Quello che segue è un commento redatto a cura dell’Avv. Marco Mori Ubaldini all’indomani della pubblicazione delle quattro sentenze gemelle della Suprema Corte dell’11.11.2008.

“Le 4 decisioni rese in data 11.11.2008 dalle Sezioni Unite della Cassazione, hanno, a parere di chi scrive, sensibilmente riveduto e reinterpretato l’intero sistema risarcitorio del danno extrapatrimoniale.
La S.C. ha, innanzitutto, chiarito che non esistono ragioni giuridiche per riconoscere il c.d. ‘danno esistenziale’ come autonoma voce di danno all’interno del più ampio genus del danno extrapatrimoniale.
Ha quindi precisato che il danno extrapatrimoniale, in materia di responsabilità extracontrattuale (ma la sostanza non muta nella responsabilità contrattuale), può e deve essere risarcito (ovviamente se provato in ogni sua componente) ogniqualvolta esso sia il frutto di una condotta qualificabile come reato, ovvero, anche in assenza di reato, allorchè vi sia stata la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (diritto alla salute, alla libertà personale, al nome, alla identità, alla libertà di manifestazione del pensiero, di religione etc..).
Tuttavia, quando vi sia stata lesione del diritto alla salute – come, pacificamente, è avvenuto nel caso che ci occupa – al danneggiato spetta soltanto la liquidazione del danno biologico, temporaneo o permanente, ma non del c.d. danno esistenziale o, comunque, di un ulteriore componente di danno extrapatrimoniale, salvo che il ricorrente dimostri di aver subito una concreta ed attuale lesione di un distinto diritto costituzionalmente garantito che non sia quello alla salute di cui all’art. 32 Cost. “…Possono costituire soltanto voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni all’integrità psicofisica, sicchè darebbe certamente luogo a duplicazioni la loro distinta riparazione” (Cass. Civ. Sez. Un. 26972 dell’11.11.2008).
Ma l’aspetto maggiormente innovativo delle suddette decisioni, che certamente creerà notevoli problemi nella prassi, è che le Sezioni Unite della Cassazione sono andate ben al di là del mero disconoscimento del c.d. ‘danno esistenziale’.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno anche precisato che quando vi sia stata lesione del diritto alla salute psichica e fisica del soggetto l’unico danno extrapatrimoniale che deve essere riconosciuto è il danno biologico e che a tale pregiudizio non deve essere associato, pena la concessione di un’ingiusta duplicazione, il tradizionale danno morale soggettivo.
Sembra dunque scomparire anche il danno morale soggettivo associato al danno biologico.
Inutile sottolineare che ciò impone una completa revisione delle metodiche di liquidazione del danno alla persona sino ad ora utilizzate nei nostri tribunali.
Questo il passaggio della sentenza della massima istanza giurisdizionale, che lascia davvero poco spazio ad interpretazioni creative: “…E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene, in primo luogo in considerazione, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. ‘danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve, tuttavia, trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento d’animo della persona diffamata o lesa nell’identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove, invece, siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce una componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale, da un terzo alla metà, del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Tra le sentenze che hanno escluso l’autonoma risarcibilità del danno morale soggettivo, per ragioni di contiguità territoriale ricordiamo la recentissima Trib. Lucca (Giudice Monocratico Antonio Mondini) 5.1.2009, Tribunale di Firenze sentenza del 17 Dicembre 2008, ed in particolare Tribunale di Livorno, Dott. Pastorelli, sentenza n.421/09 del 23/04/2009 e sentenza n. 473/2009, depositata in data 07/05/2009.
Quest’ultimo giudice, in particolare, con estrema chiarezza, ha affermato come il danno morale, oltre a non poter essere liquidato in via automatica rispetto al danno biologico, debba anche essere adeguatamente dimostrato.
“In tema di danno morale e di danno biologico il problema è quello di riconoscere in astratto la risarcibilità della componente qualificabile in modo descrittivo come danno morale…..ma quello della prova di tale danno, non essendo lo stesso automaticamente riconoscibile, nonché quello del criterio per la sua liquidazione”.
Il principio è stato, peraltro, accolto anche dal Giudice di pace di Livorno il quale in una sua recentissima sentenza, uniformandosi alla giurisprudenza sopra citata in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa (il CTU aveva quantificato il danno biologico subito dal danneggiato in misura pari allo 0,5%) ha ritenuto “non dovuto il danno morale in quanto laddove si tratti di lesioni di modestissima entità” .