La responsabilità medica e l’onus probandi
(Cass. civ., sez. III, sentenza 26 gennaio 2010, n.1524)
 

Il rapporto tra medico professionista e paziente, vuoi su richiesta diretta di quest’ultimo, vuoi attraverso l’intermediazione della struttura sanitaria, sembra essere approdato ad un ben precisa collocazione giuridica. Appare ormai del tutto pacifico che, tanto ad opinione della giurisprudenza di legittimità, quanto per quella di merito, sia al rapporto fra paziente e medico sia a quello fra paziente e struttura sanitaria, debba applicarsi la disciplina delle obbligazioni contrattuali. In particolare, si è sostenuto che la responsabilità professionale del medico-chirurgo non può che avere natura negoziale, sussistendo un rapporto contrattuale che trova il proprio fondamento logico-giuridico nel c.d. “contatto sociale”. Orbene, tale orientamento si è distinto per la capacità di individuare la natura giuridico-contrattuale di tale c.d. “contatto sociale”. Esso va, infatti, ricondotto nell’ambito dell’art. 2229 c.c., quale contratto di prestazione d’opera professionale stipulato tra il medico professionista ed il paziente, per l’appunto, con il semplice contatto sociale e dal quale derivano precisi obblighi a carico delle parti (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006). In particolare, il medico viene onerato del gravoso obbligo di proteggere il paziente da ogni evento dannoso che si possa verificare non solo in ordine all’intervento chirurgico da eseguirsi ma anche all’interno del reparto a lui affidato (Trib. Varese, 16.02.2010, n. 16). In quest’ottica, appare convincente aderire all’orientamento ormai consolidato in dottrina per il quale la responsabilità del medico sembra profilarsi quale violazione di precise obbligazioni di risultato e non più quale declinazione di una risalente quanto minoritaria lesione di quella che può essere definita una meno gravosa obbligazione di mezzi. Alla luce di quanto suesposto, quindi, la S.C., ha recepito in pieno le risultanze del suddetto orientamento giurisprudenziale ed ha delineato con chiarezza le conclusioni alle quali pervenire in ordine alla individuazione dell’onere probatorio da assolvere. Al riguardo ed in applicazione della normativa sui rapporti contrattuali, la S.C. ha avuto modo di precisare che il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l’inadempimento del debitore; inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. sez. un. 11.1.08, n. 577). Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie la struttura sanitaria ed i medici, a dover provare, per esonerarsi da responsabilità che inadempimento non v’è stato o che è dipeso da fatto a lui non imputabile (Cass. 14.7.04, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.).
Di medesima opinione le Sezioni Unite della S.C., la quale ha recentemente affermato che “il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale adempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. s.u. 11 gennaio 2008, n. 577). Tale considerazione di diritto trova conforto nella successiva pronuncia della S.C., sez. III, che, con sentenza 26 gennaio 2010, n.1524, afferma: “In caso di danni connessi alle prestazioni di medici operanti all’interno della struttura sanitaria, incombe sulla vittima che agisce in giudizio l’onere di provare la stipulazione del contratto e l’inadempimento del professionista, mentre incombe sulla struttura l’onere di provare che la prestazione sia stata eseguita in modo idoneo e che gli esiti letali/infausti siano dipesi da evento imprevisto ed imprevedibile”.
Ed inoltre, tali oneri probatori, così come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791), restano fermi anche ove l’intervento abbia evidenziato particolari difficoltà, in quanto l’esonero di responsabilità di cui all’art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell’onere della prova ma costituisce soltanto parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico o dalla struttura sanitaria nell’adempimento, in forza del combinato disposto con l’art. 1176, comma 2, c.c. Costituisce, quindi, onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l’insuccesso dell’intervento sia dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, avendo egli osservato, nell’esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione. Sulla scorta del predetto orientamento è intervenuto, da ultimo, il Trib. di Varese, il quale, con sent. del 16.02.2010, n. 16, ha ribadito la sussistenza del nesso causale tra il comportamento del sanitario ed il pregiudizio subìto dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico – cd. regola della preponderanza dell’evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11.1.08, n. 584 582, 581 e 576) – si possa ritenere che l’opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell’opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 23.9.04, n. 19133; 4.3.04, n. 4400).
 

Avv. Luca Del Vecchio