Cass. Pen. sentenza n. 13938 del 30 gennaio 2008 – depositata il 3 aprile 2008
RESPONSABILITA’ MEDICA – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA
Il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato, precisando che nel caso di lesioni determinate da colpa medica tale momento non può essere identificato con quello in cui la stessa persona offesa ha avuto consapevolezza dell’esistenza della patologia che lo affligge, bensì con quello, eventualmente successivo, in cui è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che lo hanno curato.
Commento:
Il termine di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato previsto dall’art. 124 c.p. per la proposizione della querela da parte della persona offesa inizia a decorrere dal momento in cui la stessa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato.
Nel caso di lesioni determinate da colpa medica tale momento non coincide con quello in cui la persona offesa abbia avuto mera conoscenza delle patologie che la affliggono, in quanto non sussiste automatica consapevolezza che dette patologie fossero conseguenza degli errori compiuti dai medici nel corso del trattamento terapeutico.
Piuttosto il momento dal quale far decorrere il termine per la proposizione della querela deve farsi coincidere con quello, eventualmente successivo, in cui la persona offesa è venuta a conoscenza della possibilità che sulle menzionate patologie abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’abbiano avuta in cura
a cura dell’Avv. Alberto Avitabile