La fattispecie in esame, prime facie, non sarebbe riconducibile in via di applicazione diretta alla materia del risarcimento del danno genericamente disciplinato dagli artt. 2043 c.c. e ss , e da questi alle materie più comuni quali quelle dell’infortunistica e/o della responsabilità medica.
Il decreto citato, infatti, con la veste di lex specialis, regolamenta esclusivamente la materia inerente i criteri medico legali per l’accertamento e la determinazione dell’individualità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi.
Ciò detto, il decreto appare comunque molto rilevante in tema di danno non patrimoniale, poiché rappresenta una disciplina esattamente contraria rispetto all’orientamento di legittimità di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 26972 del 2008.
La Suprema Corte, infatti, nel ricondurre il danno non patrimoniale esclusivamente al criterio articolato nell’art. 2059 c.c., indicava la tipologia di danno quella determinata dalla lesione di interessi inerenti l’individuo che non hanno un aspetto economico e che, comunque, non possono essere oggetto di una suddivisione in più voci, bensì devono fare riferimento ad una categoria unitaria di danno non patrimoniale.
Non più, quindi, una casistica di danni, quali quello esistenziale, visti come species autonoma e singolarmente risarcibile del danno non patrimoniale, bensì una esplicita negazione di ulteriori autonome suddivisioni di voci di danno da quella appunto dicotomica indicata dalle S.U.
Di converso, il d.p.r. qui commentato, assume una posizione legislativa nettamente in contrasto con l’autorevole orientamento di legittimità in parola.
L’articolato legislativo, infatti, ritiene sia necessario indicare come autonome le categorie del danno non patrimoniale, dettandone una precisa definizione
Singolare, nell’ottica di un’equa e legittima base di partenza del quantum risarcibile, risulta poi il criterio adottato dall’art. 4 del d.p.r. secondo cui, in tema di danno morale, si individuano i criteri secondo cui la percentuale di quantificazione dovrà scaturire “caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connesse ed in rapporto all’evento dannoso, fino ad un massimo dei due terzi del valore percentuale del danno biologico”.
Si disciplina, quindi, assieme ai criteri medico legali connessi alla valutazione dell’invalidità permanente, ovvero legati alla determinazione del danno biologico, anche un importante criterio ad personam in punto di risarcimento del danno morale.
Pare, quindi, evidente che questo intervento legislativo con ogni probabilità determinerà, non solo negli interpreti, un ulteriore elemento di critica, già ampiamente espresso da una certa dottrina, circa i principi sottesi alla citata sentenza delle Sezioni Unite, n. 26972 del 2008, laddove, sia da parte del legislatore, che da parte degli operatori del diritto, si avverte una sempre più spiccata necessità, in tema di natura, quantificazione e risarcimento del danno, di potersi riferire a criteri quanto più chiari possibili.
Da ultimo non può non segnalarsi l’importante disciplina che il d.p.r. in commento codifica rispetto al cd “aggravamento fisico”, circostanza che riguarda, come è noto, nei numerosi casi in cui, accertata la natura e l’entità del danno e successivamente al suo indennizzo, si verifica un peggioramento successivo aggravante l’invalidità.
La fattispecie, molte volte affrontata “sul campo” dagli operatori del diritto disciplina quello che è stato definito “…un aspetto sacrosanto che mancava nella maniera più assoluta e costringeva, molto spesso, le persone vittime di un sinistro, a dovere attendere a volte per anni l’evoluzione di una patologia per essere certi di potere chiedere il giusto ristoro del danno patito all’esito dell’effettivo danno subito”.
Si può ben dire, pertanto, che finalmente il legislatore abbia concesso un’apertura, di per se non ancora sufficiente, atteso il ristretto ambito di applicazione del dettato normativo in parola, sicuramente sensibile verso chi si è visto vittima di danni ingiusti per fatto altrui.
In conclusione il decreto 181/10, pur se – come ora ribadito – deve applicarsi ad una particolarissima fattispecie di danno, sembra comunque ridisegnare in tema di individuazione e risarcimento del danno uno scenario non solo assai più articolato rispetto all’interpretazione restrittiva annoverata dalle S.U. con la citata sentenza n. 26972 del 2008, bensì fornisce agli operatori del diritto un utile stimolo, anche riguardo a profili di incostituzionalità delle norme codicistiche “lette” alla luce dell’interpretazione della Cassazione stessa, che forniranno ottima linfa per future nuove argomentazioni in tema di danno.
a cura dell’Avv. Alberto Avitabile