La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che “il meccanismo dell’ espropriazione indiretta viola l’art. 1 del primo protocollo della Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo in quanto permette all’Amministrazione di non osservare le regole fissate in materia di espropriazione , con il rischio di un risultato imprevedibile e arbitrario e tende a consolidare una situazione di fatto nascente dalle illegalità commesse dall’Amministrazione; che ciò avvenga in virtù di un principio giurisprudenziale o di un testo di legge, come l’art. 43 t. u. espropriazioni, non può rappresentare una alternativa a un’ espropriazione rispettosa delle norme. L’ espropriazione indiretta permette, inoltre, all’Amministrazione di occupare un terreno e trasformarlo senza pagamento della relativa indennità: questa deve essere reclamata dall’interessato entro il termine prescrizionale di cinque anni, decorrente dalla data in cui il giudice giudica la trasformazione del terreno irreversibile” -Corte europea dir. uomo sez. V – 22 giugno 2006 – n. 213
Sempre la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che “la natura della violazione dell’art. 1 Protocollo 1 CEDU consistente nel meccanismo nazionale dell’ espropriazione indiretta (id est occupazione acquisitiva) implica in primo luogo l’applicazione del principio della restitutio ad integrum, e, ove ciò non sia possibile, impone la determinazione di un’indennità che consista nella corresponsione di una somma equivalente al valore attuale del terreno occupato, aumentata dall’eventuale plus-valore consistente nell’esistenza di costruzioni edificate durante l’occupazione da parte della pubblica autorità” – Corte europea dir. uomo sez. IV – 06 marzo 2007 – n. 43662