IL RISARICMENTO DEL DANNO E L’INFORTUNIO SUL LAVORO: RESPONSABILITA’ ED ESENZIONI DOPO IL TESTO UNICO 81/2008.
di Marco Proietti

La normativa sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali è stata riorganizzata a seguito del TU sulla sicurezza sul posto di lavoro del 2008 il quale – recependo le esigenze di un mondo del lavoro estremamente mutato nel corso degli anni – ha cercato di fissare i punti essenziali della tutela anti-infortunistica; infatti, soprattutto con riguardo agli infortuni sul lavoro, si è cercato di stringere maggiormente le maglie di un sistema che, a detta di molti, appariva eccessivamente farraginoso e comunque non adatto ad una realtà lavorativa in continua evoluzione. Partendo da questo presupposto, la più recente giurisprudenza ha iniziato pronunciarsi con maggiore forza sulla risarcibilità o meno dei danni derivanti dall’infortunio sul lavoro e sul riconoscimento di determinate patologie – quali quelle derivanti da crolli psico-fisici – ora codificate in un testo di legge.

 

1. Introduzione: il diritto alla prestazione. – 2. La responsabilità del datore di lavoro. – 3. Le novità introdotte dal Testo Unico 2008. – 4. L’attuale sistema sanzionatorio. – 5. Riflessioni conclusive.

 

1. INTRODUZIONE: IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
La struttura che sostiene il diritto al risarcimento dei danni derivanti da infortunio sul lavoro e da malattia professionale trova il suo fondamento nel D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, il quale fissa un elencazione tassativa delle attività per le quali è obbligatoria – da parte del datore di lavoro – l’assicurazione contro i sinistri derivanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro.
E’ necessario fornire alcuni chiarimenti su come viene a costituirsi il rapporto assicurativo.
Innanzitutto esso è un rapporto tripartito: infatti, i soggetti che ne fanno parte sono l’INAIL (quale Istituto assicuratore), il datore di lavoro (quale soggetto assicurante) e, ovviamente, il lavoratore (quale soggetto assicurato); in questo contesto si inserisce la normativa di riferimento che – anche a seguito degli sviluppi del mondo del lavoro – è sensibilmente mutata nel corso degli ultimi anni.
Ciò a cui non si può prescindere sono, in ogni caso, due elementi principali e costitutivi del rapporto ovvero: (i) l’elemento oggettivo, caratterizzato dall’effettivo svolgimento delle lavorazioni che il legislatore ha previsto nell’elencazione; (ii) l’elemento soggettivo, ovvero quelle connotazioni che deve presentare il rapporto di lavoro dei soggetti che esercitano tale attività .
La presenza di questi elementi determina la costituzione ipso iure del rapporto assicurativo e pone una presunzione iuris et de iure circa la pericolosità di quelle attività svolte in determinate condizioni; questo aspetto è di notevole importanza poiché pone il datore di lavoro nella condizione/dovere di vigilare continuamente sull’operato del lavoratore così da scongiurare ogni possibile sinistro a suo carico.

2. LA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO.
In questo senso la giurisprudenza della Cassazione è intervenuta più volte anche prima del testo Unico, ed ha sicuramente anticipato le mosse del legislatore al quale ha fornito la base concettuale sulla quale fondare l’impianto del sistema sicurezza sul lavoro: sistema che, si deve rammentare, richiede ancora diversi interventi se si vuole raggiungere la migliore efficienza.
E’ di sicura importanza la sentenza Cass. 29.11.2007, n. 25260 (Pres. Sciarelli) la quale – in una causa promossa da un dipendente delle Poste al fine di ottenere il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro ed il diritto al risarcimento del danno – ha confermato che “il datore di lavoro ha notoriamente l’obbligo e la responsabilità di proteggere il lavoratore anche dalle azioni che egli compie per propria negligenza, imprudenza o imperizia ..:” ed ha escluso la responsabilità del datore di lavoro solo nei casi in cui il lavoratore abbia agito con dolo o assumendosi il c.d. rischio elettivo; questa posizione della giurisprudenza è senza alcun dubbio di estrema importanza poiché esclude che il datore di lavoro possa essere esente da responsabilità a fronte di una condotta colposa da parte del lavoratore, essendo proprio onere quello di vigilare sul rispetto della normativa anti-infortunistica e quindi sulla salute dei propri dipendenti .

3. LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL TESTO UNICO 2008.
Come noto, il TU 81/2008 ha notevolmente modificato la disciplina sugli infortuni sul lavoro ed ha tentato di fornire un’organizzazione più organica a tutto il sistema.
In primo luogo, la nuova disciplina si applica a tutti i lavoratori, a tutte le attività ed a tutte le tipologie di lavoro, pur con le dovute differenzazioni ovvero: (i) somministrazione di lavoro: gli obblighi sono a carico dell’impresa utilizzatrice, mentre il somministratore mantiene gli obblighi di informazione; (ii) distacco, tutti gli obblighi di prevenzione e vigilanza sono a carico del distaccatario, mentre il distaccante mantiene gli obblighi di informazione; (iii) dipendenti di P.A. in forze presso altre amministrazioni, gli obblighi sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione ospitante; (iv) co.co.pro., il decreto si applica solo se lavorano presso luoghi di lavoro del committente mentre se si tratta di lavoro occasionale le disposizioni si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario; (v) lavoro a domicilio, in questo caso si applicano solo gli obblighi di informazione e formazione.
Chiarite le tipologie contrattuali, l’art. 5 del TU prevede la formazione di uno specifico organo di vigilanza denominato “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” che viene costituito presso il Ministero della salute ed è l’interfaccia dell’intero sistema di vigilanza; il Comitato ha il compito di stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ferma restando l’autonomia delle regioni) ed individuare i programmi ed i passi da seguire per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Infine, la legge delega ha previsto una serie di principi volti alla realizzazione delle c.d. “buone prassi” di formazione ed informazione: prassi che richiedono lintervento del legislatore il quale deve fornire i parametri entro i quali muoversi affinché venga fornita, da un lato, l’adeguata formazione ai lavoratori e, dall’altro, la necessaria informazione sulle attività svolte e sulla loro pericolosità.

4. L’ATTUALE SISTEMA SANZIONATORIO.
Quanto alle misure generali di tutela ed al sistema sanzionatorio delineato dal TU, è opportuno rilevare che il richiamo alla precedente disciplina – fissata dall’art. 3 del D.lgs 626/1994 – rimane un punto fermo per la determinazione del nuovo assetto.
In primo luogo, quanto alle misure generali di tutela, sono rafforzate le previsioni delle precedenti disposizioni normative e nello specifico: (i) programmazione e prevenzione; (ii) valutazione dei rischi per la salute nello svolgimento di determinate attività; (iii) rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro; (iv) eliminazione o comunque riduzione dei rischi; (v) riduzione al minimo dei lavoratori che possono essere esposti al rischio; (v) priorità a misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale; (vi) controllo sanitario periodico dei lavoratori; (vii) informazione e formazione di tutti i lavoratori; (viii) consultazione con i rappresentanti per la sicurezza; (ix) regolare e periodica manutenzione degli ambienti di lavoro.
Su queste fondamenta è stato poi costruito il nuovo sistema sanzionatorio la cui realizzazione è stata, ovviamente, demandata, a successive leggi. In questo senso, è stato previsto innanzitutto di modulare le sanzioni in proporzione al rischio che effettivamente si corre per la salute e, al contempo, di incentivare l’utilizzo di strumenti che riducano al minimo il rischio stesso; in secondo luogo, è stato prevista la possibilità delle sanzioni penali dell’arresto (fino a tre anni) e dell’ammenda (da Euro ventimila fino ad Euro centomila) nel caso in cui si realizzi la lesioni degli interessi generali dell’ordinamento, mentre per tutte gli altri casi è prevista una semplice sanzione amministrativa (fino ad Euro centomila).
Tutte queste previsioni non sono state prive di scontri dialettici tra le parti sociali le quali, soprattutto da parte datoriale, rilevavano – non senza ragione – un eccessivo inasprimento della fase repressiva, attribuendo il carico maggiore alle imprese e scaricando le responsabilità del lavoratore.

5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.
A prescindere dalle valutazioni personali che si possono avere sul TU adottato è sicuramente indiscutibile l’importanza di un intervento legislativo volto a semplificare e razionalizzare il sistema della sicurezza sul lavoro, proprio per il suo particolare eco sociale che – purtroppo – sta avendo negli ultimi anni a causa di una deprecabile crescita delle morti sul lavoro; in ogni caso la concreta attuazione di un programma di riorganizzazione dell’intero sistema, che faccia perno maggiormente sulla formazione ed informazione, richiede una concertazione tra le parti sociali che devono trovare un punto di incontro volto a ridurre ad un numero prossimo allo zero ogni pericolo derivante dalla prestazione lavorativa.

Avv. Marco Proietti