In tema di riparazione del danno per ingiusta detenzione, il giudice, nella sua valutazione equitativa, che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito, deve tener conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, in ragione dell’applicabilità in materia della disposizione dell’art. 643, comma 1, c.p.p. – che commisura la riparazione dell’errore giudiziario alla durata della eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna – ed in considerazione del valore "dinamico" che l’ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti della ingiusta detenzione
Cassazione penale sez. IV
Data: 05 novembre 2009
Numero: n. 43978
Nella liquidazione dell’indennizzo per ingiusta detenzione in favore di un imputato assolto dall’accusa di violenza sessuale per insussistenza del fatto occorre tenere conto del discredito sociale e di tutte quelle sofferenze subite sul piano psicologico, morale dalla persona ingiustamente privata della libertà personale e dai suoi familiari. La liquidazione, dunque, deve essere svincolata dall’esclusivo riferimento a parametri aritmetici e va basata invece su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà