Il collegio giudicante, con sentenza n. 754 ha stabilito che il contratto atipico, costituito da tre inscindibili componenti (finanziamento erogato all’ investitore, collocamento di quote del fondo comune "Ducato Azionario Europa", acquisto di obbligazioni zero coupon emesse dal gruppo Mps a garanzia del finanziamento) porta a qualificare l’ investimento "altamente speculativo". La corte ha quindi ritenuto che la banca si sia resa inadempiente agli obblighi informativi designati dalla normativa di settore e, in particolare, dall’ art. 28 comma 2 del regolamento Consob 1152/98