CASSAZIONE, Sez. Lav., sentenza 10 luglio 2006
Incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ. – Interesse di mero fatto a
partecipare al giudizio e interesse giuridicamente rilevante – L’interesse giuridico, concreto
ed attuale comporta l’incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ.
L’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell’art. 246 cod. proc. civ., è
quello giuridico, personale, concreto, che comporta la legittimazione a proporre l’azione o ad
intervenire nel giudizio; nell’ipotesi in cui l’oggettiva situazione di fatto e la relativa (materiale)
causa petendi, dedotta nella causa in cui la persona è chiamata a deporre, sia la stessa di quella
dedotta nella distinta causa in cui la stessa persona è parte, sussiste un interesse di fatto del teste
ad una valutazione della situazione ed alla conseguente decisione, non un interesse giuridico. Tale
è l’ipotesi in cui, nell’ambito d’un licenziamento collettivo, uno dei lavoratori licenziati sia
chiamato a deporre nella causa instaurata da altro lavoratore e fondata sull’oggettiva situazione
aziendale posta a base di licenziamento.
(Omissis) Con ricorso al Tribunale di Trani R. A., sostenendo di aver lavorato alle dipendenze del
calzaturificio COFRA s.r.l. e di aver ricevuto, a conclusione della procedura di mobilità, lettera di
licenziamento datata 16 marzo 2000, chiese che il giudice adito dichiarasse nullo o inefficace o
illegittimo il licenziamento per la violazione di criteri di scelta dei mobilitandi, nonché per la
violazione del principio di buona fede, e condannasse la Società alla reintegrazione nel posto di
lavoro, con ogni conseguenza di legge.
Il Tribunale di Trani accolse la domanda, limitando la condanna alla somma corrispondente a sei
mensilità.
Con sentenza del 23 Dicembre 2003, la Corte d’Appello di Bari respinse l’appello proposto dalla
Società, ed accogliendo l’appello incidentale proposto dal lavoratore, condannò la Società al
pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegrazione.
Afferma il giudicante, per quanto giunge in sede di legittimità, che:
1. Secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ove il personale in esubero sia
collocato in un unico reparto, e tuttavia svolga mansioni identiche a quelle svolte in altri reparti, la
limitazione dei criteri di scelta all’ambito di tale reparto è illegittima;
2. Ancora su un piano generale, quando il teste chiamato a deporre abbia nella controversia un
interesse di mero fatto (qual è l’interesse a veder decisa in un certo modo la causa pendente in
quanto identica a quella vertente fra lui e il soggetto che sia parte del giudizio), non vi è violazione
dell’art. 246 cod. proc. civ.;
3. Nel caso in esame, la Società aveva sostenuto che l’attività aziendale si distingueva in due linee
di produzione assolutamente differenti per sistema operativo, materie prime impiegate, reparti ed
oggetto (scarpe casual in PVC; scarpe di sicurezza in PU); per la riduzione delle commesse la
Società aveva disposto alcuni trasferimenti, poi, con il consenso dei sindacati, la CIG, e quindi la
soppressione del reparto “casual” ed il conseguente licenziamento dei relativi addetti, per
l’incompatibilità fra professionalità e assetto aziendale;
4. Dall’istruttoria era tuttavia emerso che per prassi i lavoratori erano adibiti a tutti i reparti, sia per
esigenze produttive, sia per sostituire le assenze; (Omissis)
5. Da ciò emergeva la politica aziendale e la conseguente “versatilità” professionale dei lavorati
licenziati; né l’azienda aveva fornito adeguata prova del contrario (i testi a tal fine indicati non
avevano cognizione piena e diretta dei reparti, né esistevano registri o documenti attestanti i reparti
ai quali i singoli lavoratori erano addetti) (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Denunciando per l’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4, 5, violazione e falsa applicazione dell’artt. 90
cod. proc. civ., e seg., artt. 112, 126, 130, 156, 246, 273, 274, 345, 436, cod. proc. civ., nonché degli
artt. 1175, 1375, 2118 e 2697 e seg. cod. proc. civ., nonché della L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e
3, nonché della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, nonché della L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4, 5
e 24, la ricorrente sostiene che:
1.1. Illegittimamente i giudici di merito (in primo e in secondo grado) avevano respinto la richiesta
di riunione delle cause singolarmente instaurate dai 15 lavoratori licenziati, le quali avevano un
oggetto non simile, né uguale (per cui è pur sempre obbligatoria la riunione ex art. 151 disp. att.
