Cass. Civ. sentenza n. 8360, 3° sez. , del 4 aprile 2010
RISARCIMENTO DANNI – INFORTUNIO SUL LAVORO – DANNO TANATOLOGICO – TRASMISSIBILITA’ AGLI EREDI (Avv. Alberto Avitabile)
Massima:
in caso di infortunio sul lavoro, dal quale sia derivata la morte del lavoratore a distanza temporale dal fatto anche brevissima, è risarcibile al lavoratore, ed è quindi trasmissibile jure hereditatis, il c.d. danno tanatologico o da morte immediata, il quale va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che assiste allo spegnersi della propria vita.
La Cassazione Civile, torna quindi ad occuparsi del danno tanatologico, ovvero quel tipo di danno, ascrivibile al dettato dell’art. 2059 c.c., che si verifica nel caso di decesso avvenuto senza apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte, così da poter presumere che la seconda sia esclusivamente effetto della prima, potendosi perciò escludere altre eventuali ragioni per il decesso .
La fattispecie riguarda il caso di un lavoratore agricolo che decedeva toccando incidentalmente e per fatto a questi non imputabile i fili dell’alta tensione.
Veniva successivamente accertato che la morte non sopraggiungeva immediatamente. L’agonia durava circa mezz’ora, mentre l’infortunato si trovava a cavalcioni su di un ramo, impossibilitato a muoversi per effetto dell’elettro locuzione.
La sentenza in commento, pare dirimere in modo chiaro la disputa dottrinale e giurisprudenziale inerente alla voce danno in argomento, rappresentando il favore dei giudici di legittimità verso il suo riconoscimento.
Essenzialmente quel che sostiene la Cassazione è che sulla scorta dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, di cui alla sentenza Cassazione Civile 11.11.2009, n. 26972, vi è stata una classificazione bipolare del danno, che oggi viene appunto definito, in via generica, danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Le definizioni di danno maturatesi in dottrina e giurisprudenza pluridecennale, come il danno biologico o il danno esistenziale, hanno una funzione meramente descrittiva.
Rispetto al danno tanatologico, comunque ascrivibile nell’alveo del danno non patrimoniale, precisa la Corte, si deve in ogni modo tener conto “anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita, dopo breve tempo, la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine”.
Quindi, il giudice, nella valutazione del danno non patrimoniale e su specifica domanda rivoltagli in tal senso deve tenere in debito conto la liquidazione anche del danno tanatologico.
Ne consegue, secondo i giudici di legittimità la configurabilità della trasmissibilità iure haereditatis del danno non patrimoniale in parola, avuto riguardo alla circostanza che la morte, che in questo caso è intervenuta dopo mezz’ora dall’evento, determinerebbe la nascita della pretesa risarcitoria che spetta, appunto, agli eredi.
A differenza dei noti precedenti (ex plurimus: Cass. Civ. – sez. 3^ n. 458/09) secondo cui veniva riconosciuto il danno tanatologico ad una vittima che era sopravvissuta all’evento mortale per un lasso di tempo di 3 giorni, nel caso in esame, la stessa sezione, riconosce dignità di danno autonomo non patrimoniale alla vittima sopravvissuta per un lasso di tempo di soli trenta minuti.
Avv. Alberto Avitabile