La circostanza che, all’epoca delle emotrasfusioni (novembre 1977) la scienza medica non avesse ancora individuato il virus dell’epatite "C" e che non fossero disponibili i test per accertare la presenza dello stesso virus nel sangue, non esime il Ministero da responsabilità . Infatti, già da allora (dagli anni 70) era noto ai medici che il sangue infetto veicolava virus responsabili del contagio di epatiti e, già da allora era in uso presso numerosi centri trasfusionali la prassi medica , ancorché normativamente non prevista, di sottoporre i donatori ad attento esame anamnestico che consentisse l’esclusione dei donatori infetti, e già da allora era in voga la cautela consistente nel sottoporre i donatori di sangue ad analisi cliniche, che accertassero i loro livelli di transaminasi nel sangue, il cui eccesso, come è noto, può essere indice ed in molti casi è indice di epatiti da virus a trasmissione sessuale o per via parentale. L’adozione di dette cautele conduceva a risultati del tutto incoraggianti per i centri trasfusionali, consentendo di escludere il contagio fino ai 60% dei casi dei donatori infetti.



 

Autorità:  Tribunale  Milano  sez. X
Data:  16 ottobre 2009
Numero:  n. 12311