Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 13 luglio 2010, n. 16381
Integrale: IGIENE E SANITA’ – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26721/2006 proposto da:
GH. CU. , RO. RE. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
AURELIA 385, presso lo studio dell’avvocato SITZIA Andrea, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ITALO MATRONOLA con
procura speciale dei Notaio Dott. FRANCESCO MARGONE in VOLTERRA il
3/07/2008 Repertorio n. 56077;
– ricorrenti –
contro
AT. PI. (OMESSO), e ASL (OMESSO) di PISA in persona del direttore
generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa DE. LA. MA.
TE. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEONI DA BISSOLATE 76,
presso io studio dell’avvocato SPINELLI Giordano Tommaso, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati BULLERI GIORGIO,
BULLERI CARLO con deleghe a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
CA. SE. ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 210/2006 deLla CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
Sezione Prima Civile, emessa il 17/06/2005; depositata il
13/02/2006; R.G.N. 2827/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato ENRICA FASOLA (per delega Avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la inammissibilita’ del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 13 febbraio 2006 ha
respinto il gravame proposto da Ro.Re. e Gh. Cu. avverso la decisine
del Tribunale di Pisa del 19 febbraio 2003, che aveva respinto la
richiesta di risarcimento dei danni, biologico e morale da essi
asseritamente patiti iure proprio e iure hereditatis a seguito della
morte del loro congiunto Gh. Gi. , rispettivamente marito e padre
sull’assunto che detto evento luttuoso fosse stato determinato ed
accelerato dalla mancata diagnosi di una neoplasia ad opera di
At.Pi. , in occasione di una sua "lettura della radiografia
effettuata il (OMESSO) nella struttura dell’ASL n. (OMESSO) di Pisa.
Avverso siffatta sentenza propongono ricorso per cassazione la Ro. e
il Gh. , affidandosi a quattro motivi, di cui due principali e due
subordinati.
Resistono con controricorso At.Pi. e l’ASL n. (OMESSO) di Pisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che i resistenti deducono alcune eccezioni di
inammissibilita’ del ricorso sia in relazione, a loro avviso, della
necessita’ dei quesiti ex articolo 366 bis c.p.c., sia per
violazione dell’articolo 366, comma 1, n. 5, nella formulazione
novellata ex Decreto Legislativo n. 40 del 2006, ovvero per generica
indicazione degli atti processuali e documenti sui quali i
ricorrenti pretendono di fondare la propria impugnativa.
2. Cio’ posto punto centrale del ricorso, che contiene due motivi
principali e due subordinati, sembra essere quello in merito alla
statuizione dei giudice del gravame che non ha riconosciuto la
sussistenza del nesso causale Ira la condotta del medico che aveva
repertato il (OMESSO) una radiografia toracica a Gh. Gi. , che non
aveva evidenziato alcun tumore al polmone e la morte del Gh. G.
avvenuta il (OMESSO) all’ospedale (OMESSO), ove era stato trasferito
dall’Ospedale di (OMESSO) il (OMESSO) per acclarato duplice tumore
cerebrale e probabilmente non primitivo, ma secondario riscontrato
nello stesso nosocomio in cui era stata effettuata la radiografia
toracica.
3. Al riguardo, premette il Collegio che la prima eccezione dei
resistenti va disattesa, essendo la sentenza impugnata di data
anteriore al 2 marzo 2006.
Cosi’ come va disattesa la seconda deduzione, in quanto, sia pure in
maniera non del tutto completa, in tutto il ricorso viene
ricostruita con indicazione di vari documenti la vicenda
controversa.
4. Cio’ posto, e passando all’esame dei primi due motivi, che
rappresentano il "cuore del ricorso" e vanno esaminati
congiuntamente per la loro interconnessione, il Collegio osserva
quanto segue.
4.1. Contrariamente al loro contenuto, la sentenza impugnata non ha
affatto omesso di pronunciarsi su tutte le domande proposte dagli
appellanti ed, in particolare, sulla domanda principale; formulata
sul rapporto di causalita’ da ricollegare non tanto ad errore di
diagnosi sulla presenza o meno di un tumore al polmone desunto da
constatati reperti patologici (diagnosi mai formulata dal
radiologo), bensi’ alla mancata individuazione di qualsivoglia
alterazione patologica in atto (presenza di noduli), quindi da
caratterizzare con indagini aggiuntive dal cui esame si sarebbe
potuta con certezza formulare diagnosi sulla sua natura (presenza o
meno di neoplasia), specie e gravita’ ed, in particolare, sui la
presenza di disseminazioni m arto, con immediato ricorso alle
terapie del caso.
Al riguardo, va sottolineato che questa Corte, con una decisione che
affronta in modo approfondito il tema del rapporto intercorrente tra
la fattispecie del nesso causale e quello della colpa (Cass. n.
7997/05), dopo aver distinto il nesso di causalita’ materiale tra
condotta ed evento da quello di causalita’ giuridica e aver
affermare che la valutazione del nesso di causalita’ giuridica,
tanto sotto il profilo della dipendenza dell’evento dai suoi
antecedenti fattuali, quanto sotto l’aspetto della individuazione
del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri di
probabilita’ scientifica, ove questi risultino esaustivi di logica,
in caso contrario, ha poi ulteriormente precisato quanto segue.
