrizione, la Corte di Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni provocati da emotrasfusioni infette si prescrive entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda volta ad ottenere l’indennizzo ex lege n. 210/1992”. (Cass. S.U. 581/2008).
Ultima considerazione riguarda il profilo del risarcimento dei danni, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “in caso di infezione da epatite o di contrazione del virus dell’Hiv in seguito a una trasfusione il danno procurato alla vittima è di natura patrimoniale (danno alla capacità lavorativa, riguardante la perdita totale o parziale di un reddito lavorativo o la capacità a produrre reddito; spese mediche e cure) e di natura non patrimoniale (danno biologico, morale ed esistenziale)” (Cass. S.U 581/2008).

Dott.ssa Adriana Maggiore