cod. proc. civ.), bensì unico: resistenza e soppressione del reparto e caratteristiche tecniche del
personale addettovi;
1.2. A causa della mancata riunione, i “testi” escussi (sette dei quindici ricorrenti), essendo parti in
causa propria, per l’art. 246 cod. proc. civ. erano incapaci a deporre; il teste M., non licenziato,
aveva un giudizio pendente con la Società, per differenze retributive; e dalla sua sola deposizione
non emergono tutti i fatti che la sentenza deduce ponendoli alla base della decisione (in particolare
la politica aziendale: la formazione di un operaio idoneo ad essere adibito in ogni reparto in cui si
fosse verificata qualche carenza di personale);
1.3. Erroneamente era stato posto a carico della Società l’onere di un’adeguata prova della
“covalutazione del lavoratore in concorso con tutti i lavoratori del complesso aziendale”; (Omissis)
2. Il ricorso è infondato. In ordine alle censure proposte dalla ricorrente, è da osservare quanto
segue.
2.1. La mancata riunione delle cause in materia di lavoro e previdenza non è prevista dalla legge
come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi fino alla sentenza, e pertanto non può
essere dedotta come motivo del ricorso per Cassazione; la relativa facoltà configura un potere
discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio, implicante una valutazione di fatto non
è censurabile in sede di legittimità (e plurimis, Cass. 11 febbraio 2004 n. 2649). La censura
precedentemente indicata sub “1.1.” è pertanto inammissibile.
2.2. È da aggiungere che, come affermato da questa Corte, la riunione di cause connesse di lavoro,
disposta per identità delle questioni a norma dell’art. 151 disp. att. cod. proc. civ., non priva le
persone (che rivestono la qualità di parte in alcune di esse e sono indotte come testimoni in altre)
della capacità di testimoniare sotto vincolo di giuramento (Cass. 20 novembre 1998 n. 11753).
E pertanto, la riunione delle cause connesse non rende, di per sé, inammissibile la testimonianza
della persona (priva dell’interesse ex art. 246 cod. proc. civ.) che sia (nei limiti precedentemente
indicati) parte, ove la sua testimonianza sarebbe stata, di per sé, ammissibile (per la carenza del
predetto interesse) nella singola causa in cui il teste non è parte. E simmetricamente (come nel caso
in esame) la mancata riunione non renderebbe ammissibile la testimonianza di una persona che
avesse il preclusivo interesse previsto dalla legge (art. 246 cod. proc. civ.). Nel caso in esame, la
mancata riunione delle cause non ha avuto alcun effetto sull’ammissibilità delle testimonianze.
L’interesse che dà luogo all’incapacità a testimoniare a norma dell’art. 246 cod. proc. civ., è quello
giuridico, personale, concreto, che comporta la legittimazione a proporre l’azione o ad intervenire
nel giudizio, sicché la circostanza che penda una diversa pur analoga controversia fra un teste ed
una delle parti in causa non vale a determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa
nella quale deve deporre (Cass. 16 marzo 2003 n. 9652).
Ciò che differenzia l’interesse ex art. 246 cod. proc. civ. è la sua natura giuridica, che determina la
legittimazione della persona ad agire o ad intervenire in quello stesso giudizio in cui è chiamata a
deporre. Nell’ipotesi in cui l’oggettiva situazione di fatto e la relativa ( materiale) causa petendi,
dedotta nella causa in cui la persona è chiamata a deporre, sia la stessa di quella dedotta nella
distinta causa in cui la stessa persona è parte, sussiste un interesse di fatto del teste ad una
valutazione della situazione ed alla conseguente decisione, non un interesse giuridico.
Tale è l’ipotesi in cui, nell’ambito d’un licenziamento collettivo, uno dei lavoratori licenziati sia
chiamato a deporre nella causa instaurata da altro lavoratore e fondata sull’oggettiva situazione
aziendale posta a base di licenziamento.
(Omissis) La censura precedentemente indicata sub “1.2.” è pertanto infondata.
(Omissis) Il ricorso deve essere respinto.
INCAPACITÀ A TESTIMONIARE EX ART. 246 COD. PROC. CIV. : INTERESSE DI
MERO FATTO E INTERESSE GIURIDICO. LA RIUNIONE DI CONTROVERSIE DI
LAVORO CONNESSE, DISPOSTA SOLTANTO PER IDENTITA’ DI QUESTIONI, NON
RENDE, DI PER SÉ, INAMMISSIBILE LA TESTIMONIANZA DELLA PERSONA PRIVA
DELL’INTERESSE EX ART. 246 COD. PROC. CIV.