Nell’illecito emissivo, come nella specie, l’analisi morfologica
della tatti specie segue un percorso affatto speculare – quanto al
profilo probabilistico – rispetto a quello commissivo, dovendosi in
altri termini accertare il collegamento evento/condotta emissiva in
termini di probabilita’ inversa, onde dedurne – che l’incidenza del
comportamento omesso si ponga in relazione o mero probabilistica con
l’evento che, comunque si sarebbe avverato anche se il comportamento
fosse stato posto in essere (Cass. n. 7997/05, in motivazione).
4.2 Applicando questo principio interpretativo al caso in esame
(presunta responsabilita’ del radiologo per erronea diagnosi sulla
presenza nel torace del paziente della malattia tumorale), si
constata il giudice dell’appello esamina tutto il materiale
acquisito al processo, documentale e peritale, anche di parte, dei
cui consulenti sottolinea la onesta’ intellettuale, per condividere
la indicazione fornita dai CTU per i quali "non e’ possibile con i
dati oggi disponibili escludere con certezza che tali lesioni
secondarie fossero gia’ presenti al momento dell’esame radiologico
in contestazione (ovviamente con dimensioni minori)..e’ difficile
affermare con sicurezza quanto una diagnosi ai momento dell’esame
radiografico del torace avrebbe potuto influire sulla sopravvivenza
del paziente".
In virtu’ di tali indicazioni e precisato che la domanda e’ stata
proposta ex articolo 2043 c.c., per cui la responsabilita’
presuppone, se non fa certezza, una ragionevole probabilita’ di
nesso causale tra condotta colpevole ed evento dannoso, il giudice
dell’appello, riportandosi alle modalita’ di evoluzione del tumore,
acclarate dalla letteratura medica e dal quale risulto’ affetto il
Gh. , giunge a concludere che non e’ possibile formulare un giudizio
circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta del radiologo
e la malattia, neppure fondato sul mero calcolo probabilistico e,
quindi, disattende la domanda risarciroria.
Quanto argomentato in sentenza, di cui si sono per completezza
riportati ampli, se non tutti gli stralci, consente di ritenere
assolutamente non meritevole di accoglimento la censura che nulla
aggiunge in questa sede diverso da quanto gia’ denunciato con
l’appello.
In altri termini, risulta accertato:
1) che non era probabile rinvenire nella condotta omissiva del
radiologo la causa della irreversibilita’ e della diffusivita’ della
malattia del Gh. , che mori’ il (OMESSO), mentre l’errata od omessa
diagnosi, quale evidenziata dal referto radiologico era
dell'(OMESSO)
2) che, anche se il radiologo avesse diagnostico il tumore,
indicandolo nel referto, la natura del male, La diffusione di esso
in forma di metastasi, al cervello gia’ prima dell’esame
radiologico, la scarsa sensibilita’ di quella forma neoplastica ai
trattamenti terapeutici inducevano ad escludere la sussistenza
dell’invocalo nesso causale tra la ritardata scoperta e l’esito
letale neppure sotto il profilo di una prolungata permanenza in vita
in condizioni apprezzabili, come aveva gia’ individuato il giudice
di primo grado.
Non vi e, pertanto, affatto omessa pronuncia, m quanto l’errore
colposo del radiologo non e’ stato ritenuto causa determinante della
malattia poi acclarata, escludendosi che l’azione omessa, corretta
lettura della radiografia eseguita nell'(OMESSO), se fosse stata
compiuta, avrebbe impedito l’evento o ne avrebbe ridotto le
conseguenze.
Di qui il rigetto del secondo motivo, che affronta lo stesso
problema, ma sotto il profilo del difetto di motivazione.
5. Il quarto motivo resta assorbito dal rigetto dei precedenti, una
volta che e’ stata escluso ogni nesso di causalita’ tra l’errata
diagnosi e l’evento verificatosi in capo al dante causa dei
ricorrenti.
6. Il terzo motivo (sulla compensazione delle spose disconosciuta
dal giudice dell’appello) e’ inammissibile, perche’ non coglie nei
segno.
Infatti, l’appello incidentale, si legge nella sentenza impugnata, e
che riguardava la esclusione in capo al radiologo dell’errore
diagnostico, e’ stato ritenuto assorbito dalla decisione, di
rigetto, dell’appello principale, per cui non si rinviene alcuna
violazione dell’articolo 91 c.p.c..
In effetti, sono risultati sostanzialmente soccombenti gli attuali
ricorrenti ed il giudizio di compensazione e’ rimesso alla
ricorrenza dei giusti motivi, che evidentemente in piena
discrezionalita’ il giudice dell’appello non ha ritenuto
sussistenti.
In conclusione il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi,
data la complessita’ e la dolorosita’ della vicenda per compensare
integralmente ira le parti, le spese del presente giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le
spese del presente giudizio di cassazione.
a cura dell’Avv. Elisa Polito