Nell’ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro , gravante sul prestatore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, intesa come rilevante grado di probabilità. (Nella fattispecie, è stata riconosciuta l’origine professionale di una malattia tumorale cerebrale, che aveva colpito un dirigente che per ragioni di lavoro aveva utilizzato il telefono cellulare e il cordless per molti anni e mediamente per cinque ore al giorno).
Autorità: Corte appello Brescia sez. lav.
Data: 22 dicembre 2009
Numero: n. 514