La sentenza in epigrafe della Suprema Corte di Cassazione affronta e risolve la tematica
dell’incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ., relativamente alla mancata riunione di
cause connesse di lavoro.
Preliminarmente è opportuno soffermarsi brevemente sulla facoltà, riconosciuta al giudice, di
riunione di cause di lavoro connesse per identità di questioni. Si parla di facoltà perché i
provvedimenti di riunione e di separazione di cause costituiscono esercizio del potere discrezionale
del giudice, hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità, con la
conseguenza che essi non sono sindacabili in sede di legittimità e non comportano, per gli effetti
che ne discendono sullo svolgimento dei processi (riunione o separazione degli stessi), alcuna
nullità (Cass., Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 15706).
Se il giudice dispone la riunione di cause connesse di lavoro per identità di questioni e non di
petitum o di causa petendi, le persone che rivestono la qualità di parte in alcune di esse, e sono ad
un tempo indotte come testi di altre, non sono prive della capacità a testimoniare sotto vincolo di
giuramento, infatti, la riunione delle cause connesse consente di interrogare liberamente persone
che, per effetto di tale riunione, sono divenute parti e la loro testimonianza non è inammissibile
poiché sussiste un interesse di fatto del teste e non un interesse giuridico ex art. 246 cod. proc. civ.,
che da solo porterebbe alla esclusione della capacità a testimoniare. Sussiste un interesse di fatto, e
non un interesse giuridico, nel caso in cui, in un licenziamento collettivo, uno dei lavoratori
licenziati sia chiamato a deporre nella causa instaurata da altro lavoratore e fondata sulla oggettiva
situazione aziendale posta a base del licenziamento ( sentenza in epigrafe).
Pertanto, la riunione di cause connesse di lavoro, disposta per identità delle questioni a norma
dell’art. 151 disp. att. cod. proc. civ., non priva le persone (che rivestono la qualità di parte in
alcune di esse e sono indotte come testimoni in altre) della capacità di testimoniare sotto vincolo di
giuramento, ove la testimonianza sarebbe stata, di per sé, ammissibile (per la carenza del predetto
interesse) nella singola causa in cui il teste non è parte. Simmetricamente, la mancata riunione non
renderebbe ammissibile la testimonianza di una persona che avesse il preclusivo interesse previsto
dalla legge (art. 246 cod. proc. civ.). Nel caso in esame, come afferma la Corte di Cassazione, la
mancata riunione delle cause non ha avuto alcun effetto sull’ammissibilità delle testimonianze.
Soffermando l’attenzione sulla prova testimoniale nel processo civile, si afferma che essa
rappresenta la dichiarazione di scienza effettuata da un soggetto che è terzo rispetto alle parti in
causa e viene resa in modo orale e nel contraddittorio delle parti.
La testimonianza ha natura di prova liberamente valutabile, infatti, il giudice deve trarre
dall’assunzione della prova stessa gli elementi per poter valutare l’attendibilità, ed è evidente che
ciò può accadere solo quando la dichiarazione sia resa in forma orale e nel contraddittorio, in modo
che ciascuna parte possa contribuire all’individuazione e all’acquisizione degli elementi utili per
valutarne l’attendibilità. Non tutti possono deporre come testimoni, l’art. 246 cod. proc. civ. esclude
coloro che hanno un interesse in causa che potrebbe legittimare la loro partecipazione al processo,
coloro rispetto ai quali si sarebbe potuto realizzare il simultaneus processus ex art. 103 cod. proc.
civ. L’incapacità a testimoniare, ex art. 246 cod. proc. civ., è determinata soltanto da un interesse
giuridico, attuale e concreto, che legittimerebbe, ex art. 100 cod. proc. civ., la partecipazione del
teste al giudizio. L’interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, va valutato in
termini di partecipazione potenziale ed è individuabile nella titolarità di un rapporto giuridico
dipendente da quello oggetto del giudizio, tale interesse è quello giuridico, personale, concreto, che
comporta la legittimazione a proporre l’azione o ad intervenire nel giudizio, sicché la circostanza
che penda una diversa pur analoga controversia fra un teste ed una delle parti in causa non vale a
determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre (Cass. 16
marzo 2003 n. 9652). L’interesse a partecipare al giudizio si identifica con l’interesse a proporre la
domanda e a contraddirvi previsto dall’art. 100 cod. proc. civ., sicché deve ritenersi colpito da
questa incapacità chiunque si presenti legittimato all’intervento in giudizio, senza che possa
distinguersi tra legittimazione attiva e passiva, tra intervento volontario e intervento su istanza di
parte. In particolare, è incapace di testimoniare, chi potrebbe essere chiamato dall’attore, in linea
alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto
originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe pretendere di essere garantito.
