La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18805/2009 ha stabilito che senza due distinti contratti, uno con la clinica per la degenza e l’altro con il chirurgo per l’intervento, la struttura sanitaria difficilmente può andare esente da responsabilità in caso di danni.
In particolare la clinica che metta a disposizione di un professionista le proprie strutture assume la posizione e le responsabilità tipiche di un’impresa che eroga prestazioni sanitarie, compresa dunque anche quella del chirurgo (fonte "Il Sole 24 ore").