La diligenza del medico non preclude la responsabilità dell’ospedale (Cass. n. 10743/2009).
Rilevante interesse riveste la sentenza della Cassazione civile n. 10743/2009 la quale ha statuito che la diligenza del medico non preclude la responsabilità dell’ospedale.
La questione trattata dalla Suprema Corte verte su una gravidanza a rischio, invero, la protagonista della vicenda, sin dall’inizio del periodo di gestazione, aveva dovuto far fronte a varie difficoltà, tra cui una minaccia di aborto, una fibrosi uterina e, pur essendo stata sottoposta a monitoraggio medico continuo, al momento del parto si era verificato un problema tale da compromettere, per sempre, la vita del proprio bambino.
Nello specifico, i due coniugi presentavano ricorso in Cassazione contro una sentenza di Appello che confermava la decisione emessa dal Tribunale, il quale aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per le gravissime lesioni (idrocefalo postemorragico con encefalopatia lesionale e convulsività), con conseguente invalidità permanente del 100%, riportate dal figlio, al momento della nascita e che gli attori ricollegavano all’intervento ostetrico con taglio cesareo compiuto dal ginecologo e dalle successive cure praticate al neonato dai due medici del reparto immaturi.
I coniugi, in proprio e n.q di di esercenti la potestà genitoriale, convenivano in giudizio i medici e l’Usl al fine di ottenere una condanna a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il Tribunale aveva escluso la responsabilità dei medici ritenendo che le lesioni subite dal neonato andavano ricondotte alla prematura interruzione del periodo di gestazione, trattandosi di gravidanza a rischio e non, invece, alla negligenza degli stessi.
Inoltre, i giudici di primo grado avevano escluso la responsabilità dell’USL non tenendo, minimamente, in considerazione quanto accertato dalla CTU secondo la quale “il parto, in considerazione delle condizioni della gestante, (ricoverata in ospedale più volte, per il rischio di interruzione della gravidanza) richiedeva un ricovero in un ospedale maggiormente attrezzato rispetto a quello in cui si era verificato il parto”, infatti, i giudici di prime cure avevano argomentato che “ciò non era tale da escludere lo sviluppo negativo degli eventi connessi alla patologia originaria da trattare”, escludendo, dunque, il nesso di causalità tra la patologia del neonato e l’inadeguatezza dell’ente ospedaliero.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, affrontando i motivi del ricorso, ha stabilito diversi principi fondamentali.
I coniugi lamentavano la violazione delle norme che regolano la ripartizione dell’onere della prova affermando che, secondo la costante giurisprudenza, in tema di responsabilità civile nell’attività medico – chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del «contatto») e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia, l’insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell’anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del «più probabile che non». (Cass. n. 975/2009 n. 14759/2007; 12362/2006; n. 9085/2006). La superiore statuizione è stata affermata, inoltre, dalle SS.UU. della Cassazione, le quali hanno sancito che il debitore deve dimostrare o che l’inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno (Cass. S.U. n. 577/2008).
Tra i motivi del ricorso, inoltre, veniva censurata la conclusione secondo cui andava escluso il nesso di causalità tra il non trasferimento della gestante in un ospedale idoneo, per strutture e mezzi, ad affrontare una eventuale nascita prematura e il ritardo nell’intervento per il parto cesareo con le gravissime lesioni riportate al neonato.
Dall’analisi della questione, la Corte di Cassazione ha osservato che dalla CTU era stato accertato che l’Ospedale in esame, era privo di adeguati strumenti tali da poter far fronte a qualsiasi prevedibile inconveniente a seguito di nascite immature, tanto che la medesima struttura non disponeva neanche di un reparto di terapia intensiva neonatale. Inoltre, occorre tenere conto del fatto che era ben noto ai dirigenti della struttura sanitaria l’elevato rischio che presentava la gravidanza della ricorrente, caratterizzata, sin dall’inizio, da complicanze non indifferenti.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, l’ente ospedaliero avrebbe dovuto indirizzare la gestante presso una struttura ospedaliera maggiormente attrezzata che avrebbe potuto offrirle una migliore e maggiore assistenza.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, infatti, nei giudizi precedenti era stata esclusa la responsabilità della struttura ospedaliera perché non era stato ravvisato il nesso di causalità tra la mancanza di strumenti adeguati e le lesioni subite dal bambino.
Ed invero, come sopra esposto, in ambito civilistico vale la regola del “più probabile che non”, nel senso che probabilmente se la signora fosse stata ricoverata presso un centro specializzato, non si sarebbe verificato il triste ed irreparabile evento.
La Suprema Corte analizzando tutti i motivi ha escluso la responsabilità dei medici i quali hanno prestato la loro opera in soccorso della gestante con i mezzi messi a loro disposizione dalla struttura sanitaria, benchè considerati oggettivamente inadeguati rispetto la gravità della situazione.
Pertanto, alcun rimprovero può essere ricondotto all’operato dei medici i quali avevano praticato tutta l’assistenza possibile con i mezzi a loro disposizione.
La rilevanza della questione si basa sulla circostanza che, a differenza di quanto statuito dai giudici di primo grado e di appello, la Corte di Cassazione ha riconosciuto una responsabilità autonoma dell’ospedale in quanto doveva essere onere dello stesso indirizzare la gestante presso una struttura maggiormente attrezzata presso cui la gravidanza a rischio della ricorrente sarebbe stata meglio assistita e, probabilmente, si sarebbe evitato o, comunque, ridotto il danno e la conseguente invalidità del bambino.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che “nell’ipotesi di "parto a rischio", con conseguenti gravi danni al bambino, la mancanza di responsabilità in capo ai medici non osta alla possibilità di configurazione una culpa in capo alla struttura sanitaria ben potendo esservi per essa un titolo autonomo e diretto ove vi sia stata inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze”.(Cass. 10743/09).
Dott.ssa Adriana Maggiore