La sussistenza di questa incapacità va valutata indipendentemente dalle vicende che rappresentano
un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse a partecipare al giudizio che determina
l’incapacità stessa, con la conseguenza che la presenza di una fattispecie estintiva del diritto
azionabile, quale la prescrizione o la transazione, non fa venir meno il coinvolgimento nel processo
e non fa riacquistare l’incapacità a testimoniare. (Cass. 3 aprile 1998 n. 3432; Cass. 17 luglio 2002
n. 10382, Cass. 23 ottobre 2002 n. 14963).
La sussistenza d’un interesse di mero fatto, invece, non porta all’esclusione della capacità a
testimoniare, ma attiene unicamente all’attendibilità del teste, in altre parole, l’interesse di fatto
influisce solo sulla veridicità della testimonianza (Cass. 21 agosto 2003 n. 12371).
Ne consegue che, la circostanza che penda una diversa (anche se analoga) controversia tra un teste
taluna delle parti in causa, non vale a determinare la sussistenza d’un interesse dello stesso teste
rilevante ex art. 246 cod. proc. civ., nella causa in cui viene escusso e non comporta, quindi, di per
sé, l’incapacità a testimoniare o l’inutilizzabilità della testimonianza assunta (Cass. 15 marzo 2004
n. 5232). Al di fuori delle tassative cause d’incapacità a deporre e dei divieti di testimoniare ex art.
247 cod. proc. civ. , ogni altra circostanza attinente ad una delle parti in causa, che possa esercitare
influenza sulla veridicità della deposizione, riguarda solo l’attendibilità del teste, il cui
apprezzamento, attenendo alla valutazione delle prove, è riservato al giudice di merito, il quale
adempie l’obbligo della motivazione dimostrando di aver tenuti presenti gli elementi addotti e di
averli, sia pure riassuntivamente, valutati (Cass. 27 febbraio 2001 n. 2842). In una controversia di
lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente, possono essere sentiti come testimoni altri
dipendenti, i quali abbiano instaurato, a loro volta, separati, analoghi giudizi nei confronti del
comune datore di lavoro, atteso che costoro, in relazione alla controversia suddetta, abbiano un
interesse di mero fatto, del quale il giudice può tenere conto nel valutare la loro attendibilità, e non
un interesse giuridicamente rilevante che comporti la loro legittimazione principale a proporre
l’azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in giudizio, interesse quest’ultimo che
è l’unico che comporta l’incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. (Cass. sez. lav. 20
novembre 1998 n. 11753)
In quest’ordine di idee è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
421, comma 4 cod. proc. civ., sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto, a seguito della
riunione delle cause connesse di lavoro imposta dall’art. 151 disp. att. cod. proc. civ., consentirebbe
di interrogare liberamente persone che, per effetto dell’operata riunione, sono divenute parti e come
tali risultano prive della capacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 64 del 1980, ha riconosciuto che la riunione di controversie
connesse in materia di lavoro (e di previdenza ed assistenza), disposta soltanto per identità di
questioni (e non di petitum o di causa petendi), non priva le persone che rivestano la qualità di parte
in alcune di esse, e siano ad un tempo indotte come testi di altre, della capacità a testimoniare sotto
vincolo di giuramento. Rientra nel prudente apprezzamento del giudice del lavoro valutare le
deposizioni rese sotto il vincolo di giuramento da coloro che siano stati sottoposti all’interrogatorio
libero di parte previsto dall’art. 420, comma 1 cod. proc. civ.
Conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, da costante giurisprudenza e dalla
sentenza in commento della Corte di Cassazione, si può affermare che l’interesse ex art. 246 cod.
proc. civ., che comporta l’incapacità a testimoniare è soltanto quello giuridico, intendendosi per tale
quell’ interesse che determina la legittimazione della persona ad agire o ad intervenire nello stesso
giudizio in cui è chiamata a deporre. L’interesse di mero fatto, che potrebbe essere quello di un
lavoratore licenziato, in un licenziamento collettivo, che sia chiamato a deporre nella causa
instaurata da altro lavoratore e fondata sulla oggettiva situazione aziendale posta a base del
licenziamento, non esclude la capacità a testimoniare, ed influisce soltanto sulla veridicità della
stessa e sull’attendibilità del teste.
Mariangela Grasso
Avvocato